Sentenza 22 dicembre 1998
Massime • 1
Non è configurabile un diritto alla espulsione acquisito in virtù della richiesta presentata all'epoca in cui erano vigenti le disposizioni previste dall'art.7 del d.l. n.416 del 1989, abrogate dall'art.46 della legge n.40 del 1998. La posizione del richiedente, infatti, non è riconducibile a quella del diritto soggettivo, in quanto le disposizioni abrogate erano anzitutto rivolte a tutelare interessi pubblici - attenuando, mediante allontanamento di soggetti pericolosi, gli oneri della collettività ed i rischi per la sicurezza sia all'interno degli istituti penitenziari che, in genere, nel territorio nazionale - e non l'interesse dello straniero, che trovava soddisfacimento soltanto in maniere indiretta e riflessa. Pertanto, venuta meno la normativa posta a tutela dell'interesse pubblico nei termini previsti dall'art.7, commi 12-bis e 12-ter, del d.l. n.416 del 1989, non può legittimamente invocarsene l'applicazione ultrattiva al solo fine di tutelare la posizione soggettiva dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/1998, n. 6595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6595 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 22/12/1998
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore SENTENZA
2. " Antonio MARCHESE Consigliere N. 6595
3. " Giovanni SILVESTRI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Umberto GIORDANO Consigliere N. 27639/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC Novica, n.
8.6.1972 a Pozarek
avverso l'ordinanza in data 13.5.1998 del Pretore di Aosta Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Udite le conclusioni del P.M., dott. Elena PACIOTTI, che chiede il rigetto del ricorso
Udito il difensore, Avv. Luciano BASON
O S S E R V A:
Con ordinanza del 13.5.1998 il Pretore di Aosta, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva istanze di JOVANOVIC Novica volte ad ottenere, fra l'altro, l'espulsione dallo Stato. Osservava che, intervenuta l'abrogazione della normativa sull'espulsione a richiesta di parte (art. 46L.
6.3.199R n. 40) e dovendo l'istituto inquadrarsi nell'ambito del diritto sostanziale, come sanzione sostitutiva o effetto penale della condanna, non era possibile l'applicazione della previgente e più favorevole normativa di cui al D.L. 30.12.1989 n.416 e successive modifiche, essendo passate in giudicato tutte le sentenze pronunciate a carico della JOVANOVIC e, quindi, operante la limitazione contenuta nel co. 3 dell'art. 2 C.P.. L'interessata ricorre per cassazione, denunciando violazione degli artt. 2 C.P., 7, co. 12 bis, D.L. n. 416/1989, 14 e 46 L. n. 40/1998;
essendo stata l'istanza introduttiva del procedimento presentata il 18.3.1998, prima dell'entrata in vigore della legge, meno favorevole, da ultimo citata, doveva applicarsi la normativa previgente sia se l'istituto fosse da considerare di natura sostanziale, sia se ritenuto di diritto processuale.
Il ricorso è infondato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le previgenti disposizioni in tema di espulsione su richiesta dello straniero, siccome avevano il limitato effetto di sospendere lo stato di custodia cautelare ovvero l'esecuzione della pena detentiva, hanno natura processuale e sono disciplinate dal principio "tempus regit actum", con la conseguente, immediata applicazione dello "jus superveniens", vigente al momento della decisione, e non della normativa in vigore al momento della presentazione dell'istanza (cfr. Cass., Sez. I, c.c. 27.11.1998, Voukelatos, nonché, in tema di soggetto in stato di custodia cautelare, 21.9.1998, Mzigiti e altro;
14.7.1998, Gjergji e altri;
8.7.1998, Taoufik;
16.6.1998, Jobateh, 15.6.1998, Giamples;
1.6.1998, Holous). Nè il ricorso può trovare accoglimento sotto il diverso profilo della configurabilità di un diritto all'espulsione acquisito all'atto della richiesta presentata all'epoca in cui erano vigenti le disposizioni dell'art. 7 D.L. n. 416/1989; la posizione del richiedente non è infatti riconducibile alla categoria del diritto soggettivo, poiché le disposizioni in esame erano anzitutto rivolte a tutelare interessi pubblici - attenuando, mediante allontanamento di soggetti pericolosi, gli oneri della collettività ed i rischi per la sicurezza sia all'interno degli istituti penitenziari che, in genere, nel territorio nazionale (cfr. Corte Cost. 10/24.2.1994 n. 62) - e non l'interesse dello straniero, che trovava soddisfacimento soltanto in maniera indiretta e riflessa: con la conseguenza che, venuta meno la normativa posta a tutela dell'interesse pubblico nei termini previsti dall'art. 7, co. 12 bis e 12 ter, D.L. n. 416/1990, non può legittimamente invocarsene l'applicazione ultrattiva al solo fine di tutelare la posizione soggettiva dell'interessato. Il ricorso va quindi respinto, previa rettifica, nei termini prima esposti, della non puntuale motivazione in diritto del provvedimento impugnato ex art. 619, co. 1, C.P.P..
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1999