Sentenza 11 luglio 2001
Massime • 1
Tra le imprese industriali e commerciali, cui si applica la disciplina dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in tema di tutela reale del posto di lavoro, sono da ricomprendersi, in quanto produttrici di servizi sia per gli associati che per il mercato, quelle aventi per scopo l'organizzazione e la tutela degli interesse dei singoli associati, con conseguente inapplicabilità della disciplina della legge n. 108 del 1990 sulle cosiddette organizzazioni di tendenza, escluse dall'ambito di operatività della tutela reale e soggette soltanto alla legge n. 604 del 1966 (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva disposto la reintegra del lavoratore in un caso in cui il datore di lavoro, un'associazione di categoria, svolgeva attività imprenditoriale di assistenza contabile e fiscale nei confronti sia degli associati che dei terzi).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9396 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE ESERCENTI MACELLAI DELLA PROVINCIA DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GORIZIA 51/B, presso lo studio dell'avvocato MANGANELLI BARBARA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GIORDANI 22, presso lo studio dell'avvocato FABBRI FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 19501/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 04/11/98 R.G.N. 63929/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato MANGANELLI;
udito l'Avvocato FABBRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma, giudice del lavoro, la Sig.ra NI NA, premesso di essere stata assunta alle dipendenze dell'Associazione Esercenti Macellai della Provincia di Roma in data 1.2.1972 con mansioni di contabile, e di esserne stata licenziata con lettera 31.8.1991 per giustificato motivo oggettivo, costituito dalla riduzione degli associati e dalla conseguente ridotta domanda di assistenza nei confronti degli stessi, che l'Associazione convenuta aveva, alla data del licenziamento, alle proprie dipendenze più di 25 dipendenti, ha chiesto la declaratoria della illegittimità del licenziamento, la reintegra nel posto di lavoro e la condanna della controparte al risarcimento del danno.
La associazione convenuta, ritualmente costituita, si è opposta alla domanda rilevando che: 1) l'Associazione, nell'ambito della sua attività di tutela sindacale degli associati, prestava loro servizio di assistenza contabile e fiscale senza con ciò snaturare la propria finalità di associazione sindacale;
2) la progressiva diminuzione del numero degli associati non consentiva più l'espletamento del servizio stesso, atteso che le quote pagate dagli associati non consentivano di coprire i costi del servizio.
Espletata prova testimoniale, il Pretore di Roma, con sentenza 24 novembre 1994, respingeva il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 3 aprile/4 novembre 1998, in accoglimento dell'appello della NI, ed in riforma dell'impugnata sentenza, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento;
ha ordinato la reintegrazione della Sig.ra NI nel posto di lavoro con condanna dell'Associazione appellata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
ha condannato l'Associazione appellata al pagamento in favore della NI delle spese di ciascun grado di giudizio.
Pur esprimendo dubbi sulla sussumibilità della riduzione degli associati nelle ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, il Tribunale identificava la ragione principale per la riforma della sentenza impugnata nel fatto che il datore di lavoro non aveva fornito la prova della impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato con l'affidamento di altre mansioni equivalenti a quelle in precedenza svolte. Ciò posto, negava altresì che sussistesse l'ipotesi dell'art. 4 Legge 11 maggio 1990, n. 108, che esonera le organizzazioni di tendenza, in caso di illegittimità del licenziamento, dall'obbligo della reintegra, in quanto accertato in causa che l'attività di assistenza fiscale e contabile, prevista dall'art. 25 bis dello Statuto dell'Associazione, e affidata, appunto, alla ricorrente, non era però svolta solo a favore degli associati ma anche di terzi. Il Tribunale ha concluso che si è dunque al cospetto di una attività (anche) di natura imprenditoriale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Associazione Esercenti Macellai della Provincia di Roma, con due motivi.
L'intimata, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito. Motivi della decisione
Con il primo articolato motivo la associazione ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata sotto i seguenti tre profili: a) per avere escluso la sussistenza della giusta causa (rectius del giustificato motivo obbiettivo) nonostante che fosse provata la forte riduzione del numero degli associati, e nonostante che lo stesso Tribunale abbia dato atto della cessazione dell'attività di assistenza, un anno dopo il licenziamento;
b) per avere rimproverato al datore di lavoro di non avere provato l'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni, quando risulta in causa la cessazione dell'attività; c) per avere condannato il datore di lavoro a pagare tutte le retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, nonostante che il lavoratore debitore avesse aggravato il danno con una condotta processuale dilatoria (avere proposto la domanda giudiziaria dopo un anno dal licenziamento, ed avere proposto l'appello al limite del termine annuale).
Il motivo, nelle sue tre articolazioni, tutte basate sull'art. 360 n. 5 c.p.c., non è fondato.
Il principio di diritto, sul quale il Tribunale ha fondato la propria decisione, e cioè che in caso di licenziamento per giustificato motivo obbiettivo grava sul datore di lavoro fornire la prova della impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato con l'affidamento di altre mansioni equivalenti a quelle in precedenza svolte, corrisponde alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, citata dal Tribunale (Cass. 27.11.1996, n. 10527, Cass. 23.10.1996, n. 9204, Cass. 12.6.1995, n. 6621 Cass. 24.6.1994, n. 6067), cui adde anche quella più recente: Cass. 13 ottobre 1997 n. 9967, 11 dicembre 1997 n. 12548, Cass. 21 febbraio 1998 n. 1891. La motivazione del Tribunale presuppone che la Associazione ricorrente occupasse più lavoratori, e nel suo ambito vi fossero più mansioni, alle quali la resistente avrebbe potuto essere addetta;
tale presupposto non è stato censurato dalla ricorrente, e pertanto essa non può dolersi (ed in effetti non si duole, limitando la sua censura a vizi di motivazione) del corretto principio di diritto posto a base della pronuncia.
