CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2023, n. 26226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26226 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA LU nato a [...] il [...] avverso il decreto del 21/10/2022 della Corte di appello di Cagliari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA De Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Cagliari ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Cagliari in data 1 febbraio 2022, con il quale era stata applicata a SA LU la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Oristano per la durata di anni tre e disposta la confisca dei beni immobili, mobili registrati e delle somme depositate su conti correnti intestati al proposto, ritenuta la pericolosità sociale generica del Penale Sent. Sez. 6 Num. 26226 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 14/03/2023 predetto ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 a partire dal 2017 fino al 2021. La pericolosità è stata ritenuta emergere a seguito della commissione di reati in materia di stupefacenti (coltivazione di rilevanti quantitativi di cannabis e relativi traffici della stessa sostanza) e a seguito del documentato accrescimento delle risorse finanziarie del SA. 2. Avverso il decreto, ricorre per cassazione SA, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge, laddove la Corte di appello omette di confrontarsi con argomenti decisivi proposti dalla difesa. In particolare, la Corte d'Appello non ha risposto alle censure, con le quali si lamentava l'insussistenza della pericolosità sociale del proposto al momento dell'acquisizione dei beni confiscati: l'acquisto dell'immobile in Bosa, infatti, risulta avvenuto in data 7 aprile 2018 e, quindi, in epoca anteriore rispetto alla commissione delle due condotte criminose aventi ad oggetto il trasporto di sostanza stupefacenti, risalenti al 2 maggio e al 26 luglio 2018. Ne consegue che il SA non poteva essere ritenuto soggetto dedito alla commissione di reati in materia di traffico di stupefacenti anteriormente alla stipula dell'atto di compravendita. Né, tantomeno, potrebbe assumere rilevanza il contenuto della conversazione intercettata, relativa ai proventi ritratti dalla coltivazione di cannabis nel 2017, atteso che tale conversazione è stata utilizzata come elemento probatorio sulla base della mera interpretazione fornita dalla polizia giudiziaria, non trovando alcun riscontro in brogliacci o perizia di trascrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici, che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come nel caso di specie, non perdono la loro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sola prima categoria di soggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) della norma citata, ma, altresì, che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca -ovvero abbia costituito in una determinata epoca -il suo unico reddito o, quanto meno, 2 una componente significativa del medesimo (Sez.2, n.12001 del 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681 - 01). 3. La Corte d'Appello ha rispettato il dettato contenuto nella pronuncia della Corte costituzionale, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando quanto evidenziato dal primo giudice in relazione all'acquisizione da parte del proposto, nell'arco temporale 2017-2021, di risorse illecite provenienti dai traffici di stupefacenti in coeva coincidenza temporale con l'acquisto di beni immobili, mobili e depositi finanziari. 4. Devono considerarsi prive di pregio le doglianze difensive che, pur denunciando il vizio di violazione di legge per motivazione apparente, censurano la motivazione, riproponendo argomentazioni adeguatamente esaminate dalla Corte di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dall'intestatario del bene o i proventi dell'attività economica e il valore economico dei beni da sottoporre ad ablazione e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche al momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti (così Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491, e, in seguito, tra molte, Sez. 1, n. 54156 del 27/04/2018, Costanzo, Rv. 274550-01;). Occorre sottolineare che il periodo di osservazione da cui desumere il requisito soggettivo della pericolosità sociale generica è quello compreso tra il 2017 e il 2021. La Corte, confermando integralmente il provvedimento di primo grado, ha correttamente evidenziato come, proprio nel periodo di riferimento (2017-2021), si sia verificato un considerevole incremento finanziario in contrasto con gli esigui redditi dichiarati negli anni immediatamente antecedenti il 2017 e in quelli successivi, a riprova della imputazione ad attività illecita delle disponibilità economiche del SA. Tale circostanza consente di ritenere provata la pericolosità generica del proposto ai sensi della lett. b) dell'art. 1, comma 1 del d.l.vo 159/2011, in quanto soggetto che, per la condotta ed il tenore di vita, nel periodo indicato, viveva abitualmente con i proventi tratti dall'attività di coltivazione e di cessione di 3 Il Presidente sostanze stupefacenti che gli consentivano di condurre un tenore di vita agiato in palese sproporzione rispetto ai redditi percepiti. 