Sentenza 7 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2002, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO COPIE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Richiesta copia studio 01740 / 02 IL SOLE 24 ORE per diritti 1.55 dal Sig. LA C E 8 FEB. 2002 SIZIONE SECONDA CIVILE IL CANCELLIERE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Udl. 11/10/01 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere rel. CROW. 4319 Dott. Rosario DE JULIO .. Rep. 435 Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Giovanna SCHERILLO DOV RIE VA E ha pronunciato la seguente SENTENZA I sul ricorso iscritto al n. 14471/99 R.G. proposto OGGETTO: DISTANZE NELL da COSTRUZIOM. AG RA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 38, presso lo studio dell'Avv. Massimo Boggia, difesa dall'Avv. Domenico D'Ascanio in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
AL MA, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 37, presso lo studio dell'Avv. Laura Rigoni, difeso dall'Avv. Silvio Berardi in virtù di procura speciale a 1351/01 ? margine del controricorso, controricorrente per la cassazione della sentenza 10 novembre 1998-26 febbraio 1999 n. 62/99 della Corte d'appello de L'Aquila. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza dell'11 ottobre 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito, per il controricorrente, l'Avv. Silvio Berardi che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel marzo del 1988 RA TA convenne in giudizio, avanti il Tribunale de L'Aquila, MA LE, esponendo che costui, in epoca successiva al 1979, aveva realizzato sul proprio fondo in Via Trio del Pero di Arischia, un edificio a tre piani, con seminterrato e scalinata esterna, in violazione delle distanze e della normativa antisismica e chiedendone, quindi, la condanna alla demolizione del fabbricato e della be scalinata fino alla distanza di tre metri dal confine con la proprietà di essa attrice, nonché al risarcimento dei danni. Il convenuto si costituì e contestò le pretese avversarie, deducendo che la costruzione da lui realizzata era il naturale sviluppo, senza alcun aumento di superficie, di un preesistente manufatto ad un 2 solo piano già aderente al fabbricato della TA e che la sopraelevazione era stata autorizzata, sia pure in sanatoria, dal Comune de L'Aquila e dal Genio Civile. Con sentenza 4.10.1994 l'adito Tribunale rigettò le domande, condannando l'attrice alle spese. Proposto gravame dalla soccombente, al quale l'appellato resistette, la Corte d'appello de L'Aquila, con la sentenza precisata in epigrafe, ha confermato integralmente la decisione di primo grado, osservando quanto segue: - Legittimamente il LE aveva costruito in aderenza al forno dell'attrice, già esistente sul confine, e altrettanto legittimamente aveva sopraelevato, poiché ciò non intaccava in alcun modo il diritto della confinante di sopraelevare a sua volta;
· La scelta del preveniente, infatti, è definitiva, nel senso che condiziona, non solo l'attività edilizia del vicino, ma anche quella dello stesso preveniente il quale, nella prosecuzione in altezza del proprio fabbricato, deve attenersi alla regola costruttiva originariamente adottata;
- Non era vero, trattandosi appunto di costruzione in aderenza, che il prevenuto, una volta raggiunta l'altezza del preesistente fabbricato e volendo sopraelevare, dovesse arretrare tale sopraelevazione a distanza legale, poiché, per ammissione della stessa attrice e come accertato dal c.t.u., non esisteva “alcuna costruzione ad 3 eccezione di un palazzo sul fondo del convenuto” e la contraria affermazione del primo giudice altro non era che una irrilevante svista;
- Correttamente era stata esclusa in primo grado anche la violazione della normativa antisismica, dal momento che l'edificio de quo era stato “condonato" con provvedimento finale dell'8.2.1994 ed aveva conseguito la certificazione di idoneità statica ai fini della legge n. 47 del 1985; Ricorre per cassazione RA TA sulla base di tre motivi i quali MA LE replica con controricorso e con successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi del ricorso, preceduti dall'esposizione dei fatti di causa e delle motivazioni delle due sentenze di merito, sono così testualmente formulati: a) La mancanza di motivazione della sentenza impugnata è davvero in re ipsa;
b) La Corte di merito conferma ripetutamente che il forno della TA preesisteva da tempo immemorabile lungo il confine con la part. 141 fogl, 19 di LE. Appare inopinata (e non vera!) l'affermazione che sul terreno di 100 mq preesistesse un palazzo;
c) Non è possibile che le violazioni delle disposizioni antisismiche commesse da LE possano essere state sanate dalla legge urbanistica 47/1985. Si conclude con la richiesta di cassazione senza rinvio della sentenza d'appello e di quella di primo grado. Il ricorso deve essere rigettato. E' evidente, infatti, la genericità e la scarsa intelligibilità dei motivi suddetti, poiché, anche a volerli integrare con qualche osservazione critica contenuta nella parte espositiva, manca in essi qualunque riferimento, sia numerico sia concettuale, alle norme violate, né è dato comprendere quali siano i vizi di motivazione che si intendono addebitare alla sentenza impugnata. Anche la insistente affermazione, contenuta nella parte espositiva, secondo cui il PRG consentiva la costruzione in aderenza solo col consenso del confinante, è del tutto generica, non essendo indicato né quale sia esattamente questo piano regolatore né che cosa dica esattamente e neppure se la prima parte della costruzione LE sia stata realizzata sotto il vigore di esso o in precedenza, quando vigevano soltanto le norme del codice civile. Così dicasi della questione relativa alla violazione della normativa antisismica, dato che manca ogni indicazione delle norme che si pretendono violate e, quindi, circa il tipo di pericolo che la loro inosservanza avrebbe comportato, né si contesta l'affermazione dell'avvenuto rilascio del certificato di idoneità statica. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 5 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in disposiitivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida (€ 1549,37)(€ 581,18) in £3061000 r , ivi comprese £3.000.000 (tre milioni) per onorario. Così deciso in Roma 1'11 ottobre 2001. IL PRESIDENTE IGLIECONSIGLIERE ESTENSORE - IL CANCELLIERE C1 Paolo Tal DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7 FEB. 2002 Roma IL CANCELLERS01 1097 129,11 ДЁТ 20,66 TOT. 14977 2002°ROMA 2 AGENZIA DELLE ENTRAT 4. alm 32... Versate € 149.77 Registrato data (euroCENTOQUARANTANOVE/77.) p. Il Dirigento Area Serial 002 (Dott.ssa Maria Grazia DO POY ཙ ས Il Responsabile Servizio Atti Ziudiziari (Dr. M. RACZICHINIT 6