Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2002, n. 9538
CASS
Sentenza 1 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nell'ambito dei criteri interpretativi dei contratti collettivi ha carattere di prevalenza e di priorità quello di coerenza fra atto da interpretarsi e valori fondamentali del diritto vivente, la cui applicazione comporta la oggettiva conformazione del contenuto della clausola ambigua ai predetti valori in quanto le due fonti, quella contrattuale e quella legale, possono intrecciarsi ma non contraddirsi. L'interpretazione di un contratto collettivo in contrasto con il predetto canone di coerenza è denunciabile in sede di legittimità per violazione di legge. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la decisione di merito che aveva interpretato l'art. 29 del c.c.n.l. del 19995 per i dipendenti del casinò di Sanremo, che prevede la revoca della sospensione cautelativa dal servizio, salva l'ipotesi della contestazione di gravi reati, in caso di cessazione della misura della custodia cautelare in seguito alla quale essa era stata adottata, nel senso che l'eventuale provvedimento di diniego della revoca della sospensione richiede una motivazione, argomentando analogicamente dell'obbligo del datore di lavoro, in materia disciplinare, di rendere edotto il lavoratore dei provvedimenti che incidano negativamente sul rapporto di lavoro al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa.)

Le mance corrisposte ai lavoratori con carattere di continuità e abitualità, in determinati settori della vita sociale, possono acquistare natura retributiva solo ove uno specifico accordo negoziale (individuale o collettivo) determini, con effetti di natura costitutiva, le condizioni perché tali emolumenti debbano in tutto o in parte essere considerati integrativi della retribuzione, con i conseguenti effetti in relazione alle vicende del rapporto; è pertanto valido l'accordo che prevede l'inclusione solo parziale degli importi delle mance ricevute dai lavoratori nella base di calcolo di istituti retributivi, ivi compresa l'indennità di anzianità. Pertanto, con riguardo alle mance elargite dai giocatori vincenti ai croupiers del casinò di Sanremo, la natura retributiva delle stesse si desume dalla circostanza che esse, in base alla contrattazione collettiva relativa ai dipendenti del casinò, vengono ripartite tra tali dipendenti da apposito organismo del casinò, la c.d. commissione punto mance, all'evidente scopo di distribuire un elemento considerato di natura continuativa, anche se variabile quanto alla misura, connesso al tipo di attività praticata.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2002, n. 9538
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9538
    Data del deposito : 1 luglio 2002

    Testo completo