Sentenza 15 marzo 2007
Massime • 1
In tema di prevenzione di infortuni, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza può gravare, oltre che sul datore di lavoro, che, di regola, è l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche, anche sul committente, qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione nel consentire l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose. Il committente, inoltre, può essere chiamato a rispondere dell'infortunio qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile e la responsabilità non può essere esclusa dalla circostanza che egli abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2007, n. 19372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19372 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 15/03/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE ES - Consigliere - N. 422
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 30567/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di:
EL LO, nato a [...] l'[...];
AR NI, nato a [...] il [...];
ON NM, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza pronunciata in data 17 dicembre 2004 dalla Corte di appello di Milano;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DE SANDRO Annamaria, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
udito il difensore di fiducia dell'imputato Carugo, avv. ES Valsecchi di Roma in sostituzione dell'avv. Giancarlo GIUGNI di Sondrio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 21 febbraio 2002 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Sondrio aveva dichiarato EL LO, NI AR e NM ON colpevoli del delitto di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2, in danno di HE ES e li aveva condannati, in giudizio abbreviato, alla pena di mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (per il ritenuto concorso di colpa della vittima e, quanto al AR, anche per l'incensuratezza) e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante ipotizzata e, dove contestata, sulla recidiva.
1.1. Si legge nella sentenza di primo grado che, alle ore 8.45 del 21 dicembre 1999, il lavoratore ES HE, dipendente della S.r.l. Ditta Costruzioni COM-EDILE, mentre, in località Pesci del Comune di RD, stava effettuando lavori di sottomurazione, bitumazione e rasatura di una scogliera in fase di costruzione nell'alveo del torrente Venduno, in piedi su una scala appoggiata alla scogliera stessa, a circa metri 1.50 da terra, era stato travolto da uno dei massi che, appena posizionato, era caduto e lo aveva fatto "rovinare" sul greto del torrente, schiacciandolo. Il lavoratore aveva riportato gravissime lesioni (trauma da schiacciamento e fratture multiple) che ne avevano determinato il decesso sul posto.
1.2. I lavori (commissionati dalla Regione Lombardia all'impresa Cetti di Cetti MA e da quest'ultima subappaltati alla COM-EDILE) avrebbero dovuto avvenire mediante la realizzazione di terrapieni nell'alveo del torrente e la costruzione di adeguate opere provvisionali (piattaforme, impalcati, parapetti) idonee ad evitare cadute di persone o di cose e ad impedire che i lavoratori operassero contemporaneamente e su diversi livelli;
sarebbe stato poi necessario adottare, nelle zone sottostanti ai massi non ancora fissati, le opportune cautele perché gli stessi non si spostassero dalla posizione di ancoraggio.
I massi da sottomurare avrebbero inoltre dovuto essere assicurati, per mezzo di cavi metallici e di ganci, all'escavatore prima e alla parete poi.
Gli accertamenti svolti dai Carabinieri e dai tecnici della ASL avevano consentito di stabilire che nessuna delle predette cautele era stata concretamente posta in essere.
1.3. Il procedimento si era svolto con rito abbreviato condizionato nei confronti di AU EL, legale rappresentante della COM- EDILE, di LO EL, direttore tecnico dei cantieri di detta società, di NI AR, coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nominato dalla committente Regione Lombardia, di NM ON, preposto alla vigilanza nel cantiere di RD e di MA CETTI, responsabile della ditta appaltatrice (la posizione di Giovanni ERBA, responsabile dell'Ufficio S.T.A.B./Regione Lombardia era stata stralciata).
Il primo giudice aveva ritenuto sussistere le violazioni del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, artt. 16 e 77, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 11 e 389, mentre l'omessa utilizzazione di idoneo copricapo da parte dell'infortunato (D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 381), pur sussistente, non era stata ritenuta causalmente legata al decesso, atteso che, se anche lo HE F. avesse indossato il prescritto elmetto, nulla sarebbe cambiato.
Responsabili dell'omicidio erano stati ritenuti gli imputati EL, ON e AR D., essendo emerso che gli stessi, seppure con diversa frequenza, si erano recati in cantiere per controllare l'avanzamento dei lavori ed il rispetto delle misure di sicurezza.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Milano sostituiva la pena detentiva inflitta agli appellanti EL e ON con la corrispondente pena pecuniaria di Euro 4560,00.
