Sentenza 11 febbraio 2002
Massime • 3
Ai fini dell'utile "versum" dell'azione di arricchimento senza causa, proposta, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., nei confronti della pubblica amministrazione, non rileva l'utilità che l'ente confidava di realizzare, bensì quella che ha in effetti conseguito e che, quando la prestazione eseguita in favore della P.A. sia di carattere professionale, può consistere anche nell'avere evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale cui, invece, sarebbe stato necessario far fronte ove fosse mancata la possibilità di disporre del risultato della prestazione medesima. Pertanto, qualora il progetto di un'opera pubblica, fornito da un professionista a un ente pubblico senza un valido conferimento di incarico, sia stato utilizzato per chiedere il finanziamento dell'opera progettata, l'ente medesimo è tenuto a indennizzare l'autore dell'elaborato nei limiti del vantaggio conseguito attraverso l'utilizzazione concretamente fatta dello stesso, e resta poi irrilevante il fatto che il finanziamento non sia stato accordato e l'opera pubblica da sovvenzionare non sia stata realizzata.
L'indennizzo previsto dall'art. 2041 cod. civ., anche se l'arricchimento consiste in un risparmio di spesa e il correlativo depauperamento in attività od erogazioni, rientra tra i debiti di valore, per tali dovendosi intendere quelli aventi ad oggetto non la erogazione già in origine di una entità pecuniaria per se stessa oggettivamente rilevante, determinata o determinabile, ma la prestazione di un quid monetario corrispondente a un valore reale, tendenzialmente finalizzato a reintegrare il patrimonio dell'avente diritto. Detto indennizzo va, pertanto, liquidato, in via sostitutiva, tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta dalla data dell'arricchimento fino alla decisione, che costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il correlativo debito si converte in debito di valuta. Sulla somma in tal guisa rivalutata possono essere riconosciuti, a decorrere dalla data del fatto di arricchimento e a un tasso da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso, anche gli interessi, i quali assolvono a una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, essendo diretti a compensare il pregiudizio derivato al depauperato dalla mancata disponibilità della somma dovuta. In siffatta ultima ipotesi, però, gli interessi devono essere calcolati, quale ne sia il tasso, non sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, ma con riferimento ai singoli momenti, con riguardo ai quali la somma equivalente al rapporto bene perduto - arricchimento si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero a un indice medio.
Il riconoscimento dell'utilità parziale o totale dell'opera, cosa o prestazione, da parte della P.A., costituisce la condizione necessaria per l'esperimento dell'azione di arricchimento nei suoi confronti in quanto la configurabilità stessa di un arricchimento senza causa della P.A. resta affidata a una valutazione discrezionale di quest'ultima, unica legittimata a esprimere il relativo giudizio, che presuppone il ponderato apprezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta, della cosa o della prestazione al pubblico interesse. Tale riconoscimento può essere esplicito e formale e consistere in una dichiarazione di scienza, espressamente ricognitiva della utilità della prestazione acquisita, secondo un rapporto di adeguatezza e coerenza tra utilità riconosciuta e pubblica finalità; ovvero implicito e consistere in una concreta utilizzazione della cosa o prestazione secondo una destinazione oggettivamente rilevabile e equivalente, nel risultato, a un esplicito riconoscimento di utilità.
Commentario • 1
- 1. L’arricchimento ingiustificato della P.A. nel contratto pubblico invalidoAvv. Riccardo Briotti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Premessa – 2. L'arricchimento senza causa e il quantum indennitario – 3. Il riconoscimento dell'utilitas 1. Premessa Nei rapporti negoziali sinallagmatici le parti conseguono innanzitutto, a fronte di una diminuzione patrimoniale (c.d. depauperatio), una determinata utilità (c.d. locupletatio), ovvero il “motore” che spinge i contraenti alla conclusione dell'accordo. In determinate circostanze, tuttavia, questa reciprocità può venir meno a causa di anomalie “genetiche” alla formazione del contratto oppure “funzionali” alla fase esecutiva dello stesso (per esempio nei casi d'impossibilità sopravvenuta della prestazione). La questione qui in oggetto concerne, in particolare, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/2002, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE PARTANNA, in persona del Sindaco p.t. prof. BIUNDO BENEDETTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO BONI 15, difeso dall'avvocato GIOVANNI LENTINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR MA, NG MA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 18762/99 proposto da:
NG MA, OR MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SESTRIERE 5, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO PETILLO, difesi dall'avvocato BIAGIO DI MARIA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE PARTANNA in persona del Sindaco p.t.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 194/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 06103/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato Giovanni LENTINI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale autonomo;
l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Svolgimento del processo
Con delibera della Giunta Municipale n. 108 del 23 febbraio 1987, il Comune di Partanna affidò agli ingegneri RI AC e AR GL lo studio preliminare, la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori relativi alla costruzione di un impianto per lo stoccaggio dei reflui dei frantoi oleari e il loro successivo trattamento, alle condizioni di cui al disciplinare di pari data sottoscritto da detti professionisti. Tra le prefate condizioni vi era quella (art. 11) che gli onorari avrebbero dovuto essere corrispostì entro tre mesi dalla definitiva approvazione del progetto e comunque non appena fossero state disponibili le relative somme.
