CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2023, n. 14589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14589 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: JI IL30 - C.U.I. 00G4060 -, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2022 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG in data 9.02.2023, in persona del dott. Luca Tampieri, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14589 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 13.10.2022, il tribunale di Roma ha applicato ex art. 444, c.p.p. a JI JO la pena di 2 anni e dieci mesi di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, con il concorso di attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e dimi- nuita la pena per il rito, per i reati in materia di stupefacenti oggetto di contesta- zione, disponendo la confisca e la distruzione dello stupefacente, della contabilità in sequestro, nonché la confisca dei telefoni cellulari e del denaro sequestrato, con dissequestro all'avente diritto dell'autovettura sequestrata. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 240-bis, c.p. per aver disposto la confisca con motivazione apodittica in ordine al nesso di pertinenzialità tra i beni ed il reato nonché in relazione agli artt. 240, c.p. e 73, co.
7-bis, TU Stup. per aver disposto la confisca in assenza della qualificazione del prezzo del reato. In sintesi, si duole la difesa del ricorrente per aver il giudice disposto la confisca di un telefono cellulare e della somma di 2.320,00 euro sequestrati al Gjini anche con riguardo alla violazione delle norme che disciplinano la c.d. confi- sca diretta. Premesse alcune considerazioni su tale tipologia di confisca - e richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali circa la non confiscabilità, in caso di contesta- zione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup. nel caso di confisca prevista dall'art. 240-bis, c.p. nonché in merito alla non confiscabilità, nelle ipotesi di cui all'art. 73, co. 1 TU Stup., né ai sensi dell'art. 240 c.p. né ai sensi dell'art. 73, co. 7-bis Tu Stup. ove sia contestata, come nel caso in esame, non l'illecita cessione ma l'illecita detenzione di stupefacenti, difettando il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione -, sostiene la difesa del ricorrente che nella specie sarebbe evidente la dedotta violazione di legge per la totale assenza di nesso di pertinenzialità sia delle somme di denaro che del telefono cellulare con il reato contestato, nonché il vizio motivazionale atteso che l'unico passaggio ar- gomentativo che giustifica la confisca del denaro sarebbe quello che lo qualifica come profitto dell'attività illecita e, quanto ai telefoni cellulari, la confisca viene giustificata per il loro stabile utilizzo per l'attività illecita. 2 Si tratterebbe di motivazione censurabile sia quanto al denaro, perché il reato contestato è la detenzione e non la cessione e quindi difetterebbe la qualifi- cazione del denaro come prezzo della vendita, e, quanto ai telefoni cellulari, perché non essendo contestata la cessione ma l'illecita detenzione, mancherebbe il nesso di pertinenzialità del telefono al reato non potendo qualificarsi né come corpo del reato né come cosa ad esso pertinente. 2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di motivazione in ordine all'individuazione degli elementi che consentivano di procedere ex art. 444, c.p.p. In sintesi, la decisione risulterebbe apodittica e carente della motivazione in ordine agli elementi che hanno consentito la emissione della sentenza con cui è stata recepita la volontà delle parti. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 9.02.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. In sintesi, sostiene il PG che il primo motivo è infondato, atteso che nel corpo del provvedimento impugnato si dà comunque conto, sia pure sintetica- mente, del nesso di pertinenzialità tra il possesso della somma di denaro e dei telefoni cellulari e il reato commesso, tanto che la somma è indicata come profitto del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e i secondi come strumenti evidente- mente necessari per commettere il reato;
in ogni caso vi è carenza di interesse da parte del ricorrente (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 45925 del 09/10/2014 - dep. 06/11/2014, Rv. 260869 — 01 secondo cui in tema di patteggiamento è inammis- sibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato per la restituzione dei proventi del reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui è stata disposta la confisca con sentenza emessa ex art. 444, cod. proc. pen., atteso che, pur non essendo prevista l'ablazione obbligatoria del profitto del reato in caso di applicazione della pena su richiesta, beni che lo costituiscono non sono mai entrati nel patrimonio del ricorrente, trattandosi del corrispettivo di una presta- zione concernente un negozio contrario a norme imperative). Il secondo motivo è parimenti infondato, atteso che le condizioni per l'accesso alla procedura ex art. 444 c.p.p. sono chiaramente esplicitate nel riferimento alla richiesta congiunta ed al consenso manifestato da P.M. e imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è fondato solo in relazione al primo motivo di ricorso afferente alla statuizione ablatoria. 