Sentenza 18 luglio 2017
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione di appello, la valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto deve essere riferita al giudizio di primo grado, ma la motivazione deve tenere conto anche dell'eventuale anomala discrasia temporale tra i due giudizi,ove esistente, nonchè della risalenza nel tempo dei fatti posti a fondamento dello stesso giudizio di pericolosità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto solo apparente e, quindi, inesistente la motivazione del decreto impugnato, che, sopravvenendo a quasi dieci anni di distanza dal provvedimento di primo grado, aveva riferito il giudizio di attualità e concretezza della pericolosità sociale del proposto a fatti risalenti ad epoca ancora precedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2017, n. 55052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55052 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2017 |
Testo completo
55052-17 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 18/7/2017 - Presidente - SENTENZA n. sez. Antonella Patrizia Mazzei N.2801/2017 - Consigliere - Marco Vannucci REGISTRO - Consigliere Palma Talerico GENERALE Stefano Aprile - Consigliere - N.27866/2016 - Rel. Consigliere - Assunta Cocomello Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR US nato il [...] a [...] nata il 2/471967 a Polla avverso il decreto del 31/3/2016 della Corte di Appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;
lette le conclusioni del PG dott. Antonio Balsamo, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Salerno, in data 31/3/2016, confermava l'applicazione, nei confronti di AR US, della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di cinque anni, nonché della misura patrimoniale della confisca, previo sequestro, di beni del predetto e della moglie SP LA, misure entrambe disposte in primo grado con decreto del Tribunale di Salerno del 28/2/2007. Per quanto concerne la misura di prevenzione personale il provvedimento, preliminarmente, affermava la certa riconducibilità del AR "nella categoria criminogena delle persone pericolose in quanto indiziate di appartenenza a consorterie dedite al traffico di stupefacenti" e a quella della c.d. pericolosità qualificata "in quanto indiziato di appartenenza a consorterie di tipo mafioso", in particolare alla consorteria criminale camorristica capeggiata da LD PO, operante in Pontecagnano e zone limitrofe e dedita al traffico di stupefacenti, estorsioni, rapine incendi e gestione illegale di videopoker. La Corte di Appello di Salerno poneva a base della suddetta valutazione di pericolosità, non solo la sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa dalla Corte di Appello di Salerno il 2/7/1991, da cui emergeva che il AR era il punto di riferimento per gli spacciatori di eroina della zona già dalla metà degli anni novanta, ma anche gli ulteriori fatti desumibili dall'ordinanza di custodia cautelare del 27/4/2006, emessa, nell'ambito del p.p. n.930/2003 RGNR, dal Gip di Salerno, nonché dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, rese tra il 1994 ed il 1995, tra cui GI NE e RA CO, e quella resa in dibattimento di procedimento connesso da DE ZO FF, dall'insieme delle quali emergeva la contiguità tra AR US e LD PO nella gestione degli affari illeciti in Pontecagnano, ivi compresa l'attività delle macchinette videopoker. In punto di diritto il provvedimento, non tacendo che m nella citata ordinanza il Gip di Salerno negava la sussistenza di un quadro indiziario univoco sufficiente all'emissione di ordinanza cautelare nei confronti del AR per la partecipazione ad un'associazione di stampo camorristico, evidenziava, tuttavia, che secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di prevenzione sono valutabili anche elementi che nel processo penale sono stati ritenuti insufficienti per l'affermazione della responsabilità e che, a fronte di una senz'altro al momento pericolosità sociale del proposto sussistente dell'applicazione della misura di prevenzione personale, nella storia criminale e giudiziaria, anche recente, del predetto non si apprezzavano elementi significativi di un reale cambiamento di stile di vita, meritevole di una revisione in positivo del giudizio di pericolosità. Riguardo alla ritenuta sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale il provvedimento, premesso che" nel procedimento di appello tale attualità è da riferirsi al giudizio di primo grado, affermava testualmente che, alla luce delle ulteriori dichiarazioni del pentito DE ZO FF, “non può revocarsi in dubbio il requisito