Una volta redatto, il progetto venne trasmesso nel gennaio 1988 al Comune di Partanna che, ottenuto nell'agosto 1989 l'attestato di conformità da parte dell'Assessorato Regionale del territorio e dell'ambiente, con delibera consiliare del luglio del 1990 approvò il piano finanziario della spesa necessaria per la realizzazione del progetto e con altra delibera di Giunta del luglio 1992 approvò il progetto tecnico esecutivo realizzato per l'importo di 5 miliardi, autorizzando il sindaco ad inoltrare l'istanza del previsto finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti.
Con nota del 20 ottobre 1992, tale ultimo ente comunicò al Comune di Partanna che il finanziamento di cui alla legge n. 419/87 non poteva essere concesso stante il blocco disposto dall'art. 1 del D.L.n. 333/92 convertito nella legge n. 359/92.
Con citazione del 28 giugno 1993, RI AC e AR GL convennero in giudizio davanti al Tribunale di Marsala il Comune di Partanna e - esposti i superiori fatti e premesso inoltre che, malgrado la sopravvenuta inefficacia del contratto di opera professionale, il Comune, avendo ricevuto il progetto, era tenuto, in base ai principi propri della ripetizione dell'indebito oggettivo o, in subordine, dell'arricchimento senza causa, a corrispondere loro gli onorari e le spese liquidati secondo la tariffa professionale - ne chiesero la condanna al pagamento della somma di lire 178,674.340, oltre interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto. Il Comune resistette alla domanda, deducendo, tra l'altro, la inapplicabilità alla fattispecie delle norme in tema di indebito oggettivo o di arricchimento senza causa.
Il tribunale adito, con sentenza del 7 ottobre 1996, rigettò la domanda.
Appellarono i soccombenti e resistette all'impugnazione il Comune.
Con sentenza depositata il 6 marzo 1999, la Corte d'appello di Palermo condannava il Comune di Partanna, a titolo di ingiustificato arricchimento, al pagamento in favore degli appellanti della somma di lire 102.130.000, oltre rivalutazione e interessi, nonché alle spese del doppio grado del giudizio. Premesso che pur in assenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti, il Comune si era avvalso del progetto redatto dagli appellanti approvandolo e chiedendo il finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti, la corte palermitana riteneva nella specie ammissibile e fondata solo l'azione prevista dall'art. 2041 c.c., essendo l'ingiustificato arricchimento consistito nella mancata diminuzione patrimoniale, intesa come risparmio di spesa da parte dell'ente territoriale per procurarsi un progetto idoneo alla realizzazione dell'opera e alla richiesta di finanziamento, e nel correlativo depauperamento dei due professionisti. Rilevava, poi, che per la quantificazione dell'indennizzo poteva farsi riferimento alla tariffa professionale come parametro di liquidazione tenendo conto del tempo impiegato e delle spese sostenute dai progettisti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Partanna con quattro mezzi di annullamento.
Resistono mediante controricorso il AC e l'GL, che hanno proposto anche ricorsi incidentali, autonomo e condizionato, affidati rispettivamente a quattro e a due motivi, poi illustrati con memoria.
Motivi della decisione
A norma dell'art. 335 c.p.c. va innanzitutto disposta la riunione dei ricorsi, principale e incidentali, siccome rivolti contro la stessa sentenza.
