Sentenza 2 dicembre 2003
Massime • 2
Il procedimento di convalida dell'arresto va attivato anche quando, trascorsi i termini entro i quali la convalida deve avere luogo, l'arrestato sia stato posto in libertà, poiché è sempre configurabile l'interesse all'accertamento giurisdizionale della legalità dell'arresto, essendo il giudizio di convalida finalizzato alla verifica dei requisiti di legittimità dei provvedimenti sulla libertà personale, adottabili dall'autorità di p.s. solo nei casi eccezionali di necessità e urgenza tassativamente indicati dalla legge.
Il delitto di cui all'art. 12, comma 1, d. lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 11 della legge n. 189 del 2002 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) costituisce reato di pericolo, sicché è sufficiente ad integrarlo la condotta diretta a procurare l'ingresso illecito dello straniero dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante, del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, a nulla rilevando ne' la durata di tale ingresso, ne' la destinazione finale del trasferimento. (Fattispecie relativa a transito nel territorio italiano di cittadini rumeni la destinazione finale del cui viaggio era proprio il paese di origine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2003, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 02/12/2003
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 5630
Dott. SANTACROCE Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SILVESTRI Giovanni - est. Consigliere - N. 014448/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TOLMEZZO nei confronti di:
1) UR EX, N. IL 13/11/1968;
avverso ORDINANZA del 27/02/2003 GIP TRIBUNALE di TOLMEZZO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Santacroce;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Mura, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
Con ordinanza del 27.2.2003, il GIP del Tribunale di Tolmezzo non convalidava l'arresto del cittadino romeno IU XA, indagato per il reato di cui all'art. 12, comma 1, del d. lgs. 25.7.1998, n. 286, ritenendo insussistente il fatto di reato in quanto la destinazione finale del viaggio eseguito dai passeggeri trasportati dall'arrestato era costituito dal paese del quale costoro avevano la cittadinanza (Romania).
Il P.M. proponeva ricorso per Cassazione per ottenere l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge, deducendo che il reato di cui all'art. 12 del d. lgs. n. 286 del 1998, sostituito dalla l. n. 189 del 2002, è integrato anche dall'agevolazione del passaggio attraverso l'Italia e dell'ingresso in un paese estero. Il difensore dell'indagato presentava memoria difensiva con cui deduceva che il P.M. è privo di interesse ad impugnare per la scadenza dei termini per la convalida e che il GIP aveva correttamente negato la convalida dell'arresto.
Preliminarmente va rilevata l'inconsistenza dell'eccezione difensiva volta a contestare l'interesse del P.M. a ricorrere per Cassazione, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il procedimento di convalida dell'arresto va attivato -come si desume anche dal disposto di cui all'art. 121, comma secondo, disp. att. c.p.p. - anche quando, essendo trascorsi i termini entro i quali la convalida deve aver luogo, l'arrestato sia stato posto in libertà', in quanto è sempre configurabile l'interesse all'accertamento del giudice sulla legittimità del provvedimento restrittivo, essendo il giudizio di convalida finalizzato alla verifica dei requisiti di legittimità dei provvedimenti sulla libertà' personale adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 13, comma 3, Cost., soltanto in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge (Cass., Sez. 1^, 30 marzo 1994, Cormacchio, rv. 197438).
Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Nel testo originario dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, era previsto il reato di chi "compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico". Il primo comma dell'art. 12 è stato sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l. 30.7.2002, n. 189, che punisce "chiunque in violazione del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente". Dal confronto tra le due disposizione traspare chiaramente che la nuova norma incriminatrice ha ampliato la sfera della propria operatività, dato che la fattispecie criminosa non è soltanto integrata dalle condotte dirette ad agevolare l'ingresso in Italia di stranieri extracomunitari in violazione della disciplina dell'immigrazione, ma ricomprende anche quelle condotte finalizzate a permettere l'ingresso illegale in altri Stati. La ragione giustificativa dell'innovazione dovuta alla disciplina introdotta dalla l. n. 189 del 2002 deve essere, quindi, individuata nell'esigenza di realizzare una cooperazione internazionale diretta al controllo e al contenimento degli imponenti fenomeni migratori, anche nello spirito dell'accordo di Schengen del 19 giugno 1990, reso esecutivo dalla l. 30 settembre 1993 n. 388. Alla luce delle precedenti considerazioni appare evidente che il precetto penale di cui al novellato art. 12, comma 1, del d. lgs. 25.7.1998, n. 286, colpisce anche le condotte di agevolazione dirette a procurare l'ingresso illegale dall'Italia in un paese confinante, del quale lo straniero non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente, e che la portata della disposizione, resa palese da univoci elementi di ordine letterale e logico, porta senz'altro a ritenere che la fattispecie corrisponde ad un reato di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l'ingresso illegale in un altro Stato, senza che possa assumere rilevanza la durata di tale ingresso e la destinazione finale del trasferimento dello straniero.
Pertanto, poiché l'ordinanza impugnata risulta contrastante con il principio di diritto testè enunciato, deve pronunciarsene l'annullamento con rinvio per nuovo esame al GIP del Tribunale di Tolmezzo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Tolmezzo.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004