Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2007, n. 19372
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Sentenza 15 marzo 2007

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In tema di prevenzione di infortuni, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza può gravare, oltre che sul datore di lavoro, che, di regola, è l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche, anche sul committente, qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione nel consentire l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose. Il committente, inoltre, può essere chiamato a rispondere dell'infortunio qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile e la responsabilità non può essere esclusa dalla circostanza che egli abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2007, n. 19372
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19372
    Data del deposito : 15 marzo 2007

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