Sentenza 6 novembre 2007
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, anche dopo le modifiche apportate agli artt. 112 e 113 d.P.R. n. 115 del 2002 dal D.L. n. 115 del 2005, il ricorso diretto per cassazione è limitato al caso di decreto che decide sulla "richiesta di revoca", e, dunque, sulla richiesta formulata dall'Intendente di finanza ai sensi dell'art. 112 lett. d) del citato d.P.R..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2007, n. 46765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46765 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 06/11/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1714
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 044933/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA MI, N. IL 23/11/1970;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 08/06/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento con rinvio. FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, adito dal difensore di UA LI già ammesso al patrocinio a spese dello Stato per ottenere la liquidazione dell'onorario professionale, con il decreto del 8.6.2005 revocava il decreto di ammissione ritenendo che il reddito del predetto Captano, quale risultante dalla informativa della Guardia di Finanza, non consentisse il detto beneficio. Il difensore ricorre per cassazione e sostiene che;
1) sussistevano le condizioni reddituali per l'ammissione; 2) il provvedimento è viziato da eccesso di potere in quanto emesso senza la necessaria richiesta dell'ufficio finanziario;
3) la violazione dell'art. 12 dello Statuto dei contribuenti.
Osserva il Collegio che avverso i provvedimenti del giudice di merito di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando il giudice stesso ritenga di avere disposto l'ammissione al patrocinio in assenza delle condizioni di legge, non è esperibile direttamente il ricorso per Cassazione, ma unicamente il reclamo di cui all'art. 99 decreto cit. davanti allo stesso ufficio giudiziario nell'ambito del quale è stato emesso.
Ciò corrisponde a pacifica giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. 18.4.2002, Contraffatto) confermata dalle stesse sezioni unite (sentenza n. 36168 del 14/07/2004 Cc. (dep. 10/09/2004) Rv. 228667) secondo cui il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocino disposto a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.112 è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio (la possibilità di revoca di d'ufficio è ora prevista per effetto della modifica normativa di cui appresso si dirà), negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione. Il ricorso immediato per Cassazione è espressamente previsto solo nell'ipotesi di revoca disposta su richiesta dell'ufficio finanziario D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 113 (così espressamente, sez. 4, 27.1.2004 n. 13253 rv. 227882) Come questa Corte ha già osservato (Cass. Sez. 4, 10.2.2005 n. 12634 rv. 231257) la suesposta conclusione, nonostante una non perspicua formulazione normativa, discende dalla considerazione che, poiché la situazione che viene a determinarsi a seguito della revoca è analoga a quella scaturente dall'originario diniego di ammissione al beneficio (v. l'efficacia retroattiva della revoca di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 114, comma 2), deve ritenersi che il provvedimento sia reclamabile con le stesse modalità previste per tale ultimo istituto.
Nè la situazione si è modificata a seguito dell'entrata in vigore della L. 17 agosto 2005, n. 168 di conversione del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 che all'art. 9 bis ha previsto la sostituzione dell'art. 112, lett. d) nel senso di prevedere esplicitamente la possibilità della revoca di ufficio da parte del magistrato e che ha sostituito l'art. 113, comma 1, disponendo "Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell'art. 112, lett. d), comma 1, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'art. 97". Anche in base a tale ultima previsione il ricorso diretto per cassazione è limitato al caso di decreto che decide sulla "richiesta di revoca" e dunque sulla richiesta formulata dall'intendente di finanza ai sensi dell'art. 112, lett. d;
non invece quando la revoca avviene di ufficio da parte del giudice, ipotesi quest'ultima per la quale rimangono valide le considerazioni sopra formulate. Per il principio della conservazione delle impugnazioni, il ricorso non va dichiarato inammissibile, ma rimesso all'ufficio giudiziario competente, operando la mera conversione del ricorso ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5. Qualificato, pertanto, il ricorso per Cassazione come ricorso ex art. 99, comma 1, D.P.R. citato, gli atti vanno trasmessi per l'ulteriore corso al competente Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
P.Q.M.
La Corte:
qualificato il ricorso per Cassazione come ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del
Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2007