2.1. Osservava la Corte che i Carabinieri ed i tecnici della locale ASL, intervenuti sul posto subito dopo l'accaduto, avevano descritto una situazione di totale inosservanza delle più elementari cautele e messo in evidenza condizioni di lavoro effettivamente pericolose. I rilevi fotografici eseguiti mostravano come, nell'alveo del torrente non vi fossero ne' terrapieni, ne' ponteggi, pur dovendo, in quel punto, essere svolti lavori ad una considerevole altezza (le operazioni di bitumazione da parte dello HE avvenivano ad oltre tre metri da terra).
Non poteva in proposito sostenersi, come prospettato nei motivi di appello, che i lavori fossero stati sospesi per qualche giorno e che, quindi, quella mattina, i ponteggi non fossero stati ancora eretti. Anche il giorno prima, infatti, si era lavorato e, in ogni caso, il ponteggio non era opera che potesse essere "improvvisata" all'ultimo momento, ma struttura da approntarsi prima dell'inizio dei lavori e destinata a rimanere in cantiere, per essere eventualmente spostata a seguito dell'avanzamento dei lavori.
Dai rilevi fotografici non era dato rilevare la presenza di nulla del genere.
Tutti i lavoratori presenti al momento dell'accaduto (ovverosia AN, AR DR, OL DR e OL) avevano concordemente dichiarato che da sempre i lavori di rafforzamento degli argini procedevano come quel giorno.
Irrilevanti erano da ritenersi, pertanto, le deposizioni dei testimoni sentiti nel corso del giudizio abbreviato ed indicati nei motivi di appello, trattandosi di persone che non lavoravano in quel cantiere.
E, in ogni caso, anche costoro avevano riferito di come i lavori avrebbero dovuto svolgersi, e non di come si fossero concretamente svolti.
Gli appellanti avevano sostenuto - precisava la Corte - che il decesso dello HE F. era avvenuto a causa della sua negligente condotta, nonché di quella dei suoi compagni, in particolare di AR DR che stava camminando sulla scogliera. Tale pericoloso modus operandi era tuttavia abitualmente tollerato dai responsabili, interessati in prima persona ad una rapida conclusione delle opere commissionate (dagli atti emergeva, invero, che i tempi originariamente preventivati non erano stati rispettati). Osservava, inoltre, la Corte che la circostanza che HE F. e DR fossero due lavoratori esperti, e quindi più sicuri, non esimeva il datore di lavoro da un controllo effettivo sull'operato dei medesimi, ma, al contrario, avrebbe dovuto rendere tale verifica ancor più incisiva e pregnante.
Il fatto che da sempre i lavori procedessero in quel modo, come hanno raccontato i manovali che il 21 dicembre 1999 stavano lavorando con HE, dimostrava - secondo la Corte - che, al di là della enunciazione di principi, i responsabili della COM-EDILE (EL e ON) nulla avevano fatto perché i dipendenti operassero in condizioni realmente sicure, ne' si erano mai preoccupati di fare in modo che la situazione fosse modificata.
La condotta della vittima, salita sulla scala per effettuare la bitumazione del masso appena collocato, secondo modalità abituali fino a quel momento, non poteva quindi in alcun modo integrare una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ne' tantomeno la stessa poteva definirsi come del tutto anomala rispetto alla prassi fino a quel giorno adottata.
La Corte di merito riteneva, in conclusione, che ON, responsabile di quel cantiere (e che aveva ammesso di essersi recato sovente in luogo), fosse il destinatario della normativa di sicurezza che, nel caso di specie, non era stata osservata.
Anche il EL, nella sua qualità di responsabile tecnico dei cantieri della COM-EDILE e, di riflesso, della gestione del personale, nonché della programmazione e dell'approntamento dei lavori, avrebbe dovuto attivarsi concretamente perché in quel cantiere si operasse in sicurezza.
Analoghe considerazioni dovevano valere anche per AR D. il quale, dopo avere approntato il Piano di sicurezza e coordinamento, si era limitato a controllarne l'osservanza "sulla carta". Anche AR D., quindi, avrebbe dovuto attivarsi, attesa la sua posizione di collegamento con la committente, anziché limitarsi ad indicare come, teoricamente, i lavori avrebbero dovuto svolgersi.
3. Avverso l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori.
4. Il difensore dell'imputato AR D. chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, denunciando la mancanza di prove dell'affermata responsabilità.
