Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 2
Nell'ambito dei criteri interpretativi dei contratti collettivi ha carattere di prevalenza e di priorità quello di coerenza fra atto da interpretarsi e valori fondamentali del diritto vivente, la cui applicazione comporta la oggettiva conformazione del contenuto della clausola ambigua ai predetti valori in quanto le due fonti, quella contrattuale e quella legale, possono intrecciarsi ma non contraddirsi. L'interpretazione di un contratto collettivo in contrasto con il predetto canone di coerenza è denunciabile in sede di legittimità per violazione di legge. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la decisione di merito che aveva interpretato l'art. 29 del c.c.n.l. del 19995 per i dipendenti del casinò di Sanremo, che prevede la revoca della sospensione cautelativa dal servizio, salva l'ipotesi della contestazione di gravi reati, in caso di cessazione della misura della custodia cautelare in seguito alla quale essa era stata adottata, nel senso che l'eventuale provvedimento di diniego della revoca della sospensione richiede una motivazione, argomentando analogicamente dell'obbligo del datore di lavoro, in materia disciplinare, di rendere edotto il lavoratore dei provvedimenti che incidano negativamente sul rapporto di lavoro al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa.)
Le mance corrisposte ai lavoratori con carattere di continuità e abitualità, in determinati settori della vita sociale, possono acquistare natura retributiva solo ove uno specifico accordo negoziale (individuale o collettivo) determini, con effetti di natura costitutiva, le condizioni perché tali emolumenti debbano in tutto o in parte essere considerati integrativi della retribuzione, con i conseguenti effetti in relazione alle vicende del rapporto; è pertanto valido l'accordo che prevede l'inclusione solo parziale degli importi delle mance ricevute dai lavoratori nella base di calcolo di istituti retributivi, ivi compresa l'indennità di anzianità. Pertanto, con riguardo alle mance elargite dai giocatori vincenti ai croupiers del casinò di Sanremo, la natura retributiva delle stesse si desume dalla circostanza che esse, in base alla contrattazione collettiva relativa ai dipendenti del casinò, vengono ripartite tra tali dipendenti da apposito organismo del casinò, la c.d. commissione punto mance, all'evidente scopo di distribuire un elemento considerato di natura continuativa, anche se variabile quanto alla misura, connesso al tipo di attività praticata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2002, n. 9538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9538 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASINO MUNICIPALE SANREMO, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FAUSTO MORENO, SALVATORE TRIFIROI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO STADERINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO FERRARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 410/98 del Tribunale di SANREMO, depositata il 04/12/98 R.G.N. 56/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato PORCELLI VINCENZO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito l'Avvocato DIEGO A. QUATTRONE per delega PAOLO FERRARI. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sign. GI TO, dipendente quale croupier del SI Municipale di Sanremo fu dallo stesso cautelativamente sospeso a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti il 10.5.93, ai sensi dell'art. 27 del contratto collettivo per i dipendenti del casinò all'epoca vigente.
La stessa venne revocata il 5.7.93.
Entrato in vigore, nell'aprile del 1995, il nuovo contratto collettivo che prevedeva, in caso di cessazione della custodia cautelare la revoca della sospensione cautelativa fatta salva l'ipotesi della contestazione di gravi reati - il sign. TO chiese di essere riammesso in servizio ma il SI non accolse la sua richiesta.
Convenuto, perciò, in giudizio dal lavoratore, che aveva chiesto, in sostituzione dell'assegno alimentare, anche la corresponsione, della retribuzione spettante gli, incluso il c.d. punto mance, il SI ha affermato di non aver adottato il provvedimento di revoca attesa la gravità dei fatti addebitati al lavoratore.
Il RE ha accolto la domanda.