Col primo complesso motivo del ricorso principale, il Comune di Partanna denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. e violazione dell'art. 2233 c.c. Erroneamente la corte di appello ha ritenuto la sussistenza dei presupposti dell'arricchimento senza giusta causa, in quanto nessuna utilità era derivata al Comune dal progetto in questione. Invero, l'approvazione da parte della G.M. del suddetto progetto e del disciplinare e la presentazione della istanza di finanziamento non costituivano riconoscimento neppure implicito di un vantaggio o di utilità da parte dell'ente, posto che l'onere economico relativo alla progettazione era stato condizionato, dalla predetta delibera e dall'art. 21 del disciplinare sottoscritto dai progettisti, alla concessione del finanziamento. Piuttosto tali atti erano strumentali e necessari per perseguire l'effettiva utilità costituita dall'eventuale finanziamento e quindi dalla realizzazione dell'opera. Peraltro, l'acquisizione al Comune dell'opera progettuale de qua non è avvenuta gratuitamente senza giusta causa, ma si è legittimata in ragione della espressa rinuncia al compenso formulata dalla parte che ha effettuato la prestazione nel caso di mancata erogazione del mutuo. Poiché nella determinazione dell'indennizzo deve farsi riferimento al minore dei parametri costituiti dall'arricchimento e dalla perdita patrimoniale del prestatore, la corte palermitana avrebbe dovuto liquidare l'indennizzo in ragione dei costi anticipati dai progettisti per la redazione del progetto, il cui importo non era stato provato dagli attori, e non della misura, notevolmente a superiore, degli onorari previsti dalla tariffa professionale. In ogni caso, poiché la prestazione dei progettisti aveva avuto a oggetto un bene non immateriale ma materiale, suscettibile di essere restituito in natura, la corte di appello, una volta riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione di arricchimento senza giusta causa, avrebbe dovuto condannare il Comune alla restituzione del progetto offerta in subordine dall'ente.
Le complesse censure, da esaminare congiuntamente data la loro stretta connessione, si rivelano destituite di fondamento. Si sostiene dal Comune ricorrente che nella specie mancherebbe il fondamentale requisito di proponibilità dell'azione di arricchimento avanti il giudice ordinario, vale a dire la concreta determinazione, da parte dell'amministrazione, del vantaggio conseguito. Ora, basterà al riguardo ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui l'azione di indebito arricchimento è proponibile nei confronti della pubblica amministrazione da parte del privato quando sia individuabile un riconoscimento della prima in ordine all'utilità totale o parziale dell'opera della prestazione eseguita dal privato e nei limiti di esso. Tale riconoscimento - è stato costantemente ammesso - può essere formale o implicito ed in questo caso si sostanzia nella concreta e materiale utilizzazione della cosa, opera o prestazione. L'accertamento di tale riconoscimento, quale condizione di proponibilità dell'azione, deve essere condotto in astratto nel senso della accertata presenza di un comportamento della P.A. interpretabile in tal senso. Diversamente, ai fini della fondatezza dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., il giudice deve valutare il contenuto, l'estensione e le modalità concrete del riconoscimento. Quest'ultimo rappresenta l'elemento caratterizzante della fattispecie legale de qua e le questioni concernenti l'esattezza o meno della relativa valutazione da parte del giudice riguardano il merito della controversia, di guisa che la valutazione stessa può essere censurata davanti al giudice di legittimità soltanto per i vizi motivazionali di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. Avendo riguardo all'art. 2041 c.c., l'orientamento giurisprudenziale ora delineato, diretto a distinguere il momento della proponibilità della domanda e quello della sua fondatezza, si spiega in quanto il riconoscimento dell'utilitas da parte della P.A. costituisce la condizione necessaria per l'esperimento dell'azione di arricchimento nei suoi confronti;
la configurabilità stessa di un arricchimento senza causa della P.A. resta infatti affidato a una valutazione discrezionale di quest'ultima, unica legittimata a esprimere il relativo giudizio, che presuppone il ponderato apprezzamento circa la rispondenza diretta o indiretta della cosa o della prestazione al pubblico interesse;
tale ponderato apprezzamento non può essere sostituito da un accertamento del giudice ordinario, il quale verrebbe indebitamente a sovrapporsi alla valutazione della P.A. circa l'utilità di un bene in senso lato in vista del raggiungimento dei suoi fini pubblici istituzionali. Ciò premesso, appare pienamente corretto ritenere, di fronte ai vari modi di esprimere un riconoscimento, che questo può essere esplicito e formale e consistere in una dichiarazione di scienza, espressamente ricognitiva della utilitas della prestazione acquisita, secondo un rapporto di adeguatezza e coerenza tra utilità riconosciuta e pubblica finalità; ovvero implicito e consistere in una concreta utilizzazione della prestazione secondo una destinazione oggettivamente rilevabile e equivalente nel risultato a un esplicito riconoscimento di utilità.
Siffatti principi sono stati esattamente tenuti presenti e correttamente applicati dal giudice di merito la cui motivazione non appare affetta dai lamentati errori di diritto e vizi logici. Egli ha ravvisato nelle deliberazioni con le quali il Comune di Partanna (luglio 1990 e luglio 1992) approvò, rispettivamente, il piano finanziario della spesa necessaria per la realizzazione del progetto e il progetto tecnico esecutivo realizzato dai due ingegneri per l'importo di 5 miliardi, autorizzando il sindaco ad inoltrare l'istanza del previsto finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti, il riconoscimento esplicito e formale dell'itilitas dell'opera professionale svolta.