4.1. Priva di fondamento, pertanto, appare la censura volta a contestare la pericolosità del proposto in epoca anteriore all'acquisto dei beni confiscati, atteso che le attività illecite, connesse alla coltivazione di rilevanti quantitativi di cannabis e ai relativi traffici, risalgono già al 2017, come dimostrato dalle conversazioni captate tra lo stesso SA e i suoi sodali relative ai proventi ritratti dalla coltivazione del 2017. A tal proposito, il Collegio ritiene pienamente utilizzabile la conversazione intercettata in aderenza al principio secondo cui nel giudizio di prevenzione vige la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice che è ampiamente discrezionale in ordine alla pericolosità sociale del proposto. Tali elementi indiziari possono essere desunti dai provvedimenti giudiziari anche indipendentemente dall'acquisizione dei verbali, delle trascrizioni, o, per quanto attiene alle intercettazioni, dai provvedimenti autorizzativi esistenti nel diverso procedimento (Sez. 2, n. 25919 del 28/05/2008, Rosaniti, Rv. 240629 - 01). 5. La Corte di appello ha fornito puntuale motivazione anche in ordine alla deduzione difensiva circa il fatto che l'incremento patrimoniale fosse riconducibile al gioco del Lotto, evidenziando che, da un lato, si tratta di circostanza indimostrata e, dall'altro, l'informatore escusso (Crobu) riferiva di giocate di scarsa entità (50-100 euro). 6. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna di SA al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
O Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese gótessual i. P F - Così deciso il 14 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA De Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Cagliari ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Cagliari in data 1 febbraio 2022, con il quale era stata applicata a SA LU la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Oristano per la durata di anni tre e disposta la confisca dei beni immobili, mobili registrati e delle somme depositate su conti correnti intestati al proposto, ritenuta la pericolosità sociale generica del Penale Sent. Sez. 6 Num. 26226 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 14/03/2023 predetto ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 a partire dal 2017 fino al 2021. La pericolosità è stata ritenuta emergere a seguito della commissione di reati in materia di stupefacenti (coltivazione di rilevanti quantitativi di cannabis e relativi traffici della stessa sostanza) e a seguito del documentato accrescimento delle risorse finanziarie del SA. 2. Avverso il decreto, ricorre per cassazione SA, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge, laddove la Corte di appello omette di confrontarsi con argomenti decisivi proposti dalla difesa. In particolare, la Corte d'Appello non ha risposto alle censure, con le quali si lamentava l'insussistenza della pericolosità sociale del proposto al momento dell'acquisizione dei beni confiscati: l'acquisto dell'immobile in Bosa, infatti, risulta avvenuto in data 7 aprile 2018 e, quindi, in epoca anteriore rispetto alla commissione delle due condotte criminose aventi ad oggetto il trasporto di sostanza stupefacenti, risalenti al 2 maggio e al 26 luglio 2018. Ne consegue che il SA non poteva essere ritenuto soggetto dedito alla commissione di reati in materia di traffico di stupefacenti anteriormente alla stipula dell'atto di compravendita. Né, tantomeno, potrebbe assumere rilevanza il contenuto della conversazione intercettata, relativa ai proventi ritratti dalla coltivazione di cannabis nel 2017, atteso che tale conversazione è stata utilizzata come elemento probatorio sulla base della mera interpretazione fornita dalla polizia giudiziaria, non trovando alcun riscontro in brogliacci o perizia di trascrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che le misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti c.d. pericolosi generici, che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come nel caso di specie, non perdono la loro validità