Sentenza 2 marzo 2005
Massime • 1
In applicazione del principio "tempus regit actum" che governa la successione nel tempo delle norme processuali, la competenza per materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza va determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui il P.M. esercita l'azione penale e la competenza così determinata rimane ferma in forza dell'ulteriore principio della "perpetuatio jurisdictionis", anche in caso di sopravvenuta modifica della normativa, a meno che la nuova legge non introduca una specifica disciplina transitoria. Resta peraltro salva l'applicazione da parte del giudice competente delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli al reo, in considerazione della data di consumazione del reato, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, cod. pen. (Fattispecie in tema di modifiche introdotte all'art. 186 C.d.S. dal D.L. n. 151 del 2003 conv. in L. n. 214 del 2003).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2005, n. 12148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12148 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/03/2005
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 984
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 043944/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE LIVORNO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIUDICE PACE LIVORNO - CONFLITTO;
ORDINANZA del 17/10/2004 GIP TRIBUNALE di LIVORNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VENEZIANO G., a favore della competenza del G. di Pace di Livorno.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- che il Giudice di pace di Livorno, nel procedimento a carico di NO ND, citato a giudizio con atto di ufficiale di p.g. (all'uopo autorizzato dal p.m.) del 14/8/2003 per il reato di cui all'art. 186.2 C.d.S. commesso l'11/9/2002, dichiarava la propria incompetenza per materia con sentenza 12/1/2004, richiamando il d.l. n. 151/03 conv. in l. n. 214/03, che attribuiva la cognizione di tale reato al tribunale, e disponeva la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Livorno;
- che il G.i.p. del Tribunale di Livorno, a sua volta, con ordinanza del 17/10/2004 rilevava il conflitto negativo di competenza, poiché il fatto contestato era stato commesso l'11/9/2002, cioè prima dell'entrata in vigore della legge modificativa della competenza n. 214/03;
- che la citazione a giudizio dell'imputato davanti al giudice di pace di Livorno reca la data del 14/8/2003, quando la legge 1 agosto 2003 n. 214 di conversione del d.l. 27/6/2003 n. 151, modificativa tra l'altro della competenza per materia "per l'irrogazione della pena" in ordine al reato di cui all'art. 186.2 C.d.S. (la cui cognizione, prima del tribunale e poi del giudice di pace ex art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000, è stata infine nuovamente attribuita al tribunale), era già entrata in vigore il 13/8/2003, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. n. 186 del 12/8/2003, secondo il disposto dell'art. 2 l. n. 214 cit.;
- che, giusta il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia di successione nel tempo di norme processuali, l'individuazione del giudice competente va effettuata, in virtù del principio "tempus regit actum", sulla base della normativa vigente al momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale in una qualsiasi delle forme previste dal codice di rito, e la competenza così determinata rimane ferma in forza dell'ulteriore principio della "perpetuatio jurisdictionis" anche in caso di sopravvenuta modifica di detta normativa, esclusa l'ipotesi che la nuova legge introduca una specifica disciplina derogatoria (v., ex plurimis, Cass., Sez. 5^, 4/2/1997, Celani, rv. 207002; Sez. 6^, 16/1/2002, Gionta, rv. 221351);
- che dunque (nonostante il contrario avviso espresso in analoga fattispecie da Cass., Sez. 1^, 16/6/2004, confl. comp. in proc. Murtas, rv. 228854, il cui dictum sul punto non è condiviso dal Collegio) non assume, di regola, alcun rilievo ai fini della determinazione della competenza il momento di consumazione del reato;
- che è fatta comunque salva, in caso di mutamenti legislativi sopravvenuti, l'applicazione da parte del giudice competente, ai sensi dell'art. 2 comma 3 c.p., delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli al reo, le quali, nella specie, tenuto conto della data di consumazione del reato contestato all'imputato, si identificano sicuramente nelle sanzioni paradetentive della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità previste dall'art. 52 d.lgs. n. 274 del 2000, anziché in quelle più gravi, ripristinate dalla l. n. 214 del 2003, dell'arresto e dell'ammenda, anche se il reato è giudicato da un giudice diverso da quello di pace, secondo il chiaro disposto dell'art. 63.1 d.lgs. n. 274 cit. (Cass., Sez. 4^, 18/3/2004, P.G. in proc. Vilhar, rv. 228786);
- che il conflitto negativo di competenza in esame, considerato che la citazione a giudizio è stata formulata dopo l'entrata in vigore della legge n. 214 del 2003 modificativa della competenza per materia in ordine alla cognizione del reato de quo, attribuita/restituita al giudice ordinario, dev'essere pertanto risolto dichiarandosi la competenza del G.i.p. del Tribunale di Livorno, il quale applicherà peraltro il precedente e più favorevole trattamento sanzionatorio, proprio del momento consumativo del reato.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del G.i.p. del Tribunale di Livorno, cui dispone trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2005