Invero detto giudice, dopo avere formulato corrette premesse giuridiche in linea con i principi sopra menzionati, ha ritenuto coerentemente che le deliberazioni de quibus, indipendentemente da un valido conferimento dell'incarico per nullità ex art. 284 T.U.L.C.P. della delibera di giunta del 23 febbraio 1987 e per mancanza di un contratto sottoscritto dalle parti, costituiscono espresso riconoscimento della utilizzà del progetto in concreto acquisito dal Comune senza corrispettivo e con risparmio di tempo e di spesa. E tale motivazione, che investe sia il momento della proponibilità della domanda sia il momento della sua fondatezza, appare logicamente corretta e adeguata.
Erronea è di contro la tesi di fondo del Comune secondo cui l'impiego del progetto per lo svolgimento della pratica di mutuo non costituirebbe una effettiva utilizzazione, dal momento che, non essendo stato concesso il finanziamento, esso ente non aveva conseguito il vantaggio sperato.
Ai fini dell'utile versum va considerato infatti non già l'utilità che l'autore dell'opera confidava di far conseguire o quell'altra che il destinatario di essa si augurava, ma quella che in concreto il destinatario ha conseguito con l'uso che ha fatto dell'opera fornitagli. In particolare, la utilitas di un progetto (opera dell'ingegno), può sussistere ed essere validamente riconosciuta indipendentemente dalla sua concreta attuazione;
il progetto, infatti, sebbene redatto in funzione della sua concreta esecuzione, contiene comunque una elaborazione intellettuale di dati, di rapporti, di elementi variamente connessi, che costituiscono la base ponderata di valutazioni e di opzioni articolate, idonee (dialetticamente) e utili per l'azione dell'ente interessato. In tal senso, l'arricchimento della pubblica amministrazione in dipendenza di un progetto elaborato da professionisti e accettato dalla medesima P.A. come opera utile non deriva dalla successiva esecuzione del progetto medesimo e dalla sua materializzazione in un'opera concreta nè dalla persistenza dell'utilitas al momento della proposizione dell'azione di arricchimento (cfr. Cass. nn. 293/1971, 2090 1974, 4281/1974, 72157/1975, 2758/1978, 3446/1978, 64/1979, 530/1982, 419871982, 11061/1993). Conclusivamente, va ribadito il principio secondo cui a integrare il riconoscimento, da parte dell'ente pubblico, dell'utilità conseguita dall'utilizzazione della prestazione del privato, presupposto per esperire l'azione di indebito arricchimento e domandare l'utiliter versum, non è necessario che l'ente abbia conseguito un guadagno od ottenuto una riduzione delle spese obbligatorie, ma è sufficiente che lo stesso abbia ricavato un'utilità la quale, quando la prestazione eseguita sia di carattere professionale, come quella di un ingegnere incaricato del progetto di un'opera pubblica, può consistere anche nell'avere evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale che, invece, sarebbe stato necessario affrontare qualora fosse mancata la possibilità di disporre dell'opera o del risultato della prestazione professionale o di utilizzarli secondo la loro destinazione. E a quest'ultimo riguardo va ulteriormente precisato che deve riconoscersi l'avvenuta utilizzazione anche quando il progetto non sia servito per la realizzazione dell'opera edilizia, ma sia stato utilizzato per l'espletamento di pratiche amministrative, tra cui quella promossa al fine di ottenere la concessione di un finanziamento, per la quale l'allegazione del progetto dell'opera da sovvenzionare era indispensabile. Anche in tal caso non può escludersi che un risultato utile sia intervenuto a vantaggio dell'ente pubblico e che dall'utilizzazione del progetto siano derivati l'arricchimento della pubblica amministrazione e l'implicito riconoscimento da parte di questa dell'utilità dell'opera professionale espletata. Ora se nella specie il Comune ha ritenuto di richiedere il finanziamento previsto per la costruzione di un impianto per lo stoccaggio dei reflui dei frantoi oleari e a tal fine ha adoperato il progetto dei due attuali controricorrenti, ha svolto un'attività per la quale la predisposizione di un progetto era necessaria e si è giovato di un'opera che, se non fosse stata fornita dai predetti, avrebbe dovuto essere comunque predisposta e avrebbe avuto, come ogni attività professionale, un valore economico. Che poi il Comune non sia riuscito nel suo intento, non ha rilievo ne' ai fini dell'utilizzazione, che certamente vi è stata, ne' ai fini dell'arricchimento, che è in re ipsa, per l'uso, a qualsiasi propria finalità, dell'opera altrui. In definitiva, il vantaggio