Sentenza 6 novembre 2007
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, nel compenso da liquidare al difensore va calcolata anche l'attività di redazione dell'istanza di ammissione, giusta la previsione di cui all'art. 75 d.P.R. n.115 del 2002 che stabilisce che l'ammissione al patrocinio include tutte le procedure comunque connesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2007, n. 46764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46764 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 06/11/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1713
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 043462/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
FI AN;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 26/09/2005 PRES. TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla voce relativa al rimborso delle spese forfetarie. La Corte:
OSSERVA
1) Il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 26 settembre 2005 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo che - giudicando sull'opposizione proposta contro il decreto di liquidazioni dei compensi emesso dal medesimo Tribunale a favore dell'avv. FI AN difensore di RI AS ammesso al patrocinio a spese dello Stato - ha rigettato l'opposizione proposta.
A fondamento del ricorso si deducono varie censure che riguardano il compenso per la redazione dell'istanza di ammissione al patrocinio e quello per la redazione dell'istanza di liquidazione. Erronea sarebbe inoltre la decisione impugnata per non aver limitato il rimborso forfettario sulle spese generali al 10% degli onorari estendendolo a tutte le voci.
2) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Il ricorrente pone a fondamento della sua impugnazione - per quanto riguarda il compenso per la redazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato e quello per la redazione della richiesta di liquidazione - le norme contenute nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 104 (rectius 109).
L'art. 109 - nel prevedere che gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza - escluderebbe, secondo il ricorrente, la possibilità di compensare attività anteriori quali la redazione dell'istanza di ammissione da ritenere atto proprio dell'istante. L'art. 82 invece escluderebbe la possibilità di compensare voci di credito diverse da quelle concernenti la mera attività difensiva e svolte nell'interesse del difensore. 3) Non ignora la Corte che un precedente di legittimità (Cass., sez. 3, 16 gennaio 2007 n. 7290, Calderone, rv. 237042) ha risolto nel senso indicato dal ricorrente il problema relativo alla possibilità di compensare l'attività svolta per la redazione della richiesta di ammissione al patrocinio ma ritiene di non condividere questo orientamento.
L'invocato art. 109, laddove precisa che gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza, già nella sua formulazione non conduce necessariamente alle conseguenze invocate;
è ovvio che prima si redige un'istanza e poi la si deposita ma sembra frutto di un'interpretazione rigidamente formale scindere i momenti di formazione dell'atto. È ovvio, infatti, che se l'atto viene redatto e poi non presentato ai fini che interessano è come se non esistesse. Ma se gli effetti decorrono dalla sua presentazione è come se, in quel momento, l'atto venisse redatto e depositato. Ma l'interpretazione criticata non considera un ulteriore aspetto: la decorrenza degli effetti indicata nell'art. 109 sembra riguardare gli effetti processuali o procedimentali dell'ammissione al patrocinio ma non escludere le attività rese obbligatorie dalla legge per l'ottenimento del beneficio quando si tratti di attività ad esso propedeutiche.
Del resto, per l'art. 75, comma 1 del citato D.P.R., l'ammissione si estende a tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse e questa precisazione sembra indicare l'esistenza di un principio volto a considerare compensabili tutte le attività ricollegabili all'esercizio del patrocinio tra le quali, ovviamente, la più rilevante, perché da essa sorge il diritto al beneficio, è la domanda di ammissione.
Questa interpretazione è confermata da una recente decisione di questa medesima sezione (sentenza 27 giugno 2007 n. 29990, Mina, rv. 237000) che, pur esaminando il contiguo problema relativo alla possibilità di compensare l'attività svolta dal difensore per impugnare il provvedimento di diniego all'ammissione, ha affrontato anche il tema che interessa nel presente procedimento affermando che "non ha senso sostenere, come si legge nel ricorso, che la domanda di ammissione al patrocinio è attività propria del richiedente e non del suo difensore e che, pertanto, le relative spese per l'assistenza difensiva non sarebbero rimborsabili. La domanda di ammissione al patrocinio è, anzi, una delle (prime, nelle sequenze del procedimento penale) manifestazioni del diritto di volersi avvalere di un'effettiva difesa tecnica".
4) Anche la lettura che il ricorrente fornisce dell'art. 82 a fondamento della richiesta di escludere il compenso per la redazione della richiesta di liquidazione dei compensi non è condivisibile. Al contrario il richiamo che la norma fa alla tariffa professionale consente di ritenere richiamate le istanze necessarie per l'espletamento del mandato difensivo. E la liquidazione dei compensi è un'attività strettamente ricollegata all'attività difensiva svolta e costituisce l'atto conclusivo cui è finalizzata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Se è vero infatti che il giudice della liquidazione può (e deve) escludere le spese superflue non si vede come possa escludere un'attività obbligata e necessaria per il raggiungimento della finalità cui l'istituto è preordinato: l'ottenimento del compenso da parte di chi ha svolto un'attività professionale a ciò autorizzato dallo Stato.
5) Anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato perché, nella stessa prospettazione del ricorrente, il giudice avrebbe liquidato le spese forfettarie nella percentuale (10% sugli onorari) da lui indicata (Euro 97,29 su un onorario di Euro 972,94).
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2007