2. Premesso, infatti, come correttamente rileva la difesa del ricorrente, che la sentenza di applicazione della pena è stata emessa per il reato di detenzione illecita di stupefacenti e non già per l'ipotesi di cessione, deve essere qui ribadito che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (In motivazione, questa Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 24C) cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stu- pefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità: Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022 - dep. 24/05/2022, Rv. 283248 — 01). Nella specie, il denaro è stato confiscato trattandosi di "profitto dell'attività delittuosa", dunque al di fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto qualificato a norma dell'art. 240, comma primo, cod. pen. 3. Analogamente deve essere ritenuto quanto alla confisca dei telefoni cel- lulari in sequestro nella disponibilità del Gjini, giustificata dal giudice per il loro "stabile utilizzo per l'attività illecita", dunque come confisca fac:oltativa. Sul punto, merita di essere ribadito che la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1 cod.pen. è legittima quando risulta dimostrata la relazione di as- servimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'at- tività punibile (tra le tante: Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003 - dep. 08/08/2003, Rv. 226687 — 01). Deve, quindi, essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata anche nel capo in cui ha disposto la confisca del telefono cellulare sequestrato al Gjini, in quanto relazione di asservimento non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata (al di là della generica affermazione dello "stabile utilizzo" per l'attività illecita), dovendosi dimostrare la necessaria finalizzazione al compimento del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, unico ad essere stato oggetto di contestazione al reo. 4 4. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato. La difesa del ricorrente si duole, in particolare, dell'omessa indicazione dell'iter attraverso cui il giudice è pervenuto alla concreta determinazione della pena, in particolare alla riduzione della pena prevista per il rito. Pacifico tuttavia è nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il li- mite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle cir- costanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applica- zione (tra le tante: Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019 - dep. 08/05/2019, Rv. 276509 — 01). 5. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile quanto al secondo motivo, ed accolto in relazione al primo, con conseguente annullamento della sen- tenza impugnata, in parte qua, nei limiti di cui in dispositivo e con rinvio al tribu- nale di Roma perché colmi il richiamato deficit motivazionale uniformandosi al principio di cui ai precedenti §§ 2 e 3.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari sequestrati a JI JO, con rinvio al tribunale di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, il 15 marzo 2023 Il Ce igli e estensore
lette/sentite le conclusioni del PG in data 9.02.2023, in persona del dott. Luca Tampieri, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14589 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 15/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 13.10.2022, il tribunale di Roma ha applicato ex art. 444, c.p.p. a JI JO la pena di 2 anni e dieci mesi di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, con il concorso di attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e dimi- nuita la pena per il rito, per i reati in materia di stupefacenti oggetto di contesta- zione, disponendo la confisca e la distruzione dello stupefacente, della contabilità in sequestro, nonché la confisca dei telefoni cellulari e del denaro sequestrato, con dissequestro all'avente diritto dell'autovettura sequestrata. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 240-bis, c.p. per aver disposto la confisca con motivazione apodittica in ordine al nesso di pertinenzialità tra i beni ed il reato nonché in relazione agli artt. 240, c.p. e 73, co.
7-bis, TU Stup. per aver disposto la confisca in assenza della qualificazione del prezzo del reato. In sintesi, si duole la difesa del ricorrente per aver il giudice disposto la confisca di un telefono cellulare e della somma di 2.320,00 euro sequestrati al Gjini anche con riguardo alla violazione delle norme che disciplinano la c.d. confi- sca diretta. Premesse alcune considerazioni su tale tipologia di confisca - e richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali circa la non confiscabilità, in caso di contesta- zione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, co. 5, TU Stup. nel caso di confisca prevista dall'art. 240-bis, c.p. nonché in merito alla non confiscabilità, nelle ipotesi di cui all'art. 73, co. 1 TU Stup., né ai sensi dell'art. 240 c.p. né ai sensi dell'art. 73, co. 7-bis Tu Stup. ove sia contestata, come nel caso in esame, non l'illecita cessione ma l'illecita detenzione di stupefacenti, difettando il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di detenzione -, sostiene la difesa del ricorrente che nella specie sarebbe evidente la dedotta violazione di legge per la totale assenza di nesso di pertinenzialità sia delle somme di denaro che del telefono cellulare con il reato contestato, nonché il vizio motivazionale atteso che l'unico passaggio ar- gomentativo che giustifica la confisca del denaro sarebbe quello che lo qualifica come profitto dell'attività illecita e, quanto ai telefoni cellulari, la confisca viene giustificata per il loro stabile utilizzo per l'attività illecita. 