Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/1998, n. 6595
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Sentenza 22 dicembre 1998

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Non è configurabile un diritto alla espulsione acquisito in virtù della richiesta presentata all'epoca in cui erano vigenti le disposizioni previste dall'art.7 del d.l. n.416 del 1989, abrogate dall'art.46 della legge n.40 del 1998. La posizione del richiedente, infatti, non è riconducibile a quella del diritto soggettivo, in quanto le disposizioni abrogate erano anzitutto rivolte a tutelare interessi pubblici - attenuando, mediante allontanamento di soggetti pericolosi, gli oneri della collettività ed i rischi per la sicurezza sia all'interno degli istituti penitenziari che, in genere, nel territorio nazionale - e non l'interesse dello straniero, che trovava soddisfacimento soltanto in maniere indiretta e riflessa. Pertanto, venuta meno la normativa posta a tutela dell'interesse pubblico nei termini previsti dall'art.7, commi 12-bis e 12-ter, del d.l. n.416 del 1989, non può legittimamente invocarsene l'applicazione ultrattiva al solo fine di tutelare la posizione soggettiva dell'interessato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/1998, n. 6595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6595
    Data del deposito : 22 dicembre 1998

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