Sentenza 10 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di liberazione condizionale, l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo ai fini della verifica, non tanto dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali.(Fattispecie in cui la Corte ha confermato il rigetto del beneficio per insussistenza del requisito del sicuro ravvedimento, nei confronti di un condannato per reati di stampo mafioso che, pur avendo mantenuto, nel corso dell'esecuzione della pena, regolare condotta e fruito positivamente di benefici penitenziari, non aveva mai intrapreso attività retribuita, né dimostrato fattivo interessamento in tal senso, a fronte di un reddito che non gli consentiva di adempiere alle obbligazioni civili).
Commentario • 1
- 1. Il ravvedimento del collaboratore di giustizia non si presume dal risarcimento: la prova è nella continuità della scelta di vita (Cass. Pen. n. 34655/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 ottobre 2025
La massima In tema di liberazione condizionale per collaboratori di giustizia (art. 16-nonies, L. 82/1991), il giudice di sorveglianza deve valutare il “sicuro ravvedimento” con criteri qualificati e specifici: durata e qualità della collaborazione, condotta successiva, lavoro/studio, relazioni con familiari e personale giudiziario e, soprattutto, assenza di collegamenti attuali con la criminalità. Non è legittimo negare il beneficio valorizzando in modo determinante la sola gravità dei reati o l'assenza di iniziative risarcitorie; il parere del Procuratore nazionale antimafia va espressamente considerato. L'art. 16-nonies consente la concessione in deroga ai limiti di pena e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2019, n. 11331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11331 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2019 |
Testo completo
1 133 1-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da -· Presidente - Sent. n. 1607/2019 sez. 5 Gerardo SABEONE CC 10/12/2019- Caterina MAZZITELLI R.G.N. 28072/2019 Grazia MICCOLI Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI Barbara CALASELICE Rel - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE TA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/05/2019 del Tribunale di Sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, F. Lignola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con il provvedimento impugnato, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla sezione Prima penale di questa Corte di cassazione, con sentenza n. 41196 18, del 12 aprile 2018, ha rigettato - l'istanza di liberazione condizionale avanzata nell'interesse di AN AR.
1.2. La Corte di cassazione, nella sentenza rescindente, aveva rilevato, quanto al diniego della liberazione condizionale di diritto comune ex art. 176 cod. pen., carenza e contraddittorietà della motivazione nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 21 settembre 2017, in quanto fondata sul contenuto della nota dell'Ufficio recupero crediti, del 31 agosto 2016, che riferiva della mancata corresponsione delle spese di giustizia. La Corte di legittimità osservava che l'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen. inerisce al complesso delle obbligazioni civili scaturenti dal reato (La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle) sulla cui globale consistenza non risultavano essere stati esposti espliciti elementi nel provvedimento annullato;
né per la Corte di legittimità, risultava espletata una completa analisi degli elementi rilevanti o la verifica della dedotta impossidenza, da espletare anche ex officio. Inoltre si rileva, nella sentenza rescindente, che anche in ipotesi di verifica positiva dell'impossibilità materiale da parte del condannato di adempiere alle obbligazioni civili nascenti dal reato, ai fini della concessione del beneficio assumono particolare rilievo, sotto il profilo soggettivo, le manifestazioni di effettivo interessamento dello stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese dal reato e i tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, di attenuare, se non riparare interamente i danni provocati, aspetto sul quale si era rilevata la carenza di motivazione.
2. Avverso il provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione AN AR per il tramite del difensore di fiducia deducendo, nei motivi di seguito riassunti, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 176 cod. pen., violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione.
2.1. Il provvedimento censurato, pur dando atto dell'impossidenza dell'interessato, comunque risultato privo di un reddito che gli consentisse l'adempimento delle obbligazioni civili scaturenti dai reati, ha ritenuto 2 insussistente il pieno ravvedimento, né è stata reputata provata la resipiscenza, ai fini dell'avvio di un adeguato percorso di rieducazione. Ciò senza considerare la condotta irreprensibile mantenuta negli anni da AR il quale ha fruito di permessi premio, della liberazione anticipata, dell'ammissione all'affidamento in prova, nonché senza considerare lo svolgimento di attività di volontariato (assicurata tre volte a settimana), l'osservanza degli obblighi connessi al programma di protezione e alle prescrizioni. Il ricorrente osserva, peraltro, che ai fini della concessione della "condizionale" di cui all'art. 176 cod. pen., necessita l'inizio di un percorso di ravvedimento, dunque l'ordinanza anche sotto questo profilo, non rende motivazione adeguata.
3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Risulta depositata, in data 4 dicembre 2019, memoria di replica con la quale si deduce che il ravvedimento, quanto all'adempimento delle obbligazioni civili, nel caso al vaglio non può essere dimostrato, stante l'impossidenza dell'interessato che vive del sussidio del Ministero che a stento gli consente di sopravvivere. L'interessato poi, osserva il ricorrente, si trova già sottoposto a misura alternativa alla detenzione, istituto più ampio rispetto a quello invocato. Errerebbe, inoltre, il provvedimento ed il procuratore generale nell'indicare come presupposto il sicuro ravvedimento. Questo va sempre valutato in termini di prognosi e non di certezza, potendosi far sempre fronte all'eventuale residua pericolosità con strumenti propri dell'ordinamento penitenziario, quindi accertando l'inizio di un percorso indirizzato a tal fine (ribadendo che il detenuto è stato prima ammesso ai permessi premio e poi all'affidamento in prova al servizio sociale). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso in quanto infondato, deve essere respinto.