nell'azione de in rem verso, anche nei confronti della pubblica amministrazione, non si identifica con il risultato economico positivo della attività amministrativa, che si giova dell'opera spontaneamente apprestata, bensì con la utilità di questa nell'ambito di quell'attività. Per quanto concerne poi la concreta determinazione dell'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., è il caso di rilevare che la quantificazione monetaria dell'utilitas ridondante a favore della P.A., in correlazione a un contrapposto depauperamento del privato (nella specie, dei professionisti autori del progetto), costituisce apprezzamento di fatto, rimesso al giudice di merito e sottratto al sindacato del giudice di legittimità se sorretto da motivazione giuridicamente esatta e logicamente congrua. E in concreto la motivazione sul punto contenuta nella sentenza impugnata va esente da qualsivoglia censura in questa sede. La corte di appello, calcolando il valore del progetto in relazione al suo costo e all'utilitas, è pervenuta alla conclusione che detto valore è equiparabile alla somma degli onorari professionali a percentuale e a vacazione relativi all'elaborazione del progetto, somma sostanzialmente corrispondente alla parcella liquidata dal competente consiglio dell'ordine. Quindi, per la determinazione del quantum debitorio, il giudice del merito non ha affatto tenuto conto dei parametri contrattuali o di quelli di tariffa, ma solò del vantaggio goduto dalla P.A., tant'è che (contrariamente a quanto richiesto dagli attori) ha fatto ricorso alla tariffa professionale soltanto come parametro di valutazione, escludendone l'applicabilità diretta. La doglianza relativa all'eccepita rinuncia al compenso si rivela inammissibile in quanto l'impugnata decisione non contiene una pronuncia a riguardo;
il che implica che il ricorrente avrebbe dovuto anzitutto porre ad oggetto delle proprie doglianze in modo rituale l'omessa pronuncia su detta, precisando se e sulla base di quali atti (e di quali specifiche enunciazioni nell'ambito di tali atti) una sua deduzione in tal senso doveva ritenersi ritualmente oggetto del giudizio di primo e/o secondo grado.
Va infatti ricordato che, qualora sia denunciato un error in procedendo, questa Corte è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa;
ma per il sorgere di tale potere-dovere è necessario anzitutto che il motivo sia ammissibile, e quindi, che contenga tra l'altro tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari;
in altri termini, la Suprema Corte deve utilizzare detto potere-dovere per accertare la fondatezza dei motivi di ricorso ammissibili e non per integrare motivi inammissibili in quanto privi di rituale compiutezza.
Con riferimento alla necessità che il motivo sia esauriente nel senso predetto va rimarcato che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente che lamenta l'omessa pronunzia da parte del giudice di merito su una sua domanda, per evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di indicare in quali atti ed in quali specifiche frasi, nell'ambito di tali atti, l'abbia proposta innanzi al medesimo (cfr. Cass. nn. 9941/1996, 12393/1997, 9711/1998, 9861/1998, 10626/1998, 7194/2000, 12025/2000), sicché, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
Se poi il ricorrente si sia voluto riferire alla subordinazione del compenso alla erogazione in concreto del finanziamento, va rilevato - per mero debito di ragione, non essendo certamente compito di questa Corte interpretare un motivo non formulato in maniera specifica e completa- che la corte del merito ha implicitamente preso in considerazione la deduzione difensiva in esame per rilevame l'irrilevanza. Essa ha infatti rimarcato la mancanza di un contratto scritto tra le parti, essendo il disciplinare stato sottoscritto soltanto dai due professionisti. Di vero, l'affidamento di un incarico da parte della P.A. è una fattispecie complessa, risultante dalla convergenza di un negozio giuridico unilaterale della pubblica amministrazione e di una convenzione attuativa (capitolato, disciplinare, ecc.) regolata secondo lo schema di un contratto privatistico, la quale crea e attribuisce all'amministrazione committente e al privato diritti e obblighi reciproci. Nella specie, una volta che tanto l'atto deliberativo dell'incarico quanto il disciplinare, per i rispettivi vizi, dovevano considerarsi tamquam non essent, non si riesce a capire in base a quale regola iuris potesse mantenere autonoma valenza la clausola del disciplinare che condizionava la corresponsione degli onorari alla erogazione del mutuo richiesto.
