Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2018, n. 8110
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Sentenza 13 dicembre 2018

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In tema di colpa omissiva, la posizione di garanzia che assume il gestore di un impianto sciistico in ordine all'incolumità degli sciatori prevede l'obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni, o, in alternativa, rimuovere possibili fonti di rischio, in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l'elevata probabilità di un'uscita di pista dello sciatore. (Fattispecie relativa al decesso di uno sciatore determinato dall'impatto con un masso in conseguenza della sua uscita dalla pista in corrispondenza di una scarpata idonea a generare l'impressione di una diversa traiettoria della pista stessa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2018, n. 8110
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8110
    Data del deposito : 13 dicembre 2018

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