CASS
Sentenza 8 agosto 2023
Sentenza 8 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/08/2023, n. 34615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34615 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IC LI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34615 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 12/05/2023 RITENUTO IN FATTO CA NT ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16/06/2022, che ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di giustizia inflitta dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, per i reati di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen. (capo A) e 632, 639-bis cod. pen. (capo B), uniti dal vincolo della continuazione. 1. Il ricorrente, con due motivi, deduce: 1.1. «Violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla prova della penale responsabilità». L'affermazione della responsabilità penale dell'imputato si baserebbe su un «ragionamento ad esclusione» di tipo presuntivo che non risulta avvalorato da alcun elemento probatorio certo. Nella specie, obliterando la produzione difensiva nella quale si evinceva che l'imputato si era limitato, nell'agosto 2016, a sistemare la pavimentazione esterna, il giudice del merito avrebbe affermato la prova della sua colpevolezza per il sol fatto che, posto che «nessun altro soggetto aveva interesse ad accedere nell'area recintata, l'unico che abbia potuto erigere la costruzione abusiva non poteva che essere l'imputato». 1.2. «Violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla disciplina prevista dagli artt. 240 e 240-bis cod. pen.» per avere il giudice disposto la confisca e la distruzione della recinzione sequestrata ritenendo, erroneamente, che si trattasse del corpo del reato. Per giunta, dalla lettura degli articoli citati non emergerebbe alcuna possibilità di procedere alla confisca dei beni sequestrati a seguito della formale contestazione dei reati di cui agli artt. 632 e 633 cod. pen. 2. Con requisitoria del 25/03/2023, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il motivo con cui si lamenta la mancanza di elementi probatori certi in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato è, infatti, reiterativo di profili di censura già proposti con l'atto di appello e adeguatamente disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione coerente e scevra da vizi di logicità. Ciò nondimeno, lungi dall'effettuare un ragionamento presuntivo «ad esclusione» in mancanza di prove certe, il giudice del merito ha dato 2 motivatamente conto di tutti gli elementi in virtù dei quali l'imputato è stato ritenuto colpevole: «il verbale di sopralluogo»; la circostanza per cui «la semplice visione della recinzione posta a chiudere uno spazio raggiungibile direttamente dall'abitazione dell'imputato rende del tutto evidente e logica l'affermazione di responsabilità del CA, soggetto interessato a recintare l'area per poterne direttamente fruire»; il fatto che «l'area risulta recintata e decorata con vasi e piante e non risulta, contrariamente alla prospettazione difensiva, che la sua collocazione fosse risalente nel tempo»; la memoria ex art. 415-bis cod. proc. pen., che «seppur non firmata personalmente dall'imputato (...) rende palese ed illogico quello che già risulta dalla semplice visione delle fotografie del luogo»; «risulta del tutto illogico ed inverosimile che lo spazio in questione sia stato chiuso da altri soggetti che non avevano alcun interesse né potevano direttamente accedervi» e conseguentemente, «è del tutto logico ritenere che l'imputato non si sia limitato a sistemare la pavimentazione esterna ma abbia chiuso lo spazio per un migliore uso diretto» (pag. 3 sentenza di appello). Pertanto, la Corte d'appello ha fatto applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in caso di processo indiziario, nel quale cioè il materiale di prova è costituito da elementi in se stessi certi, ma idonei, se esaminati isolatamente, a fornire solo la probabilità più o meno elevata della sussistenza del fatto da accertare, il giudice può fondare il proprio convincimento di responsabilità anche sulla loro concatenazione logica, dalla quale risulti che il complesso degli indizi possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso» (Sez. 1, n. 978 del 12/10/1982, dep. 1983, S., Rv. 157266, Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, in motivazione a pag. 10, non mass.). Cosicché, i motivi di ricorso finiscono per proporre, in questa sede, una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introducendo problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità. Infatti, occorre ricordare che «in tema di giudizio di cassazione, è precluso alla Corte di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01), poiché il compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando 3 completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01). Di talché la sentenza impugnata risulta immune dalle censure proposte - peraltro, in modo generico - dal ricorrente. 1.2. Il motivo con cui si lamenta la violazione di legge in ordine all'applicazione degli artt. 240 e 240-bis cod. pen. è manifestamente infondato. La doglianza proposta dal ricorrente non coglie nel segno, poiché nonostante i reati di cui agli artt. 632 e 633 cod. pen. non siano compresi nel novero dei casi in cui è possibile procedere alla cosiddetta "confisca allargata" ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., dalla lettura della sentenza del Tribunale emerge, in realtà, che la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. (v. pag. 4 sentenza di primo grado) sul rilievo che quanto in sequestro costituisse corpo del reato. Posto che ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen. corpo del reato sono «le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso», correttamente la Corte d'appello, in ragione della natura strumentale del bene in relazione alla commissione del reato, ha confermato «la confisca e distruzione della recinzione in quanto corpo del reato». 