Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO0 1 4 77 /03 Lavoro gistrati: Composta dagl Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 5203/01 - cron. 3151 Dott. Alberto SPANO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere - Rep. Dott. DO VIDIRI Rel. Consigliere ud. 19/11/02 Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TE NZA sul ricorso proposto da: F.F.S.S.- S.P.A., FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI .. . TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
OT RL, ET LA, D'AV IE, AR AN ARMANDO, AMATO SALVATORE, D'AIUTO CAMILLONI EMANUELA, BRUNO, 2002 GERARDO, OP .. in ROMA VIA LUCILIO 57, domiciliati 4621 elettivamente -1- presso lo studio dell'avvocato SILVANO NICOLETTI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrenti AVVEISO la sentenza n. 7898/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/03/00 R.G.N. 35119/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. DO - --- VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso get l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con separati ricorsi depositati innanzi al Pretore di Roma, LO RI, IO CC, TR D'OT, ON DO UI, AT TO, RA D'AI, BR CO e EM AM j chiedevano la condanna dell'O.P.A.F.S. al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria per la denunziata ritardata erogazione dell'indennità di buonuscita. Affermavano di essere stati collocati a riposo e di essersi visti erogata la buonuscita non il giorno stesso della loro entrata in quiescenza bensì a distanza di mesi. Lamentando quindi la violazione del termine di cui agli artt. 2120 e 1183 c.c., chiedevano la condanna dell'OPAFS al pagamento delle somme ritenute dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria nonchè alle spese della procedura monitoria. Il Pretore accoglieva i ricorsi ed ordinava all'OPAFS di effettuare in favore degli ex dipendenti il pagamento delle somme da essi richieste. A seguito di opposizione al decreti ingiuntivi e dopo che nel corso del giudizio si erano costituiti la s.p.a. Ferrovie dello Stato, subentrata all'OPAFS, e gli ox dipendenti, 11 Pretore di Roma, riuniti i giudizi, in accoglimento delle spiegate opposizioni, con sentenza del 9 marzo 1996 revocava i decreti Ingiuntivi opposti e riconosceva al RI ed agli altri suoi litisconsorti in epigrafe il diritto a percepire i soli interessi maturati dal 91 giorno dalla loro entrata in quiescenza. A seguito di gravame proposto dagli ex dipendenti, il Tribunale di Roma con sentenza del 14 marzo 2000, in riforma dell'impugnata sentenza, proposte dalla s.p.a. rigettava le opposizioni Ferrovie dello Stato e, per l'effetto, confermava 1 decreti opposti condannando l'appellata al rimborso a favore degli appellanti delle spese dei due gradi. Nel pervenire a tali conclusioni il Tribunale DO Volue osservava che l'art. 21 della legge 210 del 1985 stabiliva che, fino alla disciplina sull'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori, rimaneva fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della legge stessa. In detto trattamento andava inclusa anche la indennità di - istituita con la buonuscila erogata dall'O.P.A.F.S. legge 829/73 fino al 1 giugno 1994, data dalla - quale l'Opera era stata soppressa con la 1. 537/93, il cui art. 1, 43 comma, aveva trasferito all'Ente Ferrovie dello Stato tutti i rapporti attivi e passivi già ad essa facenti capo. In un siffatto assetto, 2 risultante dalla privatizzazione del rapporto dei ferrovieri, non poteva trovare applicazione l'art. 7 della legge 75/80, per configurarsi tale disposizione come avulsa dal coacervo delle norme attinenti al "trattamento" riservato agli ex dipendenti delle Ferrovie, in quanto diretta a disciplinare il tempo della erogabilità della indennità di buonuscita dei dipendenti stalali. Ciò era fatto palese dal fatto che la norma in oggetto era estesa anche alla gestione OPAFS, per effetto della natura pubblica del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie, assimilato a quello dei dipendenti statali. I termini dilatori DO IC per il pagamento dell'indennità degli statali erano già previsti dall'art. 26, 3 e 5 comma, d.p.r. 1032/1973 che li stabiliva in misura differenziata rispettivamente in 15 e 30 giorni dalla cessazione del - in ragione della causa rapporto lavorativo risolutiva (raggiungimento di limite di età o altre cause). Le norme del suddetto d.p.r. in quanto inerenti la sola indennità di buonuscita dei dirigenti statali non si applicavano per espressa esclusione (art. 1) alla indennità erogata dall'O.P.A.F.S., alla quale rimanevano indifferenti anche i limiti posti dall'art. 