Il Tribunale di Sanremo, premesso che - come ben aveva deciso il RE, non sussisteva alcuna nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per i indeterminatezza dello stesso, con sentenza del 4.12.98, ha confermato la sua decisione. Esso ha ritenuto che:
1 - la norma della contrattazione collettiva impone, per la custodia cautelare, un automatismo sia per la sospensione del rapporto di lavoro sia per la revoca della stessa in caso di cessazione della custodia stessa;
2 - avvenuta la remissione in libertà, il lavoratore aveva diritto alla revoca della sospensione o ad un provvedimento motivato in caso di diniego della riammissione in servizio;
3 - se si fosse trattato di sospensione facoltativa, l'inerzia del datore di lavoro non avrebbe compromesso i diritti del lavoratore che già conosceva la valutazione dello stesso sui fatti addebitatigli, costituendo essa un imprescindibile presupposto della sospensione stessa;
4 - l'automaticità della sospensione comportava, invece, l'obbligo della motivazione del provvedimento di diniego della revoca della sospensione altrimenti il lavoratore non avrebbe potuto conoscere le ragioni ostative alla stessa,
5 - il mancato provvedimento, ingenerando incertezza nel lavoratore si poneva in contrasto con le regole di correttezza e buona fede;
6 - va mutuato, anche per la sospensione cautelare, l'obbligo del datore di lavoro, in materia disciplinare, di rendere edotto il lavoratore dei provvedimenti che incidano negativamente sul rapporto di lavoro per consentirgli di esercitare il diritto di difesa;
7 - dall'omessa revoca discende il diritto a percepire la piena retribuzione.
Il SI Municipale di Sanremo chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da quattro motivi;
il sign. TO resiste con controricorso;
il ricorrente ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, per priorità logico - giuridica, esaminarsi preliminarmente il terzo motivo.
Con esso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 414 n. 3 e 4 cpc ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla interpretazione del ricorso di primo grado.
Si imputa al Tribunale di aver ritenuto ammissibile il ricorso del lavoratore nonostante che costui, pur formulando quanto alle conseguenze economiche della mancata revoca del provvedimento cautelare solo una domanda di condanna generica, avesse omesso di specificare quali emolumenti componevano la sua retribuzione globale di fatto, impedendo, in tal modo, l'instaurarsi di un valido rapporto processuale per impossibilità di esercitare efficacemente il diritto alla difesa da parte del convenuto.
La doglianza è infondata.
Premesso che non viene censurata la statuizione del Tribunale che ha ritenuto che il lavoratore avesse proposto una domanda di condanna generica, tendendo la stessa solo a sancire la responsabilità patrimoniale del datore di lavoro per effetto del suo illegittimo rifiuto di ripristino del rapporto di lavoro, non sussisteva alcuna necessità di specificare gli emolumenti componenti la retribuzione. Gli altri punti della doglianza relativi al mancato difetto di motivazione in ordine alla ritualità dell'atto introduttivo devono ritenersi assorbiti da quanto evidenziato nella prima parte della stessa, dove il ricorrente mostra di dolersi di una decisone del Tribunale motivata in relazione al tipo di condanna (generica) richiesto dal lavoratore.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362 1363 cc. in relazione all'art. 29 ccl del 1995 per i dipendenti del SI di Sanremo;
omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione.
Esso imputa al Tribunale di aver disatteso il fondamentale principio, in materia di interpretazione dei contratti, secondo cui il ricorso alla c.d. interpretazione oggettiva è consentito solo ove, per individuare la volontà delle parti, si riveli insufficiente la c.d. interpretazione soggettiva regolata dagli art. 1362 - 1365; il passaggio al primo dei predetti criteri necessita di adeguata motivazione.
La decisione impugnata non ha tenuto in alcun conto il criterio letterale ne' quello sistematico, basando il proprio convincimento unicamente sull'errato assunto che un criterio diverso da quello di conservazione del contratto avrebbe determinato la sostanziale inoperatività della norma contrattuale relativa alla revoca della sospensione cautelare per cessazione della custodia cautelare. La sentenza non ha preso in alcuna considerazione quegli istituti penalprocessualistici che hanno influito sulle modifiche adottate nel testo della norma dal ccl del 1995.
In particolare, essa ha omesso di esaminare il comma secondo dell'art. 29 che dispone che la sospensione cautelare è revocata fatta salva l'ipotesi di contestazione di gravi reati. Non è stata attribuito alcun valore al significato linguistico di tale ultima espressione, la quale, inequivocabilmente, manifesta 11ntento, di escludere dall'operatività della revoca i casi caratterizzati dal permanere, anche dopo la cessazione della misura cautelare, della gravità delle imputazioni i omettendo di individuare le ragioni di questa scelta;
le quali emergono dalla interpretazione sistematica per effetto della quale si evidenzia la nuova disciplina del processo penale, secondo cui la custodia cautelare può cessare solo per il cessato pericolo di inquinamento delle prove: per tale unica ragione fu revocata l'ordinanza di custodia cautelare.
