Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2019, n. 11331
CASS
Sentenza 10 dicembre 2019

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di liberazione condizionale, l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo ai fini della verifica, non tanto dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali.(Fattispecie in cui la Corte ha confermato il rigetto del beneficio per insussistenza del requisito del sicuro ravvedimento, nei confronti di un condannato per reati di stampo mafioso che, pur avendo mantenuto, nel corso dell'esecuzione della pena, regolare condotta e fruito positivamente di benefici penitenziari, non aveva mai intrapreso attività retribuita, né dimostrato fattivo interessamento in tal senso, a fronte di un reddito che non gli consentiva di adempiere alle obbligazioni civili).

Commentario1

  • 1Il ravvedimento del collaboratore di giustizia non si presume dal risarcimento: la prova è nella continuità della scelta di vita (Cass. Pen. n. 34655/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 ottobre 2025

    La massima In tema di liberazione condizionale per collaboratori di giustizia (art. 16-nonies, L. 82/1991), il giudice di sorveglianza deve valutare il “sicuro ravvedimento” con criteri qualificati e specifici: durata e qualità della collaborazione, condotta successiva, lavoro/studio, relazioni con familiari e personale giudiziario e, soprattutto, assenza di collegamenti attuali con la criminalità. Non è legittimo negare il beneficio valorizzando in modo determinante la sola gravità dei reati o l'assenza di iniziative risarcitorie; il parere del Procuratore nazionale antimafia va espressamente considerato. L'art. 16-nonies consente la concessione in deroga ai limiti di pena e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2019, n. 11331
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11331
Data del deposito : 10 dicembre 2019

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