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, il AC e l'GL denunciano violazione degli artt. 2033, 1463 e 2228 c.c., avendo la corte disatteso la domanda di condanna del Comune al pagamento dei compensi loro spettanti a titolo di indebito oggettivo, mentre nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venire meno un vincolo originariamente esistente, l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso, il AC e l'GL, denunciando omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentano che la corte palermitana abbia disatteso la predetta domanda con l'affermare apoditticamente che l'unica azione ammissibile nella specie era quella prevista dall'art. 2041 c.c. Le due censure condizionate, rimangono assorbite, stante il rigetto dei primi due motivi del ricorso principale (relativi all'inquadramento della fattispecie sotto il paradigma dell'art. 2041 c.c.), cui esse sono rispettivamente correlate.
Con il terzo motivo del suo ricorso, erroneamente indicato come quarto in ricorso, il Comune si duole che la corte ha: a) accolto la domanda di rivalutazione del credito benché avanzata per la prima volta nel giudizio di appello;
b) esteso la stessa rivalutazione oltre la data di emanazione della sentenza;
c)cumulato rivalutazione e interessi;
d) ancorato immotivatamente la decorrenza di rivalutazione e interessi al 5 febbraio 1993 anziché alla notifica dell'atto di citazione (28/6/1993).
La prima e l'ultima delle surriportate doglianze si rivelano palesemente infondate. L'indennizzo previsto dall'art. 2041 c. c. è un debito di valore - anche se l'arricchimento consiste in un risparmio di spesa e il depauperamento in attività od erogazioni - da liquidare, in via sostitutiva, con danaro, rapportato alla data dell'arricchimento medesimo, tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria (cfr. Cass. Sez. un. 1025/1996, nonché Cass. n. 1690/1991). Ne segue, ovviamente, che essendo la domanda di rivalutazione dell'indennizzo in parola del tutto ultronea, nessuna preclusione temporale nella fase di merito può porsi per la sua formulazione. Inoltre, la rivalutazione non doveva di certo farsi decorrere dalla data della citazione, ma dalla consegna dell'elaborato che dalla stessa sentenza si evince essere avvenuta in epoca ben più risalente (gennaio 1988) del 5 febbraio 1993. Di contro, le altre censure si appalesano fondate nei limiti e per le ragioni in appresso indicati.
L'operata estensione della rivalutazione oltre la data della decisione, ovvero fino al soddisfo, è errata: non può infatti pronunciarsi la condanna al risarcimento per una svalutazione virtuale, della quale sono incerti sia l'an che il quantum. È invece necessario che il calcolo della rivalutazione si arresti fino alla data di pubblicazione della sentenza, che costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il correlativo debito si converte in debito di valuta. L'eventuale ritardo nell'esecuzione della sentenza che definisce il giudizio, concretando l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, potrà semmai comportare, a norma dell'art. 1224 c.c., il diritto agli interessi ed al risarcimento del maggior danno, fondato su presupposti del tutto diversi da quelli della rivalutazione automatica del debito di valore (cfr. Cass. n. 11616/1992). Sulla scia dell'orientamento maggioritario di questa Corte (Cass. nn. 4299/1999, 1287/1998, 4677/1998, 5645/1997, 5394/1997, 9376/1997, 12493/1997, 1952/1995, 1308/1995, 2656/1995, 517/1994, 12779/1993, 11296/1993, 10433/1992, 1690/1991, 479171989, 528771987), in gran parte condivisibile, va poi ricordato che per l'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono a funzioni diverse: la prima mira a aggiornare l'entità del pregiudizio cagionato in vista della perdita del potere d'acquisto della moneta determinatasi nelle more processuali, i secondi hanno natura compensativa siccome diretti a coprire l'ulteriore danno costituito dal mancato tempestivo godimento dei frutti di un bene o della somma sostitutiva del bene perduto. In diversi termini, mentre la rivalutazione serve a mantenere il rapporto di equivalenza fra il valore del credito per arricchimento/impoverimento stimato con riguardo al momento della prestazione eseguita senza causa e la sua reintegrazione in moneta, gli interessi compensano il pregiudizio derivato al patrimonio del debitore dalla mancata disponibilità della somma dovuta nel tempo in cui doveva essere corrisposta.
Le due misure sono quindi giuridicamente compatibili e pertanto sulla somma risultante dalla rivalutazione possono essere corrisposti anche gli interessi a decorrere dalla data del fatto di arricchimento e del correlativo depauperamento, in quanto il relativo debito rientra tra i debiti di valore, per tali dovendosi intendere quelli aventi ad oggetto non la erogazione già in origine di una entità pecuniaria per se stessa oggettivamente rilevante, predeterminata o determinabile, ma la prestazione di un quid monetario corrispondente a un valore reale, tendenzialmente finalizzato a reintegrare il patrimonio dell'avente diritto.