La Corte di appello avrebbe "male" interpretato e "giudicato" i fatti. Lo dimostrerebbe il contenuto delle deposizioni, non adeguatamente valorizzate, rese dai testimoni FA IA, DO NA e Ferruccio RL.
FA IA, che aveva lavorato nel cantiere di RD come caposquadra fino a dieci giorni prima dell'incidente, si era ricordato di una "riunione specifica" nel corso della quale erano state impartite le prescrizioni di sicurezza per la realizzazione delle scogliere: "se non veniva eretto il ponteggio" - era stato detto alle maestranze - "si dovevano costruire dei terrapieni accanto alla scogliera". E così era stato fatto, tanto che più volte aveva visto HE F. lavorare sui ponteggi.
Anche DO NA, il quale, con la sua macchina operatrice, aveva realizzato i terrapieni, si era ricordato di avere visto i ponteggi. Infine, Ferruccio RL, che aveva lavorato alla dipendenze di COM- EDILE per diciassette anni - fino al gennaio 2000 - ne aveva descritto l'organizzazione.
Aveva spiegato che:
- la direzione tecnica era stata affidata al geometra EL A., il quale si occupava della organizzazione del lavoro nei vari cantieri della società;
- il geometra ON G. dipendeva dal EL A. ed era stato preposto al cantiere di RD;
- vi era, poi, un consulente esterno, il geometra BORDONI, delegato alla sicurezza, il quale organizzava i piani di sicurezza e indiceva riunioni con i dipendenti ai quali spiegava come evitare le situazioni a rischio.
Dette deposizioni proverebbero - secondo il ricorrente - che non era affatto vero quanto affermato dalla Corte di merito, e cioè che la sicurezza, nel cantiere di RD, fosse meramente "cartacea" e che le regole fossero quelle di "consentire libertà a tutti", di violare le norme antinfortunistiche e di prescindere dai presidi, collettivi ed individuali, di sicurezza.
In particolare, non era affatto vero che l'ing. AR D. si fosse limitato ad una applicazione "sulla carta" delle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento da lui redatto.
5. Anche i difensori degli imputati EL A. e ON G. chiedono l'annullamento della sentenza impugnata, articolando una serie di motivi.
5.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono carenza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui valuta "le caratteristiche del cantiere e le misure di sicurezza disposte dal datore di lavoro".
Al pari del coimputato AR D., lamentano che i giudici di appello abbiano trascurato le rilevanti deposizioni dei testi IA F., NA C. e RL F., nonché di DE IN, dalle quali era dato evincersi:
- che il datore di lavoro aveva informato i lavoratori dei rischi per l'incolumità fisica, impartendo loro istruzioni in merito alle precauzioni da adottare e mettendo a disposizione i cd. dispositivi di prevenzione individuale, necessari in ogni fase delle lavorazioni;
- che erano state effettuate numerose riunioni sulla sicurezza nei cantieri;
- che erano stati tenuti dei corsi di formazione ed erano state impartite specifiche direttive sulle modalità di posizionamento ed ancoraggio dei massi sui piani di appoggio delle scogliere;
- che la COM-EDILE, inoltre, aveva incaricato il geometra BORDONI Carlo di seguire tutti i problemi della sicurezza nei cantieri, tenendo corsi di formazione, addestrando gli operai, controllando e verificando l'adozione delle misure necessarie ad evitare il verificarsi di infortuni.
5.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, oltre alla violazione dell'art. 41 c.p., carenza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui valuta "la dinamica dell'infortunio e la causalità dell'evento". In particolare, la Corte avrebbe omesso di valutare una serie di elementi, risultanti dagli atti, dai quali emergeva la diretta responsabilità dello HE F. e dei suoi compagni di lavoro, in particolare AR DR, nella determinazione dell'infortunio. Dalla ricostruzione dei fatti emergerebbe inequivocabilmente la sussistenza di alcuni macroscopici errori commessi dagli operai durante la lavorazione, segnatamente:
il sasso era stato allocato dall'escavatorista sul piano della scogliera e lasciato lì, sganciato dall'escavatore, in maniera instabile, contrariamente alle istruzioni ricevute;
- lo HE F. si era servito di una scala per effettuare il suo lavoro, cioè per procedere alla bitumazione ed alla collocazione di scaglie di sassi, dopo che il masso era già stato scaricato dalla benna dell'escavatore, omettendo, per sua scelta, di usare un ponteggio e di mettersi il casco;
il DR A. si era venuto a trovare sopra la scogliera, aveva calpestato i sassi e così aumentato il fattore instabilità fino al punto da farne cadere uno, quello che rovinosamente era finito addosso a HE F..