Ciò posto, non è contraddittorio che circa un anno dopo il licenziamento sia stato soppressa (meglio esternalizzata) la funzione svolta dalla resistente, ove il datore di lavoro non provi che siano state soppresse tutte le altre mansioni (la ricorrente non ha mai contestato di avere 25 dipendenti, come asserito dalla lavoratrice) alle quali in ipotesi la stessa avrebbe potuto essere addetta. Quanto alla terza doglianza del primo motivo, l'ordinamento processuale appresta alla parte vittoriosa gli strumenti (artt. 325, 326 c.p.c.) per abbreviare i tempi della proposizione dell'appello, della cui lunghezza la ricorrente si lamenta.
Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censura la sentenza impugnata per avere qualificato l'associazione ricorrente soggetto imprenditoriale, laddove l'attività di consulenza ed assistenza prestata dalla ricorrente deve essere considerata di patronato, in relazione al soggetto, e prescindendo dai caratteri oggettivi dell'attività svolta.
Questa tesi soggettivistica, che comporta l'attrazione e l'assorbimento di qualsiasi attività economica nei fini soggettivi e nella disciplina positiva delle organizzazioni di tendenza, non può essere seguita.
Effettivamente l'art. 4 Legge 11 maggio 1990, n. 108 - che esclude l'applicabilità dell'art. 18 Legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 Legge 11 maggio 1990, n. 108, nei confronti dei datore di lavoro non imprenditori che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto - pone il problema della natura imprenditoriale (ricorrendone i presupposti) dell'attività economica posta in essere da una organizzazione di tendenza nell'ambito dei propri fini istituzionali, ed a sostegno degli stessi.
La tesi, proposta dalla ricorrente, secondo cui la qualifica soggettiva di organizzazione di tendenza è sufficiente ad assorbire in essa l'attività gestita in modo autonomo secondo criteri di economicità ed in rapporto di strumentalità con i propri fini istituzionali, è stata già prospettata a questa Corte, ma respinta a Sezioni Unite (sent. 11 aprile 1994 n. 3353, nella specie in relazione ad un istituto scolastico confessionale), con motivazione seguita ed approfondita dalla giurisprudenza di legittimità successiva, specifica sulla interpretazione dell'art. 4 Legge 11 maggio 1990, n. 108 in esame, secondo cui costituisce attività
imprenditoriale, che esula dalla previsione della norma citata, quella svolta in modo professionale ed organizzazione propria, diretta alla produzione di beni o servizi (artt. 2082, 2095 cod. civ.), ovvero nella interposizione di beni o servizi, e cioè alla creazione di ricchezza;
con la precisazione che l'economicità dell'impresa è posta come fatto oggettivo, nel senso che è imprenditore chi oggettivamente produce ricchezza nei termini indicati, anche se non ha scopo di lucro personale, ed anche se destina a terzi i proventi (Cass. 16 settembre 1998 n. 9237; idem 22 novembre 1999 n. 12926). Occorre perciò distinguere tra la organizzazione di tendenza in sè, e gli strumenti operativi dei quali essa si avvale, i quali, se costituiscono entità produttive autonome provviste dei requisiti oggettivi di imprenditorialità, esulano dalla previsione dell'art. 4 in esame (Cass. 15 settembre 1995 n. 9734). In applicazione di tali principi una organizzazione di tendenza può svolgere, senza snaturare la propria natura, una attività economica non imprenditoriale, che rientri nei fini della tendenza, in favore dei propri associati;
ma quando la stessa attività è svolta per il mercato, in concorrenza con altri soggetti che svolgono la medesima attività per fini commerciali, questa, anche se strumentale, attraverso il proprio supporto economico, ai fini di tendenza, perde tale carattere, limitatamente al ramo di attività esercitato. Questa Corte ha già statuito che una associazione di imprenditori, non perseguente fini di lucro ma solo di organizzazione e tutela degli interessi dei singoli associati, sia che si tratti di interessi sindacali, o interessi economici o di consulenza legale o tributaria tra imprenditori, può essere qualificata come associazione sindacale (Cass. 30 marzo 1982 n. 1996, idem 6 febbraio 1990 n. 815, idem 3 gennaio 2001 n. 39). Pertanto, se l'associazione ricorrente può essere qualificata come associazione sindacale, e quindi come organizzazione di tendenza, in quanto curi gli interessi sindacali degli associati, viceversa l'attività economica da essa svolta, produttiva di servizi globalmente per gli associati e per il mercato, costituisce oggettivamente attività imprenditoriale che esula come tale dalla previsione della norma in esame.
Poiché ciò è quanto il Tribunale ha accertato in fatto, con motivazione non specificamente (circa l'attività in favore di terzi) censurata sul punto, il relativo motivo di ricorso va respinto. Il ricorso va pertanto respinto in toto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 17.000=, oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 17.000=, oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 20 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2001