Deve tuttavia escludersi che la base di calcolo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento della liquidazione, se gli interessi vengono fatti decorrere dal momento dell'evento lesivo, perché con tali modalità si attribuirebbe al creditore un valore che non gli compete. Di vero, gli interessi non costituiscono, in se stessi, un debito di valore ma rappresentano solo il criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro che all'epoca del fatto generatore dell'obbligazione era, per definizione, non rivalutata;
sicché, quando la liquidazione del pregiudizio viene effettuata per equivalente, cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato - contenuto nei limiti dell'arricchimento all'epoca della prestazione senza causa, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, il danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma può essere ristorato col criterio degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, però, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'arricchimento/impoverimento sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente;
è consentito invece calcolarli con riferimento ai singoli momenti, da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso, con riguardo ai quali la somma equivalente al rapporto bene perduto-arricchimento si incrementa nominalmente in base agli indicì prescelti di rivalutazione monetaria ovvero a un indice medio (vedi, per qualche riferimento, Cass. 1712/1995, 3666/1996, 8459/1996, 2745/1997, 7998/1997, 5076/1997, 12194/1997, 13/1998, 2217/1998, 4029/1998). Con il quarto (quinto in ricorso) motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 92 c.p.c., in riferimento al regolamento delle spese processuali poste a suo carico per entrambi i gradi di merito benché l'accoglimento solo parziale della domanda avrebbe dovuto indurre il giudice a compensarle.
Il motivo contiene una censura palesemente inammissibile. Esula infatti dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali. Ciò in quanto la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art. 91 c.p.c., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (cft., solo per citare le più recenti, Cass. nn. 3272/2001, 8889/2000, 4347/1999, 5174/1997). I quattro motivi del ricorso incidentale autonomo vanno trattati insieme ruotando (con ripetitività di argomentazioni) intorno all'unica questione della quantificazione dell'indennizzo. Denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 c.c., 116 c.p.c., 5 e 18 legge 2 marzo 1949 n. 143 e 8 D.M. 15 dicembre 1956, n. 22608, nonché insufficiente e omessa motivazione su punti decisivi della controversia, i ricorrenti addebitano ai secondi giudici di avere liquidato l'indennizzo in misura vistosamente inferiore a quella prevista dalla tariffa professionale, senza adeguatamente giustificare le conclusioni raggiunte ne' soprattutto tenere conto: della particolare complessità della progettazione e delle rilevanti spese sostenute per l'approfondimento dell'elaborato;
della maggiorazione prevista (25%) sull'ammontare complessivo degli onorari in caso di arresto involontario dell'attività del professionista;
della liquidazione delle spese effettuata dall'organo professionale nella misura forfettaria pari al 60% degli onorari prevista per legge;
del compenso per la redazione della scheda di fattibilità, anch'esso normativamente dovuto;
e, infine, della particolare valenza probatoria della parcella.
Tutte le censure formulate nei sopra riassunti motivi devono ritenersi infondate, posto che, per la determinazione del quantum debitorio il giudice del merito ha, con valutazione corretta e logicamente motivata, fatto ricorso alla tariffa professionale solo come parametro di riferimento per quantificare il vantaggio goduto dalla P.A. e il correlativo depauperamento dei professionisti, escludendone l'applicabilità diretta e non attribuendo a ciascuno dei due professionisti l'intero valore della prestazione eseguita. Questa Corte ha ripetutamente affermato che qualora, per lo svolgimento di un'attività professionale, debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa secondo la previsione dell'art. 2041 c.c., nel caso di elaborazione a favore di un ente pubblico di un progetto di opera pubblica non preceduto dal conferimento di un valido incarico, la quantificazione dell'indennizzo medesimo va effettuata secondo i criteri fissati dalla citata norma, mentre resta esclusa la possibilità di un'applicazione diretta della tariffa professionale, la quale spiega rilievo solo come parametro di valutazione, oltre che come limite massimo di quella liquidazione (cfr. sentt. nn. 8243/2000, 1372/1999, 7136/1996, 6182/1994, 7694/1992, 1753/1987, 6981/1986, 6505/1981, 1890/1983). Per completezza d'argomento, va più in generale rilevato, per un verso, che, parlando la norma di cui all'art. 2041 c.c. non di "risarcimento" ma di "indennizzo" da contenere entro il limite costituito dalla minor somma tra arricchimento e impoverimento, la reintegrazione per equivalente ottenibile con l'obbligazione di indennizzo non può essere indirizzata alla finalità, tipica del rimedio risarcitorio, di riportare il danneggiato sulla stessa "curva di indifferenza" in cui si trovava prima dell'evento generatore di danno. Prova ne sia che per la misura dell'indennizzo si tiene conto anche della posizione del danneggiante, id est dell'arricchito, laddove per la determinazione del danno da risarcimento l'unica situazione rilevante è quella del danneggiato. Tale conclusione non è in contraddizione con la catalogazione dell'obbligazione dell'indennizzo tra i debiti di valore, in detta categoria dovendosi includere, come si è accennato, i debiti i quali non siano già in origine pecuniari. Per altro verso, avuto riguardo alla ricorrente difficoltà nel provvedere all'esatta quantificazione dell'indennizzo da ingiustificato arricchimento alla stregua dei criteri di cui all'art.2041 c.c. (connessa anche all'estrema varietà delle fattispecie sussumibili nella disposizione in parola), deve riconoscersi al giudice di merito il potere (discrezionale), esercitabile anche d'ufficio, di liquidare l'indennizzo con valutazione tendenzialmente equitativa e conseguente sottrazione del relativo giudizio al sindacato di legittimità ove basato su oggettivi parametri di riferimento e suffragato da argomentazionì esaurienti e immuni da vizi logici.
