Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
Nelle controversie locative (alle quali sono applicabili le disposizioni previste per le controversie di lavoro in virtù del richiamo di cui all'art. 447 bis cod. prov. civ.), il dispositivo della sentenza non costituisce un atto interno, bensì un atto a rilevanza esterna, che assume autonomo rilievo e viene ad esistenza mediante la lettura in udienza; non può perciò ritenersi che si sia avuta formazione del dispositivo prima del termine dell'udienza quando il giudice, esaurita la discussione, abbia dato lettura del dispositivo avvalendosi di uno scritto preparato in precedenza per sua annotazione ed in funzione eventualmente strumentale alla formazione dell'atto decisionale, atteso che solo la lettura costituisce il momento genetico del dispositivo, in cui esso assume rilevanza esterna e viene acquisito al processo, senza che, peraltro, possa ravvisarsi nullità della decisione per il fatto che, dopo la discussione, la lettura del dispositivo sia intervenuta immediatamente, senza soluzione di continuità, atteso che, per un verso, per il giudice monocratico la camera di consiglio equivale ad un momento di autonoma riflessione che non comporta le formalità di cui all'art. 276 cod. proc. civ., e che, per altro verso, non è previsto a pena di nullità alcun intervallo temporale tra la conclusione dell'udienza di discussione e la lettura del dispositivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/2001, n. 4012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4012 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
040 12 /0 1 REPUBBLICA ITALIAN M OPO O ITA CIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE } Oggetto Risoluzione contratto SEZIONE TERZA CIVILE di locazione per morosità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12331/98 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere - Dott. Ugo FAVARA 8547 Cron. Consigliere - Dott. Ernesto LUPO 1330 Rep. Rel. Consigliere - Dott. Francesco TRIFONE Ud. 28/09/00 Dott. Ennio MALZONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. H. SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. in persona del il 21 MAR. 2001 BEZZECCA GROW DI RN ON I & C, IL CANCELLIERE accomandatario sig. Fernando EI, proprio socio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliata in ROMA VIA DELLA elettivamente Richiesta copia studio CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. per diritti L. PUGLIESE ALBERTO, che la difende unitamente agli il 21 MAR. 2001 IL CANCELLIERE avvocati MINGIONE ANTONINO, MINGIONE MARCO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
- ricorrente -
Richiesta copia studio dal Sig NC contro 6000 per diritti L. COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, 21 MAR. 2001 IL CANCELLIERE 2000 elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, 1510 presso l'Avvocato IZZO RAFFAELE che unitamente agli 1 Ther Avvocati SURANO MARIA RITA, FRASCHINI ANTONELLA, lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 13990/97 del Tribunale di MILANO, emessa il 18/11/97, depositata il 15/12/97; RG.5384/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito 1'Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI (per delga Avv. Alberto Pugliese); udito l'Avvocato RAFFAELE IZZO;
persona Sostituto Procuratore udito il P.M. in del Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 16.11.1995 il Comune di Mi- lano intimava alla società s.a.s. CC RO di Fer- nando EI e C. sfratto per morosità dai locali de- tenuti in locazione in quella città alla via CC n. 3, in forza di contratto ceduto ex art. 36 della legge n. 392 del 1978 dalla originaria conduttrice IN LE. A fondamento della intimazione il Comune assumeva che la società, alla data del 26.7.1995, era debitrice, 2 The non corrisposti, della complessiva somma di per canoni lire 91.043.721. La società conduttrice si opponeva alla convalida- zione dell'intimato sfratto, deducendo che essa era su- fatto valere di locazione bentrata non nel contratto ma in altro precedente contratto, dal Comune locatore;
intervenuto con la cedente LE ed avente ad ogget- to sia la unità immobiliare in questione che una diver- sa unità immobiliare destinata ad abitazione. Di conse- guenza, chiedeva che fosse determinato il canone dovuto in virtù del contratto nel quale essa società era su- con condanna del bentrata alla originaria conduttrice, locatore alla ripetizione di quanto indebitamente per- cepito per aumento illegale del corrispettivo. L'adito Pretore di Milano, previa concessione di provvedimento interinale di rilascio ex art. 665 all'esito conseguente giudizio svoltosi del nelle forme di cui all'art. 447 bis stesso codice, c.p.c., con sentenza del 21.2.1997 dichiarava risolta la locazione per l'inadempimento della società, che condannava al rilascio dei locali;