a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della sola prima categoria di soggetti, a condizione che nella proposta e nel provvedimento applicativo non solo sia stata richiamata anche la categoria di cui alla lett. b) della norma citata, ma, altresì, che il giudice della misura abbia accertato, sulla base di specifiche circostanze di fatto, che il proposto si sia reso autore di delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale, da cui abbia tratto un profitto che costituisca -ovvero abbia costituito in una determinata epoca -il suo unico reddito o, quanto meno, 2 una componente significativa del medesimo (Sez.2, n.12001 del 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681 - 01). 3. La Corte d'Appello ha rispettato il dettato contenuto nella pronuncia della Corte costituzionale, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando quanto evidenziato dal primo giudice in relazione all'acquisizione da parte del proposto, nell'arco temporale 2017-2021, di risorse illecite provenienti dai traffici di stupefacenti in coeva coincidenza temporale con l'acquisto di beni immobili, mobili e depositi finanziari. 4. Devono considerarsi prive di pregio le doglianze difensive che, pur denunciando il vizio di violazione di legge per motivazione apparente, censurano la motivazione, riproponendo argomentazioni adeguatamente esaminate dalla Corte di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dall'intestatario del bene o i proventi dell'attività economica e il valore economico dei beni da sottoporre ad ablazione e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche al momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti (così Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491, e, in seguito, tra molte, Sez. 1, n. 54156 del 27/04/2018, Costanzo, Rv. 274550-01;). Occorre sottolineare che il periodo di osservazione da cui desumere il requisito soggettivo della pericolosità sociale generica è quello compreso tra il 2017 e il 2021. La Corte, confermando integralmente il provvedimento di primo grado, ha correttamente evidenziato come, proprio nel periodo di riferimento (2017-2021), si sia verificato un considerevole incremento finanziario in contrasto con gli esigui redditi dichiarati negli anni immediatamente antecedenti il 2017 e in quelli successivi, a riprova della imputazione ad attività illecita delle disponibilità economiche del SA. Tale circostanza consente di ritenere provata la pericolosità generica del proposto ai sensi della lett. b) dell'art. 1, comma 1 del d.l.vo 159/2011, in quanto soggetto che, per la condotta ed il tenore di vita, nel periodo indicato, viveva abitualmente con i proventi tratti dall'attività di coltivazione e di cessione di 3 Il Presidente sostanze stupefacenti che gli consentivano di condurre un tenore di vita agiato in palese sproporzione rispetto ai redditi percepiti. 4.1. Priva di fondamento, pertanto, appare la censura volta a contestare la pericolosità del proposto in epoca anteriore all'acquisto dei beni confiscati, atteso che le attività illecite, connesse alla coltivazione di rilevanti quantitativi di cannabis e ai relativi traffici, risalgono già al 2017, come dimostrato dalle conversazioni captate tra lo stesso SA e i suoi sodali relative ai proventi ritratti dalla coltivazione del 2017. A tal proposito, il Collegio ritiene pienamente utilizzabile la conversazione intercettata in aderenza al principio secondo cui nel giudizio di prevenzione vige la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso e, persino, definiti con sentenza irrevocabile di assoluzione, purché certo ed idoneo per il suo valore sintomatico a giustificare il convincimento del giudice che è ampiamente discrezionale in ordine alla pericolosità sociale del proposto. Tali elementi indiziari possono essere desunti dai provvedimenti giudiziari anche indipendentemente dall'acquisizione dei verbali, delle trascrizioni, o, per quanto attiene alle intercettazioni, dai provvedimenti autorizzativi esistenti nel diverso procedimento (Sez. 2, n. 25919 del 28/05/2008, Rosaniti, Rv. 240629 - 01). 5. La Corte di appello ha fornito puntuale motivazione anche in ordine alla deduzione difensiva circa il fatto che l'incremento patrimoniale fosse riconducibile al gioco del Lotto, evidenziando che, da un lato, si tratta di circostanza indimostrata e, dall'altro, l'informatore escusso (Crobu) riferiva di giocate di scarsa entità (50-100 euro). 6. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna di SA al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
O Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese gótessual i. P F - Così deciso il 14 marzo 2023