della pericolosità sociale attuale e concreta, implicito nell'appartenenza del proposto alle c.d. categorie criminogene ed essendo indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso e di quello dedito al traffico di stupefacenti". In relazione alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca, invece, il provvedimento impugnato evidenziava la sperequazione esistente tra le fonti di reddito dei coniugi AR e la consistenza dei beni ad essi riconducibili, essendo le fonti di guadagno lecite dei predetti praticamente inesistenti, precisando, altresì, che la difesa non aveva prospettato un'alternativa a sostegno 2 della lecita provenienza degli stessi. In particolare, riguardo ai beni formalmente intestati a SP LA, moglie del prevenuto AR US, il provvedimento evidenziava la loro sproporzione rispetto alle capacità di reddito della stessa SP, nei confronti della quale confermava, pertanto, il giudizio di fittizia interposizione, rigettando le deduzioni difensive fondate su una presunta vincita al lotto e sulla riscossione di un risarcimento civile per un sinistro occorso al fratello, in relazione alle quali, in particolare, il decreto osservava che la vincita al lotto trattandosi di titolo al portatore, non è di per sè idonea a comprovare la liceità di una provvista di denaro, e, quanto al risarcimento, che non vi era prova dell'effettivo incasso da parte della SP.
2. Avverso il suddetto decreto propongono ricorso AR US e SP LA, per il tramite del loro difensore, formulando due motivi. he 2.1 Con il primo motivo, la difesa dei ricorrenti, deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi posti a base dell'applicazione della misura di prevenzione personale, evidenzia che i fatti per i quali il AR ha riportato condanna sono molto risalenti nel tempo e che, invece, tutti gli altri elementi posti a base del giudizio di pericolosità sono privi di effettivo riscontro e assurgono a meri sospetti e che anzi, nel procedimento n.930/2003 RGNR, è stata negata la sussistenza di elementi indiziari in ordine al reato di associazione di stampo camorristico, prima dal Gip cui era stata richiesta l'applicazione di misura cautelare e, poi, dal Tribunale del Riesame. Con riferimento alla misura patrimoniale difesa dei ricorrenti evidenzia che è stata prodotta prova della attività lavorativa di bracciante agricola svolta da SP LA, nonché di una cessione del credito in suo favore dell'intero risarcimento civile riconosciuto con sentenza a seguito di omicidio colposo in danno del fratello e di una vincita al lotto.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso la difesa dei ricorrenti denuncia la mancata considerazione da parte del provvedimento impugnato della documentazione prodotta dalla difesa nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla inidoneità della stessa a provare la liceità della provvista di denaro. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso, ammesso solo per violazione di legge, è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
1.1. Ritiene, preliminarmente, il Collegio di dover effettuare una breve premessa in tema di misure di prevenzione e, in particolare, sulla corretta applicazione, ai fini della legittima imposizione delle stesse, delle disposizioni di legge che qualificano le diverse categorie di pericolosità sociale e, di conseguenza, regolano l'iscrizione del prevenuto nelle previste categorie criminologiche, quale presupposto necessario, anche se non sufficiente, per l'applicazione delle misure medesime. evidenziato dalla Corte1.2. Le misure di prevenzione, infatti, come Costituzionale, sono provvedimenti giurisdizionali tesi a limitare diritti della M persona costituzionalmente garantiti o destinate ad incidere significativamente ed in via definitiva sul diritto di proprietà (si veda quanto affermato da Corte Cost. n. 93 del 2010) e, pertanto, pur se sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, rientrano in un'accezione lata di provvedimenti giurisdizionali con portata afflittiva, ciò impone di ritenere applicabile il generale principio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione come fonte giustificatrice di dette limitazioni, richiedendo all'interprete una lettura restrittiva delle condizioni di applicabilità della misura per la riconducibilità del soggetto ad una determinata categoria criminologica (si veda, in particolare, la sentenza Corte Cost. n.177 del 22.12.1980, con la quale, proprio in ragione della difficoltà dimostrativa dei generici presupposti di fatto, venne cancellata la categoria criminologica dei «soggetti proclivi a delinquere»).