rigettava la domanda riconvenzio- nale della società; condannava il Comune alla restitu- zione del deposito cauzionale. Sulla impugnazione principale della società e sulla impugnazione incidentale del Comune di Milano il tribu- 3 The nale, con sentenza depositata il 15.12.1997, rigettava l'appello principale e, in accoglimento di quello inci- dentale, riformava la decisione di primo grado nel sen- so di eliminare la condanna della parte locatrice alla restituzione a favore della società del deposito cau- zionale. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- SO la s.a.s. CC RO di Fernando EI e C., che affida la impugnazione a quattro motivi di doglian- za. Resiste con controricorso il Comune di Milano. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di doglianza, articolato sotto un duplice profilo, la società ricorrente -denunciando, in relazione all'art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c., la nulli- tà, per violazione delle norme di cui agli artt. 429 e 660 stesso codice, della sentenza di primo grado, non rilevata dal giudice di appello- assume che il pretore, al termine della discussione dei procuratori delle par- ti, senza essersi ritirato in camera di consiglio, ave- va dato immediata lettura del dispositivo già predispo- sto e dattiloscritto prima della udienza medesima, sen- za, peraltro, rilevare neanche che la citazione intro- duttiva ex art. 660, siccome priva dell'avvertimento che la mancata comparizione ovvero la mancata opposi- 4 Thu zione dell'intimato avrebbe comportato la definitiva convalidazione dello sfratto, doveva essere dichiarata insanabilmente nulla in virtù del disposto di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c. La censura nel suo complesso non è fondata. Quanto alla pretesa insanabilità della citazione introduttiva del procedimento speciale ex art. 660 c.p.c., siccome priva dell'avvertimento delle conse- guenze derivanti dalla mancata comparizione ovvero dal- la mancata opposizione dell'intimato, occorre precisare che il principio generale desumibile dal combinato di- e 164 c.p.c. -secondo cui la sposto degli artt. 156 eventuale nullità della citazione al convenuto è sanata dalla costituzione dello stesso è riferibile anche al- la ipotesi della intimazione di sfratto, nella quale il suddetto avvertimento sia mancato, quando l'intimato compare all'udienza e si oppone alla convalida. Nella espressa previsione del 3° comma dell'art. 660 c.p.c. -secondo cui l'avvertimento circa la mancata comparizione ovvero la mancata opposizione, che compor- ta la definitiva convalidazione della intimazione, tie- ne luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'art. 163, terzo comma, n. 7 stesso codi- ce- è da ritenere, infatti, che dalla analogia "ex le- ge" delle due situazioni deriva la sottoposizione di 5 ри entrambe alla medesima disciplina circa la sussistenza della nullità e della possibile sua sanatoria. Quanto al primo profilo della censura -relativo al- la pretesa nullità della sentenza di primo grado per lail pretore deciso causa mediante lettura di avere dispositivo in precedenza già predisposto e senza es- sersi ritirato in camera di consiglio all'esito della discussione dei procuratori delle parti- considera que- sto giudice di legittimità che la sentenza della Corte territoriale, anche in relazione al suddetto motivo, va esente da critiche. A norma degli artt. 429 e 437 c.p.c. -applicabili al processo in tema di controversia locatizie in virtù del richiamo dell'art. 447 bis- il giudice, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, dando pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, let- tura del dispositivo. La pronuncia della sentenza nella stessa udienza di con lettura del dispositivo, discussione, immediata realizza la concentrazione processuale, che costituisce il principio informatore del processo del lavoro e del- le locazioni, e determina anche il momento in cui si determina la immutabilità della decisione rispetto alla successiva pubblicazione della sentenza, dato che le parti vengono a conoscenza della statuizione adottata 6 ри dal giudice proprio in virtù della lettura medesima. nonIl dispositivo della sentenza, di conseguenza, costituisce un atto interno, ma integra vero e proprio atto di rilevanza esterna, che assume autonomo rilievo e che viene necessariamente ad esistenza mediante la manifestazione esterna della lettura, dalla quale le parti presenti alla udienza hanno la immediata cono- scenza del contenuto della decisione. Non può parlarsi, perciò, di formazione del dispo- sitivo prima della udienza di discussione (ovvero non all'esito delle conclusioni delle parti), qualora, esaurita la discussione, il giudice abbia dato lettura del dispositivo avvalendosi di uno scritto preparato in precedenza e predisposto come semplice sua annotazione o puntuazione delle vicende processuali e dei temi af- frontati anche nel corso della discussione medesima, in funzione eventualmente strumentale proprio alla forma- zione dell'atto decisionale, il cui contenuto di rile- vanza esterna è, perciò, direttamente ed in via esclu- siva collegato alla lettura, la quale ne costituisce ad un tempo il fattore genetico ed il momento di acquisi- zione al processo. Né può ravvisarsi nullità della decisione di primo grado per il fatto