Secondo il difensore degli imputati, i tre gravi errori erano stati da soli sufficienti a causare l'evento.
HE F. e DR A. non avevano rispettato le disposizioni ricevute in relazione all'uso dei ponteggi o dei terrapieni, all'uso dei dispositivi di sicurezza personale ed alla procedura di collocamento, sottomurazione e messa in sicurezza dei massi. Ammesso e non concesso - proseguiva il difensore - che agli imputati EL A. e ON G. sì potesse imputare l'omissione di un ulteriore controllo sugli operai anche il giorno dell'evento, detto comportamento omissivo non poteva certo assurgere a fattore causale nella produzione dell'evento - morte, verificatosi per l'esclusivo, anomalo, imprevedibile ed inimmaginabile comportamento tenuto dai lavoratori.
5.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano carenza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui valuta "l'attività di controllo e vigilanza in materia antinfortunistica".
La Corte di appello avrebbe erroneamente valutato "le singole posizioni di garanzia" degli imputati, limitandosi a menzionare le loro funzioni (EL A. direttore tecnico e ON G. capocantiere), senza analizzare qualifiche, mansioni, deleghe. Se ciò avesse fatto, si sarebbe resa conto che EL A. era il direttore tecnico di "tutti" i cantieri della COM-EDILE, sia di quelli in provincia di Sondrio, sia di quelli installati fuori provincia. Avrebbe altresì considerato il fatto che EL A. aveva una pluriennale esperienza e che "non lasciava mai i cantieri al loro destino", ma vi si recava con regolarità, per i dovuti controlli, "anche in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni". EL A. dava ordini e disposizioni ai responsabili di ogni cantiere e quindi al geom. ON G. per il cantiere di RD. Quest'ultimo - tecnico molto preparato e di buona esperienza - era responsabile del cantiere di RD e di altri cantieri in zona, tanto è vero che era sopraggiunto dopo l'infortunio. Quando ON G. non poteva essere presente sul cantiere di RD - perché doveva recarsi anche negli altri cantieri a lui affidati - c'era comunque sempre un altro soggetto in grado di controllare che tutti gli operai osservassero le misure di sicurezza: si trattava del caposquadra, nel caso di specie AR DR.
Inopinatamente, la Corte territoriale aveva, tuttavia, addebitato a EL A. ed a ON G. di non avere disposto (e di non avere controllato) che i lavoratori impiegassero opere provvisionali (piattaforme ed impalcati muniti di idonei parapetti) idonee ad evitare cadute di persone o di cose durante l'attività di sottomurazione e di bitumazione della scogliera e che fossero tutelati contro la caduta di materiali posti alla sommità della costruenda scogliera.
In tal modo, tra l'altro, distorcendo la verità dei fatti (e delle consuetudini lavorative nel cantiere di RD).
La Corte di appello si sarebbe, infine, limitata a ritenere sussistente il rapporto di causalità tra la mancata presenza in cantiere (omesso controllo) degli imputati e l'evento, ritenendoli responsabili soltanto perché "non erano a fianco" di HE F. e di DR A., per impedire ai medesimi di porre in essere comportamenti "imprevedibili, scriteriati, anomali e atipici". MOTIVI DELLA DECISIONE
6. I ricorsi non meritano accoglimento.
7. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato AR D. è destituito di fondamento.
Esso è diretto a contestare i presupposti di fatto dai quali muove la sentenza impugnata per pervenire all'affermazione di responsabilità.
Il ricorso si risolve, pertanto, in censure di fatto integranti questioni insuscettibili di considerazione nel giudizio di cassazione.
In ogni caso, la sentenza impugnata non presenta vuoti motivazionali nè è caratterizzata dalle asserite illogicità.
La Corte ha tenuto conto degli elementi acquisiti e ha affermato che la vicenda all'origine dell'infortunio dovesse essere ricostruita nei termini indicati dal giudice di primo grado.
Individuato il ruolo ricoperto dall'imputato, ha, poi, ritenuto che egli fosse venuto meno ai propri doveri.
Va, in ogni caso, precisato che la Corte di appello non ha affatto omesso di valutare le testimonianze il cui contenuto è stato analiticamente riportato nel ricorso.