A parte ciò, per quanto sopra specificato, i ricorrenti non possono quindi pretendere un indennizzo commisurato ai compensi e ai rimborsi previsti nelle tariffe professionali e in altre norme di legge e riportati nella parcella presentata a suo tempo al committente, avendo essi diritto solo a un indennizzo, nei limiti del vantaggio (risparmio di spesa) conseguito dall'amministrazione, per la diminuzione patrimoniale patita. Diversamente, si addiverrebbe al risultato di corrispondere ai predetti professionisti non solo le spese ma anche il guadagno, che è elemento estraneo all'istituto previsto dall'art. 2041 c.c. Per accertare la entità dell'indennizzo non è possibile fare riferimento a parametri contrattuali, inutilizzabili stante la nullità dell'incarico, ne' alla effettiva perdita patrimoniale subita dai professionisti, non equiparabile, sic et simpliciter, all'utilitas derivatane all'ente locale come risparmio di spesa atteso che, a termini della disposizione citata, l'ammontare dell'indennizzo va liquidato nella minor somma tra la diminuzione patrimoniale subita e l'entità reale dell'arricchimento. Del resto, sotto il profilo del risparmio di spesa, non è possibile ritenere che, se avesse conferito l'incarico secundum legem, l'ente avrebbe dovuto pagare, per onorari e rimborso spese, in relazione a quell'importo dei lavori, esattamente la stessa somma indicata nella parcella compilata alla stregua della tariffa professionale. Basti pensare, ad esempio, che quando, come nella specie, l'onorario è liquidabile (anche) per vacazioni, la sua misura varia a seconda dei tempi di espletamento dell'incarico, che ovviamente possono essere diversi da professionista a professionista.
Solo per debito di ragione, va soggiunto infine che i motivi non contengono alcuna specifica censura in ordine alla motivazione della sentenza che ha negato il rimborso delle spese poiché non provate dagli appellanti. Ne segue che, non essendo congruo per i motivi sopra detti il richiamo a liquidazioni forfettarie degli esborsi previste da norme legislative ne' tampoco alla parcella vistata dall'ordine professionale - che com'è noto non ha valore probatorio nel giudizio ordinario di cognizione e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari e delle spese, costituendo una semplice dichiarazione unilaterale del professionista (cfr. Cass. nn. 807/1999, 8724/1993) - la censura è sul punto anche inammissibile non avendo intaccato questa ratio decidendi che da sola regge la statuizione impugnata.
Conclusivamente, la sentenza deve essere cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata ad altro giudice, il quale dovrà attenersi ai principi di diritto sopra enunciati, e che qui di seguito vengono sinteticamente riportati: (1^) "Il calcolo della rivalutazione monetaria deve arrestarsi fino alla data di pubblicazione della sentenza, che costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il correlativo debito si converte in debito di valuta"; (2^) "In ordine ai debiti di valore, gli interessi diretti a compensare la ritardata reintegrazione del patrimonio del creditore, dalla data del fatto generatore del pregiudizio economico, non possono essere calcolati, quale ne sia il tasso stabilito alla stregua delle circostanze oggettive e soggettive del caso, sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, ma sui singoli segmenti di incremento nominale della somma originaria, scaturiti dall'applicazione degli indici prescelti di rivalutazione monetaria o di un indice medio".
Allo stesso giudice, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Palermo, è opportuno rimettere la regolamentazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo del ricorso principale;
rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso e il ricorso incidentale autonomo;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato- cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2002