che non vi sia stato, dopo la di- scussione, neppure un "minimo momento di riflessione" 7 prima della lettura del dispositivo -siccome il ricor- rente deduce con l'impugnazione- giacchè, secondo quan- do esattamente rileva la impugnata sentenza, per il camera di consiglio equivale a giudice monocratico la un momento di autonoma riflessione, che non comporta le formalità di cui all'art. 276 c.p.c. A ciò si aggiunga, inoltre, che questa Corte ha già stabilito (Cass. n. 2349/77) che non è previsto a pena O comunque un in- di nullità alcun termine dilatorio, tervallo temporale, tra l'udienza di discussione e la fase deliberativa della decisione. Con il secondo mezzo di doglianza -denunciando, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 36 della legge n. 392 del 1978- la società ricorrente deduce che non poteva essere opposto nei suoi confronti il con- tratto di locazione stipulato dalla cedente sua dante causa IN LE con il Comune di Milano in data 29.3.1990, successivamente alla comunicazione al loca- tore dell'avvenuta cessione della locazione, comunica- zione effettuata in data 13.7.1989, con atto, peraltro, ricognitivo di una situazione di pregressa conoscenza da parte dello stesso locatore di una cessione del con- tratto operativa già dal 27.2.1989. A riguardo la società istante precisa che la misura 8 canone, del quale è stato intimato lo del in virtù sfratto per morosità, è quella risultante dal contratto sottoscritto da IN LE in data 29.3.1990; che la cessione dell'attività con la conseguente cessione del- la locazione è avvenuta con atto pubblico del 27.2.1989; che la comunicazione di cessione è stata da- ta al locatore in data 13.7.1989, quando già di essa il Comune di Milano era a conoscenza per avere, con deli bera comunale del 3.10.1989, autorizzato il subentro di essa società CC RO alla LE, con decorren- za dal 27.2.1989, nell'esercizio della medesima attivi- tà commerciale mediante voltura della relativa licenza. La doglianza non può essere accolta. La cessione del contratto di locazione convenuta in occasione della cessione dell'azienda, valida ed effi- cace nei rapporti tra conduttore cedente e terzo ces- sionario, diventa efficace nei confronti del locatore ceduto solo dal momento in cui gli sia stata comunicata ovvero da quello in cui si possa affermare che lo stes- SO, sebbene la cessione non gli sia stata comunicata, avendola tuttavia conosciuta la ha accettata, secondo la regola dell'art. 1407 cod.civ. In tal senso è la pacifica giurisprudenza di questo giudice di legittimità (da ultimo: Cass. n. 5102;5102/199 Cass. 2675/98), la quale ha, altresì, precisato che la comu- 9 fur nicazione può essere data, oltre che con la formalità lettera con avviso di ricevimento della raccomandata (art. 36, 1° comma, della legge n. 392/78), con ogni altro mezzo idoneo allo scopo, restando, tuttavia, ir- rilevante, ai fini della opponibili della cessione stessa al locatore, la conoscenza altrimenti acquisita- ne dal contraente ceduto (Cass. n. 5699/90), poiché detta conoscenza non è il risultato dell'esercizio del potere, da parte del conduttore cedente cui tale potere spetta, di rendere efficace la cessione anche nei con- fronti del locatore ceduto. Nella corretta applicazione della regola di diritto di cui innanzi, il giudice di merito ha, perciò disat- teso la prospettazione avanzata dalla società ricorren- te secondo cui doveva ritenersi avvenuta già con de- la di cessione correnza dal 27.2.1989 comunicazione della locazione al Comune di Milano locatore, che aveva autorizzato con effetti dalla medesima data l'esercizio essa società istante Bez- dell'attività commerciale di zecca RO- ed ha ritenuto valida, invece, la comunica- zione data dalla cedente LE con atto del 13.7.1989. Invero, ai fini della opponibilità della cessione del contratto ai sensi dell'art. 36, 1° comma, legge citata, la istanza della società cessionaria intesa ad 10 ри ottenere a suo favore la "voltura della licenza commer- ciale e delle ulteriori autorizzazioni ad esercitare il bar tavola fredda" siccome si precisa in ricorso, non il contenuto di comunicazione proveniente solo hanon dal conduttore cedente;
ma neppure integra atto idoneo ad indurre la "conoscenza altrimenti acquisita" dell'avvenuta cessione anche della locazione nella par- te locatrice Comune di Milano. Con la conseguenza, una volta accertato che la va- lida comunicazione ex art. 36 legge n. 392/78 produtti- va della opponibilità della cessione del rapporto era quella effettuata in data 13.7.1989, che a detta data tra il locatore ceduto ed il conduttore cedente era in corso esattamente il contratto in base al quale era stato intimato lo sfratto per morosità. La Corte territoriale nella sentenza impugnata ha, infatti, precisato che già nell'aprile 1989, in forza della deliberazione di approvazione della Giunta Comu- nale del giorno 11.4.1989, la durata del contratto di locazione e la misura del canone pattuito emergevano con certezza essendo ormai acquisito in forma scritta delle anchevolontà delle parti, se solo l'incontro successivamente interveniva il documento 29.3.1990, me- ramente riproduttivo nel suo contenuto di un negozio anteriormente concluso. 