Sentenza 12 aprile 2011
Massime • 1
La nullità derivante dalla violazione dell'obbligo della polizia giudiziaria di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore (art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) deve essere eccepita, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo. Pertanto, qualora, come nella specie, la convalida del sequestro sia ritualmente notificata all'indagato e al difensore, quest'ultimo deve dedurla entro il termine di cinque giorni - che l'art. 366 cod. proc. pen. gli concede per l'esame degli atti - con relativa memoria o richiesta da presentare al pubblico ministero, ex art. 367 cod. proc. pen., o al giudice a norma dell'art. 121 cod. proc. pen. Ne deriva che è tardiva l'eccezione proposta in sede di riesame.
Commentari • 9
- 1. Fermo reale e diritto di difesa: una partita apertaHervé Belluta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza che qui si segnala prende in esame il delicato tema della praticabilità di qualche margine di difesa in occasione del sequestro preventivo operato dalla polizia giudiziaria. Come noto, all'ordinaria cautela reale preventiva, disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero (art. 321 comma 1 c.p.p.), la legge n. 12 del 14 gennaio 1991 ha affiancato, per i casi di urgenza durante le indagini preliminari, prima dell'intervento dell'organo d'accusa, il sequestro preventivo eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, conosciuto con lo pseudonimo di "fermo reale" (art. 321 comma 3-bis c.p.p.)[1]. Una simile misura, pensata appunto per fronteggiare casi eccezionali …
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1. Con la sentenza 11 febbraio 2013, n. 6755, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, affermando che, in caso di sinistro stradale, il prelievo ematico effettuato dai sanitari su richiesta della polizia giudiziaria ai fini della verifica del tasso alcolemico è utilizzabile anche in assenza di un consenso verbalmente espresso dall'interessato, purché costui non abbia opposto un esplicito rifiuto. La decisione si segnala perché esprime, sul punto, un revirement della Quarta Sezione Penale rispetto ad un ormai consolidato orientamento dei medesimi giudici di legittimità, secondo il quale, mentre i risultati del prelievo ematico …
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Ci sono degli avvisi che devo essere fatti nei confronti dell'automobilista prima dell'accertamento con etilometro o con esame del sangue per verificare l'eventuale guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Assolutamente sì ed il più importante è quello di avvisare la persona della facoltà di essere assistito dal proprio difensore di fiducia prima dell'accertamento. Se quest'avviso non dovesse essere stato dato, come in alcuni casi è accaduto, l'accertamento con etilometro o con esami del sangue (solo nell'ipotesi di esami al di fuori di un protocollo di pronto soccorso) deve considerarsi nullo e non può essere utilizzato. A stabilirlo è stata la Corte di …
Leggi di più… - 5. Etilometro ed avviso di farsi assistere dal difensore (SS.UU. 5396/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
E' nullo il test etilometrico non preceduto dall'avviso del diritto di farsi assistere da un difensore. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 29 gennaio ? 5 febbraio 2015, n. 5396 Presidente Santacroce ? Relatore Conti Ritenuto in fatto l. Nelle prime ore del giorno 1° febbraio 2011, la polizia giudiziaria (Nucleo Operativo-Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Conegliano), in località San Fior, sottoponeva M. B., conducente di un'autovettura, ad alcooltest, ripetuto a distanza di alcuni minuti, il cui esito indicava un tasso alcolemico pari a 1,97 e poi a 1,90 g/1. Essendo emersi estremi del reato di cui all'art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2011, n. 19100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19100 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 12/04/2011
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 856
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 47235/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL OU BA nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza n. 39/10 del Tribunale di Lucca in data 11.10.2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott.ssa Giovanna VERGA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il PM presso il Tribunale di Lucca in data 27.8.2010 convalidava il sequestro di borse e cinture con marchio contraffatto eseguito dai CC della Stazione di Pietrasanta il 26.8.2010.
Il Tribunale di Lucca con ordinanza 11.10.2010 rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di LL OU BA che condannava al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione la difesa dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo come unico motivo la violazione dell'art.178 c.p.p., lett. c) e art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p..
Sostiene il ricorrente che il mancato avviso all'indagato, da parte dei militari operanti, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante le operazioni di sequestro, in applicazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., realizza una nullità di ordine generale e come tale eccepibile a norma dell'art. 181 c.p.p., comma 2 e art. 182 c.p.p., comma 2.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni appresso specificate.
Risulta dagli atti, al cui esame la Corte è legittimata trattandosi di questioni processuali, che la convalida del sequestro è stata notificata al difensore dell'indagato e all'indagato stesso in data 31.8.2010. A norma del medesimo art. 366 c.p.p., il difensore aveva pertanto la facoltà di esaminare gli atti e di estrarne copia nei cinque giorni successivi dal ricevimento della notificazione. Nello stesso termine avrebbe potuto e dovuto essere eccepita la nullità dell'atto, trovando applicazione nella specie il disposto dell'art. 182 c.p.p., comma 2, secondo cui quando la parte vi assiste (e nella specie il sequestro venne effettuato in presenza dell'indagato), la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Ora, anche ad ammettere che l'indagato non fosse in grado di eccepire la nullità del sequestro per il mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere dal difensore, ben potendosi presumere l'ignoranza da parte sua, del tutto incolpevole, dell'esistenza del diritto violato, deve però ritenersi che nel momento in cui il difensore ricevette l'avviso del deposito dell'atto, il medesimo ben potesse, esercitando il proprio mandato e comunicando con l'interessato, venire a conoscenza della violazione avvenuta e dedurla tempestivamente nei cinque giorni che l'art. 366 c.p.p. gli concede per l'esame degli atti. In tale termine il difensore avrebbe potuto e dovuto presentare al pubblico ministero, a norma dell'art. 367 c.p.p., o al giudice a norma dell'art. 121 c.p.p., una memoria o richiesta con la quale eccepiva l'intervenuta nullità. Invece solo in data 25.9.2010 e quindi, ben oltre i cinque giorni, considerando anche la sospensione dei termini feriali, veniva presentata istanza di riesame nella quale si eccepiva l'omesso avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia durante le operazioni di sequestro.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011