Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/2002, n. 1884
CASS
Sentenza 11 febbraio 2002

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Ai fini dell'utile "versum" dell'azione di arricchimento senza causa, proposta, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., nei confronti della pubblica amministrazione, non rileva l'utilità che l'ente confidava di realizzare, bensì quella che ha in effetti conseguito e che, quando la prestazione eseguita in favore della P.A. sia di carattere professionale, può consistere anche nell'avere evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale cui, invece, sarebbe stato necessario far fronte ove fosse mancata la possibilità di disporre del risultato della prestazione medesima. Pertanto, qualora il progetto di un'opera pubblica, fornito da un professionista a un ente pubblico senza un valido conferimento di incarico, sia stato utilizzato per chiedere il finanziamento dell'opera progettata, l'ente medesimo è tenuto a indennizzare l'autore dell'elaborato nei limiti del vantaggio conseguito attraverso l'utilizzazione concretamente fatta dello stesso, e resta poi irrilevante il fatto che il finanziamento non sia stato accordato e l'opera pubblica da sovvenzionare non sia stata realizzata.

L'indennizzo previsto dall'art. 2041 cod. civ., anche se l'arricchimento consiste in un risparmio di spesa e il correlativo depauperamento in attività od erogazioni, rientra tra i debiti di valore, per tali dovendosi intendere quelli aventi ad oggetto non la erogazione già in origine di una entità pecuniaria per se stessa oggettivamente rilevante, determinata o determinabile, ma la prestazione di un quid monetario corrispondente a un valore reale, tendenzialmente finalizzato a reintegrare il patrimonio dell'avente diritto. Detto indennizzo va, pertanto, liquidato, in via sostitutiva, tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta dalla data dell'arricchimento fino alla decisione, che costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il correlativo debito si converte in debito di valuta. Sulla somma in tal guisa rivalutata possono essere riconosciuti, a decorrere dalla data del fatto di arricchimento e a un tasso da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso, anche gli interessi, i quali assolvono a una funzione diversa rispetto alla rivalutazione, essendo diretti a compensare il pregiudizio derivato al depauperato dalla mancata disponibilità della somma dovuta. In siffatta ultima ipotesi, però, gli interessi devono essere calcolati, quale ne sia il tasso, non sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, ma con riferimento ai singoli momenti, con riguardo ai quali la somma equivalente al rapporto bene perduto - arricchimento si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero a un indice medio.

Il riconoscimento dell'utilità parziale o totale dell'opera, cosa o prestazione, da parte della P.A., costituisce la condizione necessaria per l'esperimento dell'azione di arricchimento nei suoi confronti in quanto la configurabilità stessa di un arricchimento senza causa della P.A. resta affidata a una valutazione discrezionale di quest'ultima, unica legittimata a esprimere il relativo giudizio, che presuppone il ponderato apprezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta, della cosa o della prestazione al pubblico interesse. Tale riconoscimento può essere esplicito e formale e consistere in una dichiarazione di scienza, espressamente ricognitiva della utilità della prestazione acquisita, secondo un rapporto di adeguatezza e coerenza tra utilità riconosciuta e pubblica finalità; ovvero implicito e consistere in una concreta utilizzazione della cosa o prestazione secondo una destinazione oggettivamente rilevabile e equivalente, nel risultato, a un esplicito riconoscimento di utilità.

Commentario1

  • 1L’arricchimento ingiustificato della P.A. nel contratto pubblico invalido
    Avv. Riccardo Briotti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: 1. Premessa – 2. L'arricchimento senza causa e il quantum indennitario – 3. Il riconoscimento dell'utilitas 1. Premessa Nei rapporti negoziali sinallagmatici le parti conseguono innanzitutto, a fronte di una diminuzione patrimoniale (c.d. depauperatio), una determinata utilità (c.d. locupletatio), ovvero il “motore” che spinge i contraenti alla conclusione dell'accordo. In determinate circostanze, tuttavia, questa reciprocità può venir meno a causa di anomalie “genetiche” alla formazione del contratto oppure “funzionali” alla fase esecutiva dello stesso (per esempio nei casi d'impossibilità sopravvenuta della prestazione). La questione qui in oggetto concerne, in particolare, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/02/2002, n. 1884
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1884
Data del deposito : 11 febbraio 2002

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