Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
La testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudizia, la quale è preclusa ai sensi dell'art. 195, comma quarto, cod.proc.pen. in riferimento al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 cod. proc. pen., è invece ammessa quando concerne dichiarazioni che, essendo rivolte ad altri, non sono tecnicamente "ricevute" dall'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, in quanto non a lui dirette, ma solo percepite occasionalmente e pertanto sono anche escluse dall'obbligo di documentazione mediante processo verbale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2005, n. 10946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10946 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 08/02/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 300
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 11806/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA NO, n. a Melfi il 23 gennaio 1963;
EZ EL, n. a Melfi il 2 aprile 1959;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza depositata l'8 gennaio 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. CIAMPOLI Luigi che ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NO IU e EL IA impugnano per Cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di violenza privata. Deducono violazione dell'art. 195 comma 4 c.p.p., lamentando che i giudici del merito abbiano fondato il proprio convincimento sulla testimonianza indiretta di ufficiali di polizia giudiziaria relativa a dichiarazioni ricevute dalla persona offesa.
Il reato ascritto a EL IA è estinto per prescrizione. Il ricorso di NO IU è fondato, perché l'art. 195 comma 4 c.p.p. inibisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (art. 351 c.p.p.), anche quando siano state rese spontaneamente o in occasione della presentazione di denunce o querele o istanze orali. Infatti tutte le dichiarazioni ricevute dalla polizia giudiziaria vanno documentate redigendo un verbale, che, secondo quanto prescrive l'art. 136 c.p.p., oltre a riprodurre letteralmente ciascuna dichiarazione, deve indicare se essa è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in quest'ultimo caso, deve riprodurre anche la domanda (art. 357 c.p.p.). Sicché non sarebbe ragionevole ammettere gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria a deporre sul contenuto di una deposizione che avrebbero dovuto verbalizzare. Si deve ritenere, invece, che rimangano estranee al divieto di ammissione previsto dall'art. 195 comma 4 c.p.p. le dichiarazioni che, essendo rivolte ad altri, risultino percepite occasionalmente dall'ufficiale o dall'agente di polizia giudiziaria. Tali dichiarazioni, infatti, non potrebbero essere considerate come dichiarazioni "ricevute" dalla polizia giudiziaria, in quanto non dirette all'ufficiale o all'agente, e sarebbero anche escluse dall'obbligo di documentazione mediante verbale (Cass., sez. 1^, 4 giugno 2002, Arici, m. 221892). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in definitiva, la norma è inapplicabile alle dichiarazioni per le quali non vi sia obbligo di verbalizzazione (Cass., sez. 1^, 19 giugno 2002, Capriati, m. 221989). Lo stesso art. 195 comma 4 c.p.p. prevede, peraltro, che la testimonianza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria relativa a dichiarazioni percepite occasionalmente, pur essendo ammissibile, è comunque soggetta alle altre norme che disciplinano la testimonianza indiretta;
e come ha chiarito la giurisprudenza più recente "gli "altri casi" cui si riferisce l'ultima parte della disposizione, per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità" (Cass., sez. un., 28 maggio 2003, Torcasio, m. 225469). Nel caso in esame non risulta chiarito dalla motivazione della sentenza impugnata in quale contesto furono rilasciate le dichiarazioni riferite dalla polizia giudiziaria, sicché non è dato comprendere per quale ragione i giudici del merito abbiano ritenuto utilizzabili le testimonianze indirette. Quanto alla posizione di IU, la sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che accerterà il contesto delle dichiarazioni riferite dalla polizia giudiziaria e valuterà l'utilizzabilità delle testimonianze indirette in conformità ai principi su enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente a EL IA, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di NO IU e rinvia alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2005