2 Si tratterebbe di motivazione censurabile sia quanto al denaro, perché il reato contestato è la detenzione e non la cessione e quindi difetterebbe la qualifi- cazione del denaro come prezzo della vendita, e, quanto ai telefoni cellulari, perché non essendo contestata la cessione ma l'illecita detenzione, mancherebbe il nesso di pertinenzialità del telefono al reato non potendo qualificarsi né come corpo del reato né come cosa ad esso pertinente. 2.2. Deduce, con il secondo motivo di ricorso, il vizio di motivazione in ordine all'individuazione degli elementi che consentivano di procedere ex art. 444, c.p.p. In sintesi, la decisione risulterebbe apodittica e carente della motivazione in ordine agli elementi che hanno consentito la emissione della sentenza con cui è stata recepita la volontà delle parti. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 9.02.2023 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. In sintesi, sostiene il PG che il primo motivo è infondato, atteso che nel corpo del provvedimento impugnato si dà comunque conto, sia pure sintetica- mente, del nesso di pertinenzialità tra il possesso della somma di denaro e dei telefoni cellulari e il reato commesso, tanto che la somma è indicata come profitto del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e i secondi come strumenti evidente- mente necessari per commettere il reato;
in ogni caso vi è carenza di interesse da parte del ricorrente (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 45925 del 09/10/2014 - dep. 06/11/2014, Rv. 260869 — 01 secondo cui in tema di patteggiamento è inammis- sibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato per la restituzione dei proventi del reato di cessione di sostanze stupefacenti di cui è stata disposta la confisca con sentenza emessa ex art. 444, cod. proc. pen., atteso che, pur non essendo prevista l'ablazione obbligatoria del profitto del reato in caso di applicazione della pena su richiesta, beni che lo costituiscono non sono mai entrati nel patrimonio del ricorrente, trattandosi del corrispettivo di una presta- zione concernente un negozio contrario a norme imperative). Il secondo motivo è parimenti infondato, atteso che le condizioni per l'accesso alla procedura ex art. 444 c.p.p. sono chiaramente esplicitate nel riferimento alla richiesta congiunta ed al consenso manifestato da P.M. e imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso è fondato solo in relazione al primo motivo di ricorso afferente alla statuizione ablatoria. 2. Premesso, infatti, come correttamente rileva la difesa del ricorrente, che la sentenza di applicazione della pena è stata emessa per il reato di detenzione illecita di stupefacenti e non già per l'ipotesi di cessione, deve essere qui ribadito che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (In motivazione, questa Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 24C) cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stu- pefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità: Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022 - dep. 24/05/2022, Rv. 283248 — 01). Nella specie, il denaro è stato confiscato trattandosi di "profitto dell'attività delittuosa", dunque al di fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto qualificato a norma dell'art. 240, comma primo, cod. pen. 3. Analogamente deve essere ritenuto quanto alla confisca dei telefoni cel- lulari in sequestro nella disponibilità del Gjini, giustificata dal giudice per il loro "stabile utilizzo per l'attività illecita", dunque come confisca fac:oltativa. Sul punto, merita di essere ribadito che la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1 cod.pen. è legittima quando risulta dimostrata la relazione di as- servimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'at- tività punibile (tra le tante: Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003 - dep. 08/08/2003, Rv. 226687 — 01). Deve, quindi, essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata anche nel capo in cui ha disposto la confisca del telefono cellulare sequestrato al Gjini, in quanto relazione di asservimento non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata (al di là della generica affermazione dello "stabile utilizzo" per l'attività illecita), dovendosi dimostrare la necessaria finalizzazione al compimento del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente, unico ad essere stato oggetto di contestazione al reo. 4 4. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato. La difesa del ricorrente si duole, in particolare, dell'omessa indicazione dell'iter attraverso cui il giudice è pervenuto alla concreta determinazione della pena, in particolare alla riduzione della pena prevista per il rito. Pacifico tuttavia è nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il li- mite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle cir- costanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applica- zione (tra le tante: Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019 - dep. 08/05/2019, Rv. 276509 — 01). 5. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile quanto al secondo motivo, ed accolto in relazione al primo, con conseguente annullamento della sen- tenza impugnata, in parte qua, nei limiti di cui in dispositivo e con rinvio al tribu- nale di Roma perché colmi il richiamato deficit motivazionale uniformandosi al principio di cui ai precedenti §§ 2 e 3.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari sequestrati a JI JO, con rinvio al tribunale di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, il 15 marzo 2023 Il Ce igli e estensore