1.3. Da tali superiori premesse deriva la necessità- che il giudice della prevenzione, per non incorrere nella nullità ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., dovrà puntualmente soddisfare nella motivazione del provvedimento -di porre in evidenza, con sufficiente chiarezza, quali siano i fatti idonei a determinare l'iscrizione del soggetto in una delle categorie tipizzate. A ciò deve aggiungersi che la riconducibilità del proposto in una delle suddette categorie criminologiche non è da sola sufficiente per l'applicazione della misura di prevenzione personale, in quanto tali categorie, come più volte ribadito dal giudice delle leggi, rappresentano, a loro volta, meri indicatori della pericolosità del soggetto, in relazione ai quali il giudice che procede all'applicazione di una misura di 4 prevenzione, dopo aver ancorato l'inquadramento ad una categoria criminologica a presupposti e circostanze di fatto, dovrà motivare sulla sussistenza del requisito della pericolosità sociale e della sua attualità. Ritiene, sul punto, il Collegio di dover dare continuità ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità che, pur distinguendo, talvolta, tra criteri ermeneutici applicabili in relazione a soggetti riconducibili alla categoria di pericolosità generica e quelli riconducibili alla categoria della pericolosità c.d. qualificata, ha più volte affermato che la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 D. Lgs. n. 159 del 2011, non essendo ammissibile una hi presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale;
con la conseguenza che è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione(Sez.1, 11/02/2014, n.23641, Rv. 260103).
2. Al fine di valutare se i principi sopra illustrati siano stati rispettati dal provvedimento impugnato, occorre evidenziare quali siano gli elementi di fatto a la Corte territoriale fore cui lo stesso fa riferimento per l' inquadramento del proposto in una delle c.d. categorie criminogene, posto che nella successiva valutazione sulla sussistenza del doveroso requisito "della concretezza e della attualità della pericolosità sociale", a fronte di fatti risalenti agli anni novanta e, al più tardi, al 2006, il decreto afferma, testualmente, che tale requisito è "implicito" essendo il ' proposto "indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso e di quello dedito a traffico di stupefacenti".
2.1. Rileva, in merito, il Collegio che la Corte di Appello di Salerno, nella sua motivazione, afferma che il AR "va con certezza inserito nella categoria criminogena delle persone pericolose in quanto indiziate di appartenenza a consorterie dedite al traffico di stupefacenti", sulla base della sentenza passata in giudicato, per spaccio di sostanze stupefacenti, della Corte di Appello di Salerno del 2/7/1991 (relativa quindi a fatti anteriori agli anni novanta), nonché degli elementi di fatto desumibili dall'ordinanza emessa dal Gip di Salerno in data 27/4/2006, nel procedimento n. 930/2003 RGNR, da cui “può presumersi che già dalla metà degli anni novanta il AR era il punto di riferimento per gli 5 spacciatori di eroina. La stessa ordinanza, valorizza la sussistenza di indizi di "appartenenza del proposto anche a consorterie di tipo mafioso", in particolare quella facente capo al clan di LD PO, deducibili dalle dichiarazioni rese da GI NE e RA CO, negli anni 1994 e 1995; da un'informativa della Squadra Mobile della Questura di Salerno del 31/5/2000; e dagli atti del procedimento n. 930/1003 RGNR, sfociato in una richiesta di applicazione di misura cautelare per associazione dedita al commercio di sostanze stupefacenti e partecipazione ad associazione di stampo camorristico promossa, diretta ed organizzata da PO LD;
tutti elementi dai quali, anche se il Gip ed il Tribunale del Riesame non hanno ritenuto sussistere a carico del AR gravi indizi di commissione del reato di cui all'art.416 bis cod. pen., emergerebbe comunque una "contiguità del AR al clan capeggiato dal LD", come, in particolare, avvalorato dalle dichiarazioni rese dal pentito DE ZO FF, nel corso dell'esame dibattimentale reso dinanzi al Tribunale di Salerno, prima Sezione penale, nell'ambito del procedimento n.6564/03 RGNR, in merito alle quali, tuttavia, il provvedimento neppure specifica a quale periodo temporale esse si riferiscano.
