Sentenza 17 maggio 2001
Massime • 1
Qualora il condannato a pena detentiva che sia stata sostituita con la libertà controllata a norma dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689 commetta un reato nel corso della sua esecuzione, non è consentita la conversione, conseguente all'inosservanza delle relative prescrizioni, della parte residua di essa nell'originaria pena inflitta, in quanto, per la soggezione della relativa disciplina ai principi di tassatività e legalità che governano le norme di diritto penale sostanziale, la condotta che non integri quella inosservanza e si traduca nella violazione di generici obblighi imposti ad ogni consociato, come quello di non commettere reati, non è suscettibile di costituire titolo per la conversione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2001, n. 26984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26984 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI GIANVITTORE - Presidente - del 17/05/2001
1. Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 3607
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 046152/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI GI N. IL 16/06/1958
avverso ORDINANZA del 20/06/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Galati che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza del 20.6.2000, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli disponeva, a norma dell'art. 66 della l. 689/81, la conversione della residua sanzione sostitutiva della libertà controllata, applicata a RA PE, in dieci mesi e quattordici mesi di reclusione, in quanto il condannato è stato denunciato per estorsione aggravata in danno del padre.
Il difensore del RA proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per vizi logici e giuridici della motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Deve premettersi che è registrabile un contrasto di giurisprudenza sulla questione relativa alla possibilità di conversione della libertà controllata nella pena detentiva nel caso in cui il condannato abbia commesso un reato nel periodo di esecuzione della sanzione sostitutiva, in quanto ad un indirizzo favorevole alla conversione (Cass., Sez. 1^, 3 aprile 2000, Ippolito) si contrappone una contraria linea interpretativa secondo cui l'art.66 della l. 689/81 è applicabile soltanto quando sia stata violata una specifica prescrizione imposta con la libertà controllata, non potendo, in mancanza, ritenersi sufficiente la sola commissione di un reato (Cass., Sez. 1^, 28 novembre 2000, Spadafora;
Cass., Sez. 1^, 24 marzo 2000, Inzerillo). Questa Corte ritiene meritevole di adesione quest'ultimo orientamento perché convalidato da precisi ed inequivoci argomenti ermeneutici di ordine letterale, logico e sistematico, dai quali emerge che la normativa sulla conversione delle pene configura una fattispecie di indubbia natura sostanziale che è soggetta ai principi di legalità e di tassatività, che impediscono l'interpretazione in via estensiva ed analogica delle relative disposizioni di legge.
In una delle più lucide ed argomentate decisioni (Cass., Sez. 1^, 28 novembre 2000, Spadafora, cit.) è stato chiarito che, giusta il principio di legalità delle pene sancito dagli artt. 25 Cost. e 1 c.p., al tribunale di sorveglianza è preclusa la conversione quando la condotta del condannato non costituisca inosservanza di una delle prescrizioni esplicitamente previste per la libertà controllata e si traduca nella violazione di generici obblighi imposti ad ogni consociato, quale quello di non commettere reati o dell'"honeste vivere". La soluzione interpretativa risulta sorretta da elementi univoci desumibili dall'impianto complessivo della l. n. 689 del 1981, che stabilisce anzitutto, all'art. 68, la sospensione dell'esecuzione della semilibertà e della libertà controllata, non solo in caso di notifica di un ordine di carcerazione, ma anche nelle ipotesi di arresto in flagranza, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (comma 1):
se poi si considera che, in tali situazioni, il magistrato di sorveglianza è tenuto a determinare la durata residua della pena sostitutiva (comma 3) e che la semidetenzione e la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione dell'esecuzione della pena detentiva (comma 4), risulta innegabile che, nel sistema della l. n. 689/81, l'adozione di misure coercitive per la commissione di reati commessi durante la libertà controllata (e ad una simile evenienza fa certamente riferimento la menzione dell'arresto in flagranza contenuta nel primo comma dell'art. 68) corrisponde ad una causa di sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva, che non legittima la conversione. Ulteriore, inequivoca, conferma a sostegno di tale scelta interpretativa può ricavarsi dall'art. 72 della medesima l. n. 689/81, che prevede la revoca della sanzione sostitutiva "per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'art. 66" se sopravviene condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena.
Dai precedenti rilievi si evince che, in mancanza dell'inosservanza di specifiche prescrizioni imposte con il provvedimento di libertà controllata, la sola denuncia a carico del RA non poteva rappresentare titolo idoneo per la conversione, ditalché, essendo stata disposta per un fatto non previsto dalla legge, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2001