L'espressione in questione indica proprio il permanere delle esigenze di autotutela del datore di lavoro nonostante la cessazione della custodia cautelare.
Pertanto, è del tutto erroneo l'assunto secondo cui essa avrebbe automaticamente determinato anche quella della sospensione cautelare. La gravità, allorché venga emesso un provvedimento di custodia cautelare, può dirsi in re ipsa.
In definitiva, la nuova norma contrattuale ha solo adeguato la disciplina collettiva a quella processuale e la clausola contrattuale avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che la sospensione permane anche dopo la cessazione della misura penalistica nel caso di conferma della gravità dei fatti.
Semmai, la controparte avrebbe potuto contestare l'esistenza della gravità Come fattore ostativo alla revoca della sospensione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione falsa applicazione degli art. 1362 e 1363 c.c., nonché dell'art. 7 l. n. 300/70 in relazione all'art. 29 ccl 1995 per i dipendenti del SI
di Sanremo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Esso si duole che il Tribunale, pur affermando l'autonomia fra provvedimenti cautelari e disciplinari, ha poi, di fatto, ritenuto necessaria la motivazione per il diniego da parte del datore di lavoro di procedere alla revoca della sospensione, ed ha poi, di fatto, esteso la disciplina prevista dall'art. 7 l. 300/70 alla sospensione cautelativa.
La motivazione in ordine alla gravità rimane esclusa essendo essa in re ipsa e ben nota al lavoratore sin dal momento in cui egli è destinatario del provvedimento di custodia cautelare. Il riferimento alle imputazioni venne fatto con il provvedimento di sospensione e ciò era congruo per rendere edotto il lavoratore delle ragioni della stessa.
In conclusione, l'art. 29 non prevede alcun obbligo di motivazione ma unicamente un requisito di carattere sostanziale ed oggettivo costituito dalla gravità dei fatti Contestati.
1 - Le due censure, che per la loro interdipendenza e connessione devono esaminarsi congiuntamente, sono infondate. La clausola la cui interpretazione è controversa (art. 29 ccl) dispone che allorché cessi la custodia cautelare che, invece, obbligatoriamente comporta la sospensione cautelativa, questa venga meno "all'atto della remissione in libertà del dipendente fatta salva l'ipotesi di contestazione di gravi reati".
Come si è detto, secondo il Tribunale, per una sorta di efficacia espansiva dei principi propri della materia disciplinare, il potere di non riattivazione del rapporto di lavoro può essere validamente esercitato, da parte del datore di lavoro, solo ove egli estrinsechi le ragioni ostative al provvedimento di revoca essendo insufficiente la mera esistenza della contestazione di gravi reati: e ciò per effetto del diritto che compete al lavoratore di esser posto a conoscenza dei provvedimenti che pregiudichino la sua posizione lavorativa;
per il ricorrente, invece, la oggettiva esistenza della predetta ipotesi non pone al datore di lavoro alcun obbligo comunicativo di ragioni ostative al ripristino del rapporto di lavoro.
2 - Questa interpretazione, secondo il ricorrente, è contraria ai canoni consolidati di ermeneutica contrattuale secondo cui il passaggio dai canoni di interpretazione c.d. soggettiva a quella c.d. oggettiva è consentito solo ove la prima si riveli inidonea ad individuare "la comune volontà delle parti".
La Corte è invece, dell'avviso che essa sia pienamente coerente con i recenti approdi giurisprudenziali in materia di interpretazione dei contratti collettivi e con la evoluzione dottrinaria che sin dagli inizi degli anni sessanta aveva indicato la problematica posta dall'interpretazione dei contratti collettivi non riducibili a comuni atti di autonomia privata.
2.1 - Come è noto nel diritto giurisprudenziale, nella materia in esame esistono ben precise regole secondo cui, premesso che l'interpretazione del giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni ermeneutici previsti dagli art. 1362 - 1371 cc., è prioritaria, nella ricerca della comune volontà delle parti, la metodologia interpretativa soggettiva e solo ove questa si riveli inadeguata al predetto fine della introspezione della comune volontà delle parti può farsi ricorso a quella oggettivi;
una priorità assoluta nell'ambito di tale gradualismo è riservata al criterio di letteralità ritenuto quello più idoneo ai fini del predetto processo di introspezione: il giudice deve, in definitiva, ricercare, in primo luogo, nella sua autenticità, e possibilmente senza altre mediazioni, questo elemento centrale della pattuizione (fra le molte. 2372/96, 3205/92, 11652/92, 10816/91, 4344/90).
