Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
In tema di procedimento di recupero delle spese anticipate dallo Stato, le questioni attinenti alla determinazione dell'ammontare delle singole voci di spesa possono essere sollevate dal soggetto condannato solo attivando la procedura d'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2008, n. 44079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44079 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
I
44 0 7 9 / 08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 11/11/2008
SENTENZA
N. 3020/08
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FAZZIOLI EDOARDO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1.Dott. GIORDANO UMBERTO
" N. 015230/2008 2.Dott. CORRADINI GRAZIA
3. Dott. ZAMPETTI UMBERTO TI
4.Dott.VECCHIO MASSIMO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) IA RN N. IL 06/04/1953
avverso ORDINANZA del 19/03/2008
GIP TRIBUNALE di PADOVA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
GIORDANO UMBERTO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. MANNELLI in his diento dicurarsi in ammissibile il rianso
nei confronti di ZZ EL il 22/10/03 il GIP del Tribunale di Padova ha emesso sentenza di applicazione di pena su richiesta per concorso in violazioni delle leggi sugli stupefacenti (capo A) con altri tre imputati ai quali sono stati contestati anche altri analoghi reati (capi B e C).
Con detta sentenza, divenuta irrevocabile, tutti gli imputati sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali di elevato importo, derivanti soprattutto dalle eseguite intercettazioni.
L'incidente con cui la ZZ ha chiesto che le spese venissero ripartite proporzionalmente ai rispettivi addebiti è stato respinto dal GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 19/3/08 sul rilievo che quanto stabilito. in fase di cognizione trovava giustificazione, anche se tra i reati di cui ai capi B e C e quello di cui al capo A vi era connessione solo soggettiva e probatoria non rilevante ai sensi dell'art. 535 comma 2 c.p.p.,
nel fatto che le intercettazioni avevano consentito di accertare i fatti nel loro complesso, e quindi anche quello di cui al capo A, e che le spese relative non erano praticamente scindibili.
Contro tale pronuncia il difensore dell'interessata ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice dell'esecuzione tenuto conto che le spese di intercettazione riguardavano principalmente le utenze degli altri imputati, con possibilità quindi di operare una scissione tra le varie voci di spesa, e per non avere tratto le dovute conseguenze dalla riconosciuta assenza di connessione rilevante tra i reati..
Il gravame deve essere dichiarato senz'altro inammissibile, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Ed invero, come esattamente rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte, la legittimità della statuizione della condanna solidale al pagamento delle spese, che appare peraltro ineccepibile essendo le intercettazioni telefoniche servite anche per l'accertamento
2 ля del reato contestato a titolo concorsuale alla ricorrente, non poteva più essere più messa in discussione in fase esecutiva perché la questione doveva essere dedotta impugnando la sentenza.
Ciò per quanto concerne il titolo per l'esercizio dell'azione di recupero, mentre le questioni attinenti alla determinazione dell'ammontare delle singole voci di spesa potevano essere sollevate solo attivando il procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr.
al riguardo le sentenze di questa Sezione 2/4/04, Confl. in proc. Lunardon, rv. 227.983 e
23/3/07, Martinelli, rv.236.436).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1'11/11/2008.
Il Consigliere est. Il Presidente W indsu Бария DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
26 NOV. 2008
IL CANCELL
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