26. Ne conseguiva che l'estensione del termine di 90 giorni era andata а modificare la 3 normativa degli statali. Una applicazione di tale disposizione anche ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato non aveva, pertanto, più fondamento stante la privatizzazione del loro rapporto di lavoro e la possibilità di estendere ad essi il disposto dell'art. 2120 C.C., e di far decorrere il diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto a partire dalla data di cessazione del rapporto lavorativo. Dalla natura poi retributiva delle indennità in oggetto quanto statuito dalla Corte giusta Costituzionale con la decisione n. 243 del 1993 derivava l'inapplicabilità del dettato dell'art. 16, Gu sto Violen comma 6, della legge 412/1991 sino al 31 dicembre 1994, como stabilito per ogni altro credito di lavoro 36, 1, 724/1994. La data di 22, comma dall'art. rapporto dei lavoratori, antecedente cessazione del alla entrata in vigore della legge 724/94, esentava i crediti fatti valere in giudizio dal divieto di cumulo previsto dalle summenzionate disposizioni. Avverso tale sentenza la s.p.a. Ferrovie dello Stato propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resistono con controricorso LO RI e gli altri litisconsorti in epigrafe, che hanno depositato anche memoria difensiva ex art, 378 c.p.c. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso 1a s.p.a. Poste applicazioneItaliane deduce violazione e falsa dell'art. 14 legge n. 829 del 1973, dell'art. 7, comma 3, della legge n. 75 del 1980, dell'art. 21, ultimo comma, della legge 210 del 1985, dell'art. 1, comma 14, del d.l. 386 del 1991, dell'art. 13 del d.l. n. 98 del 1995; violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 3, del contratto collettivo di categoria del 90-92 in relazione all'art. 12 (disposizione della legge in generale) e 1362 e ss. c.c. insufficiente e contraddittoria motivazione su Gundes Violen un punto essenziale della controversia il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. In particolare sostiene la ricorrente che appare evidente l'erroneità della sentenza impugnata perchè il Tribunale di Roma, dopo avere riconosciuto che alle prestazioni erogate dall'OPAFS si applica l'art. 7 della legge 75/1980, ha poi contraddittoriamente escluso l'operatività della medesima disposizione a partire dalla privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Aggiunge ancora la ricorrente che l'inapplicabilità del suddetto articolo 7 non può poi patrocinarsi sulla base dell'art. 21 della legge 210/1985 ed in ragione 5 del richiamo da detta disposizione fatto al "trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge",da intendersi a parere del Tribunale come riferibile unicamente ai "precetti a mezzo - dei quali viene individuata la base contributiva cui attingere le risorse per il pagamento dell'indennità di buonuscita". Ed invero, nè l'art. 21 1. 210/1985 nè l'art. 13 del d.l. 98/1995 (convertito in l. 204/1995) nė altre disposizioni avevano mā 1 sancito 1'inapplicabilità della norma in discussione, e cioè, del più volte citato art. 7 1. 75/1980, nè avevano introdotto una disciplina difforme circa i tempi di DO 6. du corresponsione dell'indennità di buonuscita,da cui consentito ricavare l'abrogazione implicita fosse quest'ultima di disposizione. Una conferma dell'esattezza di un siffatto assunto si evince anche dalla considerazione che l'art. 7 della legge 75/1980 come propri destinatari non i lavoratori ma le ha gestioni previdenziali sicchè restando immutate queste ultime, ed in specie continuando l'OPAFS ad erogare ai ferrovieri l'indennità di buonuscita, la stessa OPAFS era sempre destinataria della regola in esame. Per concludere, poichè sicuramente il trattamento di fine rapporto era stato erogato agli ex dipendenti dell'Opafs, ente di diritto pubblico, 6 al quale si applicava anche il summenzionato art. 7 della legge n. 75 del 1980, 11 Tribunale aveva errato nell'affermare che la società Ferrovie dello Stato Ferrovie dovesse adeguare le modalità di erogazione della buonuscita in base al nuovo status dei dipendenti privati dei ferrovieri. Il motivo è infondato e pertanto va rigettato. La senlenza impugnata ha sostanzialmente fondato le sue conclusioni sul presupposto della natura retributiva dell'indennità di buonuscita in esame (significativo al riguardo è il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale 19 maggio 1993 n. 243) e DO Volve sulla поп applicabilità dell'art. 7 della legge 75/1980 in un sistema di piena privatizzazione del rapporto lavorativo dei dipendenti dello Ferrovia, che imponeva che il momento di