2.2. Ritiene Collegio che il vizio originale e capitale del decreto in esame, tale da integrare la violazione di legge per motivazione apparente e, quindi, inesistente, attenga al giudizio di attualità e concretezza della pericolosità sociale del proposto riferita, nel provvedimento impugnato, a fatti risalenti ad oltre dieci anni prima ( alcuni anche venti) rispetto alla data della decisione.
2.3. E, invero, tra il decreto della Corte di appello di Salerno ed il provvedimento di applicazione in primo grado della misura di prevenzione nei confronti di AR sono trascorsi ben nove anni e tale anomalia incrina la ragionevole applicazione del principio affermato ed applicato dalla Corte medesima, laddove sostiene che nel procedimento di prevenzione di appello la valutazione di attualità della pericolosità del proposto sia da riferire al giudizio di primo grado. L'anomala discrasia temporale( quasi dieci anni) tra il giudizio di primo e quello di secondo grado del procedimento di prevenzione, alla quale il provvedimento impugnato sembra non attribuire alcuna rilevanza, si accompagna al dato che tutti i fatti e gli elementi posti a fondamento del giudizio di pericolosità sociale sono molto risalenti nel tempo(almeno un decennio) e, 9 l dunque, configgenti con il necessario requisito di attualità della medesima pericolosità. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito, anche ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, che la presunzione di perduranza di attualità della pericolosità sociale non è mai assoluta e che la stessa è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sul punto, nel caso in cui gli elementi rivelatori dell'inserimento del proposto nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (Sez. 6, 11/11/2016, n. 51666, Rv. 268087 Sez. 5, 17/12/2015 n. 1831, Rv. 265863 Sez. 2, 31/01/2017, n. 8921, Rv. 269555; Sez.1, 11/02/2014, n.23641, Rv. 260103). Nel caso di specie, inoltre, giova ulteriormente ribadire, che i suddetti "elementi rivelatori" non conseguono affatto ad una condanna del proposto per il reato di cui all'art. 416 hi bis cod. pen., ma, anzi, sono in gran parte smentiti dalla più volte citata ordinanza del Gip di Salerno, emessa nell'ambito di procedimento penale del il successive esito dibattimentale. quale il decreto in esame non riferisce neanche Tale ordinanza, nel lontano 2006, ha escluso, come riconosciuto nel decreto impugnato, la sussistenza, a carico del AR, di gravi elementi indiziari in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.; né × dal 2006 alla data della x decisione in esame, si rappresenta la ricorrenza di elementi idonei a sostenere il giudizio di attualità della pericolosità del prevenuto.
3. Ad avviso del collegio, pertanto, risulta violato l'obbligo di motivazione sull'attuale pericolosità sociale del proposto, ciò che si ripercuote non solo sull'applicazione della misura di prevenzione personale, ma anche su quella patrimoniale in quanto, secondo il più recente insegnamento delle Sezioni Unite, il giudizio di pericolosità deve ritenersi, oltre che presupposto ineludibile della confisca, anche "misura temporale" del suo ambito applicativo ( Sez. U, 26/06/2014 n. 4880, Spinelli, Rv. 262605 ).
4. I suddetti rilievi- ritenuta assorbita ed impregiudicata ogni ulteriore doglianza comportano l'accoglimento del motivo di ricorso relativo alla apparente motivazione dei presupposti di applicazione della misura di prevenzione personale e di quella patrimoniale, con la necessità di un nuovo esame di essi a cura del giudice di rinvio secondo i parametri sopra enunciati.
P.Q.M.
7 Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Salerno. Così deciso il 18/7/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Patrizia Mazzei Assunta Cocomello chmaye DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 DIC 2017 IL CANGELLIERE Stefania FAELLA 8