Ha esaminato dette deposizioni per concludere - come si è accennato - che si trattasse di un insieme di affermazioni "teoriche" in quanto nessuno dei testimoni aveva assistito al fatto o, quanto meno, aveva lavorato in quel giorno, o nei giorni precedenti, in cantiere. Con argomentazione adeguata ed immune da vizi logici, i giudici di appello hanno ritenuto le dichiarazioni anzidette inidonee a minare la rilevanza delle oggettive risultanze, descritte e fotografate da ASL e carabinieri, corroborate dalle dichiarazioni dei lavoratori presenti il giorno o il momento del fatto;
risultanze che offrivano l'idea di un cantiere in cui i lavoratori autogestivano il rischio, perché nessuno (nemmeno l'imputato, tenuto per conto del committente, ad esercitare un adeguato controllo, oltre che a fornire un'efficace informazione) si era preoccupato di accertare che fossero attuate le prescrizioni in materia di sicurezza, oggetto di direttive soltanto teoriche.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle regole disciplinanti la materia.
Per i lavori svolti in esecuzione di un contratto di subappalto, il dovere di sicurezza grava, come per qualsiasi altra ipotesi, sul datore di lavoro, che, di regola, è il subappaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche qualora abbia assunto il rischio inerente all'esecuzione dei lavori e la responsabilità d'organizzare il cantiere con propri mezzi e con personale da lui assunto (cfr. ex plurimis Cass. 4^, 18 giugno 1981, Tinelli, RV 150371).
In caso di infortunio è, peraltro, sempre stato ammesso che possano aversi intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente (cfr. ad esempio Cass. 4^, 17 gennaio 1986, Marafelli, RV 171888-91). In particolare, qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte sia, come nel caso in esame, immediatamente percepibile, il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle stesse, risponde delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi (v. Cass. 4^, 14 luglio 2006, Sodi, RV 234828). Nè, d'altra parte, ad escluderne la responsabilità è sufficiente che egli abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza (v. Cass. S.U. 21 maggio 1988, Sodi, RV 181121). In generale, poi, il committente è corresponsabile qualora l'evento si colleghi causalmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando abbia consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose (v. Cass. 3^, 24 aprile 1992, Togni).
8. Anche i ricorsi presentati nell'interesse degli imputati EL A. e ON G. sono infondati.
8.1. Per il primo motivo del ricorso, che sostanzialmente riproduce le medesime considerazioni contenute nel ricorso dell'imputato AR D., valgono le affermazioni sopra svolte (v. supra 1). Va solo aggiunto che gli imputati non hanno dimostrato che al consulente esterno, geometra Carlo BORDONI, fosse stato affidato il compito di controllare l'avvenuta adozione, nel cantiere, delle misure necessarie ad evitare il verificarsi di infortuni.
8.2. Il secondo motivo del ricorso è infondato.
In relazione ad esso è sufficiente osservare che, come più volte questa Corte ha ribadito, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, che esuli dalle normali operazioni produttive.
In altre parole, la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità (v. ex plurimis Cass. 4^, 27 novembre 1996, Maestrini, secondo cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità soltanto quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro).
E, nel caso in esame, non possono essere considerate abnormi, ma al più imprudenti le condotte indicate in ricorso (v. supra 5.2). Si aggiunga che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli, anche se del tutto eventuali e remoti, in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, anche in presenza di condotta deviante del lavoratore (v. Cass. 3^, 20 ottobre 1982, Vedovato, RV 158239-41; Cass. 4^, 3 ottobre 1990, Mandala, secondo cui il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso;
Cass. 4^, 23 giugno 2005, Minotti;
Cass. 4^, 29 settembre 2005, Riccio). Sul punto è sufficiente ricordare che i posti di lavoro non erano stati idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 11) e che il datore di lavoro non aveva messo a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 377).
8.3. Anche l'ultimo motivo del ricorso è infondato.
La Corte di merito ha, invero, correttamente valutato l'esistenza di concorrenti posizioni di garanzia.
Da un lato, infatti, EL A., direttore tecnico dei cantieri, munito dei correlati poteri organizzativi, era tenuto a predisporre i mezzi idonei a prevenire infortuni;
dall'altro, ON G., capo cantiere, era tenuto a controllare l'attuazione del piano di sicurezza ed a sorvegliare l'attività dei lavoratori anche allo scopo di evitare che si verificassero imprudenze.
9. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2007