2.2 - Questa consolidata interpretazione giurisprudenziale non sembra essersi posta il problema della compatibilità di regole ermeneutiche dettate in relazioni a comuni contratti (interindividuali) di diritto privato - per i quali la regola del gradualismo interpretativo appare più consona alla loro funzione di regolamentazione di una singola e ben individuata situazione (valevole una tantum) di interessi contrapposti con quelle inerenti ai contratti (collettivi) cui dalla dottrina - sin dagli inizi degli anni 60 - veniva riconosciuta una fisionomia di comando astratto e generale riferito a rapporti di serie, sociologicamente, se non giuridicamente analogo alla legge. Sempre in dottrina è presente una tendenza che inverte le priorità del predetto gradualismo privilegiando per i contratti collettivi i canoni riconducibili alla interpretazione oggettiva nel cui ambito della ricerca della comune volontà delle parti, non trova più spazio l'assoluta priorità dell'autenticità di quanto da esse voluto ma piuttosto la ricerca dei punti di coerenza fra clausola da interpretarsi ed il più generale contesto di autoregolamentazione in cui essa è inserita con particolare attenzione alla sua funzione di regola generale di un determinato settore assolta dalla contrattazione collettiva.
3 - Nella giurisprudenza di legittimità, a parte qualche significativa eccezione (di cui si dirà più avanti) un processo interpretativo che si faccia carico della ontologica diversità dei contratti collettivi, ed in particolare della loro funzione di comando generale ed astratto posto in essere da soggetti diversi rispetto ai destinatari degli stessi, ha inizio verso la fine degli anni 90.
3.1 - L'inizio di tale processo revisionistico è sicuramente segnato, come largamente riconosciuto dalla dottrina, dalla sentenza n. 4592/98 di questa Corte. Questa decisione, pur non negando la piena legittimità, nell'interpretazione dei contratti collettivi, del ricorso alle regole ermeneutiche previste per i comuni contratti di diritto privato, afferma, tuttavia, il rilievo preminente e del tutto particolare assunto nell'ambito delle stesse dall'art. 1363 c.c. riguardante la c.d. interpretazione collettiva delle clausole. La statuizione assume particolare importanza perché pur non rinnegando la compatibilità delle predette regole di ermeneutica con la interpretazione dei contratti collettivi, segue ad un'analisi delle peculiarità della contrattazione stessa in relazione alla quale si rileva che in detta materia la comune volontà delle parti contrattuali non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, atteso che, la natura di detta contrattazione sovente articolata su diversi livelli, la vastità e la complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione fra le parti private, come preamboli, premesse, note a verbale), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile nella materia della contrattazione collettiva una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che di detta specificità tenga conto, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 cc. La riconosciuta preminenza al detto criterio, in ragione delle peculiarità della contrattazione collettiva, a ben vedere, supera e stravolge la regola del gradualismo dal metodo interpretativo soggettivo a quello oggettivo: in definitiva pur essendovi una utilizzazione di uno dei canoni previsti dalle regole ermeneutiche per la interpretazione dei contratti comuni, l'idoneità alla interpretazione di un atto Ontologicamente diverso quale è il contratto collettivo viene riconosciuta solo alla c.d. interpretazione complessiva.
3.2 - La riconosciuta inadeguatezza delle regole ermeneutiche di diritto civile per la interpretazione del contratto collettivo è anche alla base di una serie di decisioni che vanno dal 1999 al 2001 nelle quali si presentava il problema di clausole per le quali, avendo esplicita e diretta attinenza con istituti legali, si poneva l'alternativa fra un interpretazione effettuata alla mera stregua delle regole predette, ed una ispirata al criterio di coerenza fra legislazione statale e regole, generali ed astratte, dettate in sede di autoregolamentazione collettiva, con risultati diversi a seconda della metodologia ermeneutica prescelta.