2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IC LI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34615 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 12/05/2023 RITENUTO IN FATTO CA NT ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16/06/2022, che ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di giustizia inflitta dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, per i reati di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen. (capo A) e 632, 639-bis cod. pen. (capo B), uniti dal vincolo della continuazione. 1. Il ricorrente, con due motivi, deduce: 1.1. «Violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla prova della penale responsabilità». L'affermazione della responsabilità penale dell'imputato si baserebbe su un «ragionamento ad esclusione» di tipo presuntivo che non risulta avvalorato da alcun elemento probatorio certo. Nella specie, obliterando la produzione difensiva nella quale si evinceva che l'imputato si era limitato, nell'agosto 2016, a sistemare la pavimentazione esterna, il giudice del merito avrebbe affermato la prova della sua colpevolezza per il sol fatto che, posto che «nessun altro soggetto aveva interesse ad accedere nell'area recintata, l'unico che abbia potuto erigere la costruzione abusiva non poteva che essere l'imputato». 1.2. «Violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla disciplina prevista dagli artt. 240 e 240-bis cod. pen.» per avere il giudice disposto la confisca e la distruzione della recinzione sequestrata ritenendo, erroneamente, che si trattasse del corpo del reato. Per giunta, dalla lettura degli articoli citati non emergerebbe alcuna possibilità di procedere alla confisca dei beni sequestrati a seguito della formale contestazione dei reati di cui agli artt. 632 e 633 cod. pen. 2. Con requisitoria del 25/03/2023, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il motivo con cui si lamenta la mancanza di elementi probatori certi in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato è, infatti, reiterativo di profili di censura già proposti con l'atto di appello e adeguatamente disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione coerente e scevra da vizi di logicità. Ciò nondimeno, lungi dall'effettuare un ragionamento presuntivo «ad esclusione» in mancanza di prove certe, il giudice del merito ha dato 2 motivatamente conto di tutti gli elementi in virtù dei quali l'imputato è stato ritenuto colpevole: «il verbale di sopralluogo»; la circostanza per cui «la semplice visione della recinzione posta a chiudere uno spazio raggiungibile direttamente dall'abitazione dell'imputato rende del tutto evidente e logica l'affermazione di responsabilità del CA, soggetto interessato a recintare l'area per poterne direttamente fruire»; il fatto che «l'area risulta recintata e decorata con vasi e piante e non risulta, contrariamente alla prospettazione difensiva, che la sua collocazione fosse risalente nel tempo»; la memoria ex art. 415-bis cod. proc. pen., che «seppur non firmata personalmente dall'imputato (...) rende palese ed illogico quello che già risulta dalla semplice visione delle fotografie del luogo»; «risulta del tutto illogico ed inverosimile che lo spazio in questione sia stato chiuso da altri soggetti che non avevano alcun interesse né potevano direttamente accedervi» e conseguentemente, «è del tutto logico ritenere che l'imputato non si sia limitato a sistemare la pavimentazione esterna ma abbia chiuso lo spazio per un migliore uso diretto» (pag. 3 sentenza di appello). Pertanto, la Corte d'appello ha fatto applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in caso di processo indiziario, nel quale cioè il materiale di prova è costituito da elementi in se stessi certi, ma idonei, se esaminati isolatamente, a fornire solo la probabilità più o meno elevata della sussistenza del fatto da accertare, il giudice può fondare il proprio convincimento di responsabilità anche sulla loro concatenazione logica, dalla quale risulti che il complesso degli indizi possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso» (Sez. 1, n. 978 del 12/10/1982, dep. 1983, S., Rv. 157266, Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, in motivazione a pag. 10, non mass.). Cosicché, i motivi di ricorso finiscono per proporre, in questa sede, una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introducendo problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità. Infatti, occorre ricordare che «in tema di giudizio di cassazione, è precluso alla Corte di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01), poiché il compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando 3 completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01). Di talché la sentenza impugnata risulta immune dalle censure proposte - peraltro, in modo generico - dal ricorrente. 1.2. Il motivo con cui si lamenta la violazione di legge in ordine all'applicazione degli artt. 240 e 240-bis cod. pen. è manifestamente infondato. La doglianza proposta dal ricorrente non coglie nel segno, poiché nonostante i reati di cui agli artt. 632 e 633 cod. pen. non siano compresi nel novero dei casi in cui è possibile procedere alla cosiddetta "confisca allargata" ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., dalla lettura della sentenza del Tribunale emerge, in realtà, che la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. (v. pag. 4 sentenza di primo grado) sul rilievo che quanto in sequestro costituisse corpo del reato. Posto che ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen. corpo del reato sono «le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso», correttamente la Corte d'appello, in ragione della natura strumentale del bene in relazione alla commissione del reato, ha confermato «la confisca e distruzione della recinzione in quanto corpo del reato». 2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12/05/2023