2. Il provvedimento censurato risulta adeguatamente e non illogicamente motivato, né si rileva alcuna violazione dell'art. 176, comma 1 e 4, cod. pen. Si osserva che l'obbligazione del pagamento delle spese processuali ha carattere civile e deriva dal reato, non dalla condanna, la quale rappresenta il 3 titolo con cui viene accertata l'esistenza del debito, ma non può certo esserne considerata la causa. Rispetto a questa obbligazione il comportamento adempiente o meno si ritiene non assuma rilievo preminente in sé, sul piano oggettivo dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, ma in quanto attivazione fattiva, sintomatica dell'atteggiamento personale e interiore di ravvedimento. E' noto, però, che la reiezione della domanda di ammissione alla liberazione condizionale non può sorreggersi sul mancato assolvimento, da parte del condannato, dell'onere probatorio in ordine all'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato (Sez. 1, n. 5312 del 26/06/2017, dep. 2018, De Grandis, n. m.; Sez. 1, n. 25155 del 31/05/2011, Pennestri, Rv. 250572). E' necessaria, invece, una valutazione compiuta nel merito da parte del giudice di sorveglianza in quanto l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato prevista come eccezione al divieto di concessione della liberazione condizionale per inadempimento di dette obbligazioni – va intesa non solo come - materiale impossibilità economica, ma deve essere considerata anche in rapporto ad altre cause (tra le quali l'irreperibilità del creditore, la sua non identificabilità, la rinunzia al credito, il comportamento del creditore che renda concretamente impossibile il soddisfacimento totale o parziale dell'obbligazione) ed è da valutarsi, comunque, in senso relativo, essendo necessaria la comparazione, in я concreto, tra le condizioni economiche del condannato e l'entità pecuniaria delle obbligazioni rimaste inadempiute. Detta valutazione risulta svolta adeguatamente dai giudici del rinvio, secondo la lettura non parcellizzata dell'ordinanza censurata, con ragionamento logico, nonché accompagnato dalla verifica, di segno negativo, circa la sussistenza del requisito del sicuro ravvedimento in capo al condannato. Correttamente il Tribunale, infatti, ha dato conto della condotta del AR che, nel decorso di quattro anni di detenzione, non ha mai intrapreso attività retribuita, limitandosi ad assicurare attività di volontariato tre volte a settimana ed a percepire, passivamente, il trattamento economico riservato a soggetti sottoposti a programma di protezione, pur a fronte di un reddito percepito che non gli consente di adempiere alle obbligazioni civili derivanti da reato. Ai fini della concessione del beneficio, secondo il giudice del rinvio non sussiste, inoltre, il requisito del ravvedimento del AR, tanto in base a giudizio di fatto non manifestamente illogico. I dati che, secondo la Difesa, sarebbero stati omessi, invece, risultano debitamente considerati dal Tribunale e specificamente confutati, con puntuale 4 seppure succinta motivazione, rispetto alla quale le censure formulate si appalesano genericamente svolte, posto che non tengono conto del rilievo centrale attribuito dal Tribunale alla commissione di gravi reati (in ambito associativo mafioso) ed accompagnato dall'irrilevanza dello svolgimento di regolare condotta, in quanto indicato come necessitato, a fronte del regime detentivo in atto nei confronti dell'istante. Si osserva, invero, che il requisito necessario del "sicuro" ravvedimento, non può corrispondere all'ordinaria buona condotta serbata del condannato ma implica l'abbandono delle scelte criminali, oltre alla volontà di attenuare le conseguenza dannose derivanti da reato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto, durante l'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare, in termini di certezza, o di elevata qualificata probabilità confinante con la certezza un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico, di pragmatica conformazione della futura condotta del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate (Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012). La valutazione da compiere, dunque, deve essere oggettiva e prognostica e deve riguardare la raggiunta consapevolezza da parte del condannato in ordine alla disapprovazione della condotta posta in essere, come condotta non giuridicamente e socialmente accettata. Sicché la valutazione come dato iniziale, può legittimamente partire, come ha fatto il giudice del rinvio, dalla gravità del reato e dalla capacità a delinquere attraverso questo palesata e deve, poi, riguardare anche il comportamento tenuto nella fase dell'esecuzione della pena, sulla base di parametri oggettivi di riferimento, indici di un giudizio prognostico sicuro, riguardo al venir meno della pericolosità sociale. Rispetto a tali parametri la motivazione del Tribunale risulta adeguata e del tutto logico appare il riferimento alla scelta, non necessariamente collegata a serio ripensamento rispetto a pregresse scelte criminali, della collaborazione processuale prestata da AR. A fronte del complesso di tali decisivi rilievi l'omessa considerazione di alcuni degli istituti premiali di cui il detenuto ha fruito durante il periodo di esecuzione della pena, appare irrilevante, trattandosi di argomenti recessivi rispetto al definitivo giudizio di insussistenza dei presupposti di legge per accedere al beneficio di cui all'art. 176 cod. pen. 5 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si da atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.p.c.m. 8 marzo 2020. Così deciso il 10/12/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Gerardo Sabeone Barbara Calaselice Sultan CORTE SU DEPOSH CELLERIA 3. ADR 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNSE dott.ssa Mana Cristina D'Angelo 16