In dette decisioni la Corte afferma che va valorizzato piuttosto che il criterio ermeneutico letterale quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere ( 7173/01, 8316/00, 11080/89, 10400/98). Questo gruppo di decisioni sono, ad avviso della Corte, di notevole rilevanza in quanto esse, come la decisione n. 4592 del 1998, segnano la rottura con la applicazione delle regole ermeneutiche civilistiche che presuppongono la perfetta omogeneità fra comuni contratti di diritto privato e contratti collettivi e nel contempo fanno, per la Prima volta, ricorso ad un canone - apparentemente suppletivo - o aggiuntivo costituito dalla preminenza di quello che può definirsi il canone di coerenza fra legislazione statale, diritto vivente e regole dettate da soggetti privati, ma in sede di autoregolamentazione - in via generale ed astratta - di un conflitto economico e sociale che involge soggetti da loro distinti e diversi.
4 - Questa problematica della necessità di coerenza fra i due sistemi normativi che trova la sua base nella consapevolezza, espressa assai efficacemente in dottrina, che il contratto collettivo non si muove nel vuoto normativo e la peculiarità del diritto del lavoro è costituita dal fatto che le due fonti sono sempre intrecciate anche quando operano in parallelo è sicuramente presente nelle recenti decisioni n. 9430/00 e 15317/01 di questa Corte. 4.1 - Nella prima di esse, richiamando il predetto processo di discostamento dalle regole elaborate sulla base della ermeneutica civilistica, la Corte afferma che all'interpretazione della contrattazione collettiva che anche quando è di diritto comune ha una funzione di "norma regolamentare settoriale", non sono automaticamente estensibili le regole proprie dell'interpretazione dei negozi di diritto privato e, ove si prospettino più interpretazioni, deve preferirsi quella rispondente al criterio dell'armonizzazione tra la clausola della disciplina settoriale, cioè della clausola contrattuale e le regole di portata generale che connotano il diritto vivente del lavoro.
4.3 - Nella decisione n. 15317 del 2001 la Corte afferma analoghi principi ma compie un ulteriore passo innanzi sul terreno dell'affrancamento della interpretazione dei contratti collettivi dalle regole dettate per i comuni contratti di diritto privato. Essa infatti afferma che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è incensurabile in cassazione se sorretta da adeguata motivazione e conforme ai criteri soggettivi di ermeneutica contrattuale dettati dall'art. 1362 cc;
tuttavia non può sottrarsi a censura in sede di legittimità un'interpretazione di clausole di tali contratti che si ponga in contraddizione rispetto alle connotazioni giuridiche proprie di un istituto legale ovvero di un sistema legale entro il quale l'autonomia collettiva deve pur iscriversi coerentemente.
Questa decisione, oltre a riaffermare la centralità, in materia di interpretazione, del criterio di coerenza fra diritto statale vivente e diritto espresso dall'autonomia collettiva, essendo entrambe tali fonti espressione di una medesima civiltà del lavoro fondata sui medesimi principi, aggiunge la non poco rilevante novità della censurabilità in sede di legittimità della interpretazione che non sia espressione di valori propri del diritto vivente del lavorò e con essa contrasti.
In definitiva la devianza nella individuazione della comune volontà delle parti da tali valori e denunciabile in specie di legittimità.
5 - Questa evoluzione giurisprudenziale è coeva ai più recenti contributi dottrinari in materia, nei quali si riscontra la assai significativa affermazione che tutte le volte in cui un testo contrattuale va collocato in un contesto normativo, come criterio ermeneutico suppletivo ulteriore rispetto a quello dei contratti va utilizzato quello della coerenza del contratto collettivo rispetto all'ordinamento.
Peraltro, questa problematica è sicuramente già presente in una non recente sentenza di questa Corte ( 1516/81) nella quale si afferma che in relazione al contratto Collettivo si rivela corretta l'adozione di un criterio interpretativo che sia aderente all'esigenza di uniformità di trattamento dei lavoratori la quale trova fondamento appropriato non solo nelle particolari disposizioni di cui agli art. 15 e 16 dello Statuto dei Lavoratori ma in via generale nella stessa logica funzionale di tale atto normativo che per sua natura e, conformemente alla ragione storica che lo qualifica, è diretto a realizzare una tale uniformità.
6 - Non pare allora azzardato affermare che i recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte, nella materia in esame, in linea con quelli conseguiti da larga parte della dottrina, hanno conferito, nella interpretazione dei contratti collettivi carattere di prevalenza e di priorità al criterio di coerenza fra atto da interpretarsi e valori fondamentali del diritto vivente del lavoro. La sua applicazione comporta, come si è detto, la oggettiva conformazione del contenuto della clausola ambigua ai predetti valori proprio perché le due fonti contrattuali possono intrecciarsi ma non contraddirsi.
