Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19374
CASS
Sentenza 8 maggio 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel delitto di minaccia, per la configurabilità dell'aggravante delle "più persone riunite" è sufficiente che il soggetto passivo percepisca la simultanea presenza, sia pure ideale, di più persone. (Fattispecie in cui l'intimidazione, consistita nel posizionamento in luogo pubblico di un ordigno esplosivo non attivato, è stata percepita come proveniente da più persone aventi la medesima matrice ideologica essendosi appreso, da notizie di cronaca, che in quegli stessi giorni il medesimo gruppo aveva commesso analoghi fatti in altre città italiane).

Il delitto di minaccia è aggravato dall'uso di modalità simbolica quando si estrinsechi attraverso immagini, segni, oggetti o azioni che abbiano insiti in sé non solo la capacità di evocare ciò che si è inteso minacciare, ma anche un "surplus" intimidatorio derivante proprio dalla modalità simbolica utilizzata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del Giudice distrettuale di considerare aggravata la minaccia realizzata attraverso il posizionamento, davanti a un ufficio delle Poste Italiane, che aderiva a una campagna contro l'immigrazione clandestina, contrastata da gruppi dissidenti, di un ordigno esplosivo, volutamente non attivato, ma idoneo a evocare scenari di distruzione e morte).

Commentari3

  • 1guida con esempi al reato previsto dall'art. 612 c.p.
    Chiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 21 ottobre 2023

  • 2Minaccia: è aggravata se l'ordigno esplosivo posizionato non viene volutamente attivato (Cassazione penale n. 19374/23)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023

    La massima Il delitto di minaccia è aggravato dall'uso di modalità simbolica quando si estrinsechi attraverso immagini, segni, oggetti o azioni che abbiano insiti in sé non solo la capacità di evocare ciò che si è inteso minacciare, ma anche un "surplus" intimidatorio derivante proprio dalla modalità simbolica utilizzata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del Giudice distrettuale di considerare aggravata la minaccia realizzata attraverso il posizionamento, davanti a un ufficio delle Poste Italiane, che aderiva a una campagna contro l'immigrazione clandestina, contrastata da gruppi dissidenti, di un ordigno esplosivo, volutamente non attivato, ma …

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  • 3Minaccia: per l'aggravante delle più persone riunite non è necessaria la presenza fisica dei componenti del gruppo (Cassazione penale n. 19374/23)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023

    1. Vicenda processuale e i motivi di ricorso Condanna in primo grado: Il Tribunale di Genova dichiarava l'imputato B.G. colpevole dei reati previsti dalla L. n. 895 del 1967, artt. 1,2 e 4, come modificati dagli artt. 9,10 e 12 L. 497/1974, in relazione alla fabbricazione ed il posizionamento di un ordigno esplosivo-incendiario di fattura artigianale di fronte all'ufficio postale (Omissis). Appello: B.G. presentava appello, chiedendo la riqualificazione giuridica dei reati in minaccia. La Corte di Genova accoglieva parzialmente l'appello, riducendo la pena. Ricorso per Cassazione: B.G. proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Genova, presentando …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19374
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19374
Data del deposito : 8 maggio 2023

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