liquidazione dell'indennità fosse parametrato sul disposto dell'art, 2120 c.c. La statuizione del Tribunale di Roma deve considerarsi insuscettibile di qualsiasi critica alla luce delle considerazioni spiegate dalla recente sentenza del 15 ottobre 2002 n. 14617 delle Sezioni Unite, che nel risolvere un contrasto sorto all'interno della Sezione lavoro intorno all'applicabilità dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 alla indennità di buonuscita dei Ferrovieri e nel ritenere 7 detta norma inapplicabile alla stessa ha, dopo avere richiamato (come ha fatto il Tribunale) il della Cortepronunziato n. 243 del 1993 Costituzionale, affermato che nel settore pubblico deve essere riconosciuta ad ogni forma di indennità di fine rapporto (ed anche, quindi, all'indennità di buonuscita in questione) natura retributiva, qualunque, dunque, sia la denominazione assegnata alla stessa dalla legge, e senza che possa darsi rilevanza nè al fatto che il trattamento possa a volte essere elargito da un ente diverso dal datore di lavoro nè alla circostanza che i contributi siano posti o a Garda Vider totale carico del datore di lavoro ° del solo lavoratore o di entrambi, venendo invece in rilievo il carattere di retribuzione differita da attribuirsi a detta indennità (cfr. in senso conforme anche Cass. 23 ottobre 2001 n. 13025). Significativi ai fini della presente decisione appaiono inoltre le affermazioni della summenzionata decisione delle Sezioni Unite che, dopo avere distinta la indennità di buonuscita dalle prestazioni previdenziali, richiedenti a differenza della prima una specifica domanda all'ente di competenza da parte dell'interessato, precisa poi come mentre, di regola, per le prestazioni previdenziali si richieda il D decorso di un certo spazio temporale per far valere il diritto, invece "i crediti di lavoro soggiacciono ad una regola diversa, la relativa obbligazione essendo esigibile nel momento stesso in cui matura il diritto" (cfr. in tali esatti termini in motivazione: Cass. 15 ottobre 2002 n. 14617 cit.). Ed una ulteriore conferma che non possa più trovare margini applicativi il disposto dall'art. 7 della legge n. 75 del 1980 richiamata dalla società Ferrovie dello Stato a fondamento della sua tesi - si evince anche dalla circostanza che tutta la successiva normativa volta a regolare il trattamento dei Garde Vidres lavoratori dipendenti delle Ferrovie, interessati dalla privatizzazione del rapporto lavorativo e dalla successione all'OPAFS da parte delle Ferrovie dello Stato (soppressione disposta a decorrere dal 1 giugno 1994 dall'art. 1, quarantalreesimo comma, 1. 24 dicembre 1993 n. 537) non fanno alcun richiamo al disposto del summenzionato art. 7 in relazione al termine di liquidazione dell'indennità di buonuscita. Ed invero, l'art. 21 della legge 15 maggio 1985 n. 210 stabilisce in via generale che "il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Ferrovie dello Stato è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale (comma 1). L'art. 1 della legge 24 dicembre 9 1993 n. 537 chiarisce, poi, che le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla Società Ferrovie dello Stato "compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti" (comma 43). L'art. 79 del d.l. 29 aprile 1994 n. 257 convertito in legge 30 aprile 1995 n. 204 nel fare, infine, riferimento al "trattamento relativo alla data di cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri", richiama la legge 14 dicembre 1973 n. 829 ("Riforma dell'Opera di Previdenza ર favore del personale dell'Azienda Gu loФриово Ковек Autonoma ferrovie dello Stato") e non affatto l'art. 7 della legge n. 75 del 1980, il cui disposto deve ritenersi, quindi, non più applicabile alla fattispecie in oggetto in ragione del generale legge posteriore può principio, secondo il quale una una legge precedente valere ad abrogare tacitamente (anche di carattere speciale) allorquando dalla lettera e dal contenuto della legge successiva si evinca la volontà di abrogare la legge anteriore o allorquando la discordanza tra le due discipline sia tale da rendere inconcepibile una loro coesistenza (cfr. in tali sensi : Cass. 20 aprile 1995 n. 4420}. alla stregua delle argomentazioniPer concludere, 10 sinora svolte, che tengono in doveroso conto 1 principi enunciati dal recente intervento delle Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2002 n. 14617 cit.), il ricorso va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 19 novembre 200223/12/2002 Guide John IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE, Depositato in Cangenieria Yoggi,30 E 2003 IL CANCELLARE 11