D'altra parte, la stessa sentenza n. 4598/98, indicata dalla dottrina come un punto di svolta nella materia della interpretazione dei contratti collettivi, nel proporre la priorità del criterio della interpretazione complessiva (art. 1363 cc.), indica la necessità di ricorso ad un criterio che pur collocato fra quelli tradizionali, in realtà li supera, ed indica una interpretazione che tenga conto del criterio retributivo imposto dalla particolare natura del lavoro nautico.
7 - Necessario corollario di quanto sinora affermato è la sindacabilità in sede di legittimità di interpretazioni della contrattazione collettiva non coerente con i principi fondamentali del diritto del lavoro.
Al predetto criterio di coerenza si è sicuramente attenuto il Tribunale nell'interpretare una clausola ambigua per la quale il mero criterio letterale non è idoneo ad accertare se la contestazione di gravi reati, allorché cessi la custodia cautelare, sia di per sè, ostativa alla ripresa del rapporto di lavoro o se, invece tale elemento per produrre il suo effetto deve essere estrinsecato dal datore di lavoro.
Il Tribunale ha prescelto questa via ritenendo che il lavoratore vada reso edotto di tutto ciò che incida in maniera rilevante sulla sua posizione lavorativa ed ha quindi adeguato a questo principio la interpretazione della clausola.
Principio quello enunciato, cardine dell'attuale diritto del lavoro dovendo ritenersi che il potere del datore di lavoro risolutorio - o di non riattivazione dello stesso - non possa raggiungere il suo effetto senza che il lavoratore - in nome del suo diritto alla dignità umana sancito dal comma 2 dell'art. 41 Cost. - conosca per quali valutazioni, anche di fatti incontestabili, intenda escluderlo dalla organizzazione produttiva o non riammetterlo in essa. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e 1363 cc. in relazione agli art. 4 e 29 ccl per i dipendenti del SI Municipale di S.Remo nonché
dell'art. 2099 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Con tale censura il ricorrente addebita al Tribunale di aver ricompreso nella retribuzione globale di fatto da corrispondersi al lavoratore, per il quale non era avvenuta la revoca della sospensione cautelare, anche quanto a lui spettante per c.d punto mance (la quota di sua spettanza a seguito della ripartizione delle mance effettuata da apposito organismo del casinò c.d. commissione punto mance). Questi emolumenti sono, secondo il ricorrente, del tutto incompatibili con la qualificazione in termini di natura retributiva mancando in radice sia il requisito oggettivo che quello soggettivo della retribuzione.
Anche tale censura è infondata.
Va premesso che dovendo il giudice del merito attribuire al lavoratore non riammesso in servizio la retribuzione globale di fatto, non alla definizione contrattuale di retribuzione si doveva far riferimento bensì a tutto quanto effettivamente percepito a titolo di retribuzione.
Come si è detto, l'attribuzione del c.d. punto mance è l'effetto di una ripartizione effettuato da un'apposita commissione su emolumenti che correntemente, vengono destinati ai croupiers. Tanto premesso, va rilevato che alcune decisioni di questa Corte escludono la natura retributiva delle mance per il carattere di aleatorietà di tale emolumento - proveniente da un terzo e non dal datore di lavoro, connaturato alla vincita al gioco ( 5520/01, 11502/95); altra decisione riconosce senz'altro natura retributiva all'emolumento in questione ( 7466/92). Ritiene la Corte che per risolvere la questione in maniera corretta deve farsi riferimento alla sentenza n. 8598/92 secondo cui le mance corrisposte ai lavoratori con carattere di continuità e abitualità possono acquistare natura retributiva solo ove uno specifico accordo negoziale individuale o collettivo determini, con effetti di natura costitutiva, le condizioni perché tali emolumenti debbano essere considerati, in parte o in tutto, integrativi della retribuzione. Ora, l'esistenza della predetta commissione, attesa la mancanza di aleatorietà per l'emolumento stesso, ha l'evidente funzione di ripartire fra i lavoratori un vero e proprio elemento di natura continuativa, anche se di misura variabile, naturalmente connesso al tipo di attività praticata. Essa conferisce, di conseguenza, alle mance natura retributiva.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 9,50 oltre euro 5000 00 per onorari. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2002