Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2003, n. 492
CASS
Sentenza 2 dicembre 2003

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Il procedimento di convalida dell'arresto va attivato anche quando, trascorsi i termini entro i quali la convalida deve avere luogo, l'arrestato sia stato posto in libertà, poiché è sempre configurabile l'interesse all'accertamento giurisdizionale della legalità dell'arresto, essendo il giudizio di convalida finalizzato alla verifica dei requisiti di legittimità dei provvedimenti sulla libertà personale, adottabili dall'autorità di p.s. solo nei casi eccezionali di necessità e urgenza tassativamente indicati dalla legge.

Il delitto di cui all'art. 12, comma 1, d. lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 11 della legge n. 189 del 2002 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) costituisce reato di pericolo, sicché è sufficiente ad integrarlo la condotta diretta a procurare l'ingresso illecito dello straniero dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante, del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, a nulla rilevando ne' la durata di tale ingresso, ne' la destinazione finale del trasferimento. (Fattispecie relativa a transito nel territorio italiano di cittadini rumeni la destinazione finale del cui viaggio era proprio il paese di origine).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2003, n. 492
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 492
    Data del deposito : 2 dicembre 2003

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