CASS
Sentenza 5 ottobre 2023
Sentenza 5 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2023, n. 40510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40510 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/06/2022 del GIP TRIBUNALE di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG dottor Pietro Gaeta, che ha chiesto annullamento senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 40510 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 20/06/2023 e RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Gip del Tribunale di Parma ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Parma del 30/05/2022, che disponeva, nei confronti di MA BU, il divieto di accesso agli impianti sportivi per anni cinque, nonchè l'obbligo di presentazione presso la Questura di Reggio Emilia, prima e dopo ogni incontro agonistico in cui disputa la squadra di calcio Parma 1913, anche amichevole, per anni tre. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione MA BU, articolando tre motivi di ricorso. 2.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 06/06/2022, alle ore 10,19, che la richiesta del Pm è stata depositata nel medesimo giorno alle ore 12,17, il 06/06/2022, e che la convalida da parte del G.i.p. risulta disposta in data 06/06/2022 e depositata il 07/06/2022 alle ore 9,00, malgrado non fosse decorso il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del suddetto provvedimento all'interessato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente rappresenta che nell'ordinanza di convalida il giudice ha dato atto della mancanza di memorie e deduzioni difensive. Tuttavia, evidenzia, allegando copia della relativa documentazione, di aver inviato mediante pec in data 08/06/2022, entro il termine di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento del Questore, una memoria difensiva nonché la sentenza del Gip del Tribunale di Lucca che ha assolto il BU per il reato di cui all'ad 588 cod. pen., di cui il giudice non ha preso visione, con violazione dei diritti di difesa.. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, non avendo il giudice specificatamente indicato le ragioni di necessità e urgenza dell'applicazione della misura dell'obbligo di doppia comparizione presso gli uffici di polizia competente. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo ricorso è fondato. 1.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di quarantotto ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, 1 e Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n.3740 del 10/12/2020, Rv. 281321). Si è, infatti, ritenuto di riconoscere a colui al quale è stato notificato il provvedimento del questore, il diritto ad . un contraddittorio cartolare, da esercitare, secondo un principio di parità delle armi, nel medesimo intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida. Il termine suddetto, concesso all'interessato nel rispetto del suo diritto al contraddittorio, decorre dalla notifica del provvedimento del questore all'interessato, che, invero, reca espressamente l'avviso della facoltà di produrre memorie o deduzioni. La giurisprudenza di legittimità ha quindi stabilito che, la violazione di detto termine di quarantotto ore, posto a garanzia del contraddittorio cartolare, è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e che pertanto deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, Sentenza n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, Sentenza n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769). 1.2. Nel caso in disamina, il provvedimento del Questore di Parma del 30/05/2022, recante espressamente la previsione della facoltà di presentare personalmente o tramite difensore di fiducia, memorie o deduzioni al Gip, è stato notificato all'interessato in data 06/06/2022 alle ore 10.15; il Gip del Tribunale di Parma ha, inoltre, dato atto dell'assenza di memorie difensive e disposto la convalida in data 06/06/2022 alle ore 14,19. Si è quindi verificata una violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito rispettato il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, né in alcun modo analizzato e vagliato le deduzioni difensive formulate dal ricorrente tempestivamente con la memoria depositata mediante pec in data 08/06/2022, entro il termine di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento del Questore. 2. L'impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. AN effettuate le comunicazioni di rito al Questore di Parma.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Parma del 30/05/2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Parma. Così deciso all'udienza del 20 giugno 2023 pii Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG dottor Pietro Gaeta, che ha chiesto annullamento senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 40510 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 20/06/2023 e RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Gip del Tribunale di Parma ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Parma del 30/05/2022, che disponeva, nei confronti di MA BU, il divieto di accesso agli impianti sportivi per anni cinque, nonchè l'obbligo di presentazione presso la Questura di Reggio Emilia, prima e dopo ogni incontro agonistico in cui disputa la squadra di calcio Parma 1913, anche amichevole, per anni tre. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione MA BU, articolando tre motivi di ricorso. 2.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 06/06/2022, alle ore 10,19, che la richiesta del Pm è stata depositata nel medesimo giorno alle ore 12,17, il 06/06/2022, e che la convalida da parte del G.i.p. risulta disposta in data 06/06/2022 e depositata il 07/06/2022 alle ore 9,00, malgrado non fosse decorso il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del suddetto provvedimento all'interessato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente rappresenta che nell'ordinanza di convalida il giudice ha dato atto della mancanza di memorie e deduzioni difensive. Tuttavia, evidenzia, allegando copia della relativa documentazione, di aver inviato mediante pec in data 08/06/2022, entro il termine di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento del Questore, una memoria difensiva nonché la sentenza del Gip del Tribunale di Lucca che ha assolto il BU per il reato di cui all'ad 588 cod. pen., di cui il giudice non ha preso visione, con violazione dei diritti di difesa.. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, non avendo il giudice specificatamente indicato le ragioni di necessità e urgenza dell'applicazione della misura dell'obbligo di doppia comparizione presso gli uffici di polizia competente. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo ricorso è fondato. 1.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di quarantotto ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, 1 e Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n.3740 del 10/12/2020, Rv. 281321). Si è, infatti, ritenuto di riconoscere a colui al quale è stato notificato il provvedimento del questore, il diritto ad . un contraddittorio cartolare, da esercitare, secondo un principio di parità delle armi, nel medesimo intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida. Il termine suddetto, concesso all'interessato nel rispetto del suo diritto al contraddittorio, decorre dalla notifica del provvedimento del questore all'interessato, che, invero, reca espressamente l'avviso della facoltà di produrre memorie o deduzioni. La giurisprudenza di legittimità ha quindi stabilito che, la violazione di detto termine di quarantotto ore, posto a garanzia del contraddittorio cartolare, è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e che pertanto deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, Sentenza n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, Sentenza n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769). 1.2. Nel caso in disamina, il provvedimento del Questore di Parma del 30/05/2022, recante espressamente la previsione della facoltà di presentare personalmente o tramite difensore di fiducia, memorie o deduzioni al Gip, è stato notificato all'interessato in data 06/06/2022 alle ore 10.15; il Gip del Tribunale di Parma ha, inoltre, dato atto dell'assenza di memorie difensive e disposto la convalida in data 06/06/2022 alle ore 14,19. Si è quindi verificata una violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito rispettato il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, né in alcun modo analizzato e vagliato le deduzioni difensive formulate dal ricorrente tempestivamente con la memoria depositata mediante pec in data 08/06/2022, entro il termine di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento del Questore. 2. L'impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. AN effettuate le comunicazioni di rito al Questore di Parma.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Parma del 30/05/2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Parma. Così deciso all'udienza del 20 giugno 2023 pii Consigliere estensore Il Presidente