11 ри La valutazione del giudice di merito, circa la sus- sistenza di valido contratto di locazione alla data del giorno 11.4.1989, non appare invero, criticabile, do- vendosi ribadire, secondo quanto questo giudice di le- 3890/85), che,già ritenuto (Cass. n. gittimità ha trattandosi nella specie di contratto nel quale è parte un ente pubblico territoriale, esso può ritenersi con- cluso anche quando l'incontro delle volontà risulti da un insieme di dichiarazioni scambiate tra i contraenti in particolare, quando la deliberazione dell'ente e, pubblico, contenente la decisione di concludere il con- tratto, sia stata comunicata all'altro soggetto dall'organo che all'esternorappresenta la volontà dell'ente e sia stata accettata dall'altra parte: ond'è un atto pubblico ben che la successiva formazione di può essere ritenuta ordinata a mere finalità riprodut- tive, in vista anche dei prescritti controlli. ilCon motivoterzo di inricorso, relazione la ricorrente società deduce all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione della norma di cui all'art. 79 della leg- 392/78 per avere il Comune pattuito una illegale ge n. variazione in aumento del canone della locazione ri- spetto а contratto che non costituiva novazione, ma semplice prosecuzione di un pregresso rapporto già in corso tra gli originari stipulanti. 12 ри Il motivo costituisce censura nuova, non già propo- sta in appello (laddove la società appellante aveva, contratto dedotto che, rispetto al riprodotto invece nel documento 29.3.1990, doveva ritenersi in contrasto con la previsione dell'art. 79 legge citata la pattui- zione di un canone crescente nei primi tre anni della durata del nuovo rapporto), onde esso è in questa sede inammissibile, chesenza occorra evidenziarne, comun- que, la infondatezza sul rilievo della legittimità di clausola, che preveda nelle locazioni ad uso non abita- tivo il canone in misura differenziata e crescente nel tempo, e nella considerazione, altresì, che la cd. au- toriduzione del canone costituisce comportamento ille- gittimo del conduttore, che integra colpevole inadempi- mento sino a quando non intervenga l'accertamento del canone dovuto (Cass. n. 5384/84; Cass. n. 395/97 ex plurimis). Con l'ultimo mezzo di doglianza, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente società deduce la nullità della sentenza del giudice di secondo grado nel capo riguardante la eliminazione della condanna del Comune di Milano alla restituzione del deposito cauzio- nale della locazione. A riguardo la società assumeva che, non avendo il Comune richiesto l'attribuzione a suo favore della cau- 13 pu zione nel giudizio di primo grado, non poteva il giudi- ce di appello statuire in ordine ad una definitiva as- segnazione della cauzione medesima al locatore. intermini cui risulta Anche detta nei censura, formulata, non è ammissibile, non sussistendo affatto una pronuncia di secondo grado che abbia il contenuto che ad essa attribuisce la società ricorrente. La sentenza di primo grado aveva condannato il Co- mune alla restituzione del deposito cauzionale;
la sen- tenza di secondo grado, sul punto impugnata ritualmente dal Comune con l'unico mezzo consentito dell'appello incidentale, ha eliminato la condanna nella prevalente considerazione che l'obbligo di restituzione sorge per il locatore solo a seguito dell'integrale adempimento delle obbligazioni gravanti sul locatore;
la suddetta la funzione di garanzia statuizione è in consonanza con reale, cui adempie il deposito cauzionale, giacchè l'obbligo di restituzione del locatore integra vera e propria obbligazione accessoria nascente dal contratto di locazione e che diviene esigibile nei limiti e nel momento in cui la cauzione medesima non debba più as- solvere a scopi satisfattori del locatore garantito;
la sentenza della Corte milanese solo detto profilo della attuale inesigibilità del credito eventuale del condut- tore ha inteso ribadire e, conseguenzialemnte, non es- 14 зи sendo allo stato esaurita la predetta funzione di ga- ranzia, ha negato, altresì, la sussistenza di un credi- to esigibile della società conduttrice, nella implicita considerazione che il deposito cauzionale è diretto a ma garantire non soltanto la prestazione del canone, ogni altra obbligazione accessoria del conduttore uscente. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la condanna della società ricorrente a pagare le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.T.M. condanna la società La Corte rigetta il ricorso e ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire 216.200 oltre lire 5.000.000 (cin- quemilioni) per onorari. Roma, 28 settembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Доба Fiducia зонаси ири IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Giovanni Giambattista 21 MAR. 2001 Oggi, lì IL CANCELLIERE 80000 Giovanni Giambattiste [FOR: 330000 E N O * AGE N 170,43 724 (EUTOCENTOSEITANTA / 43 a n 3 0 0 15 ▬▬ ................ . ▬▬