Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/1999, n. 807
CASS
Sentenza 29 gennaio 1999

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Il giudice di pace, allorché decide secondo equità, alla stregua del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ. , come modificato dall'art. 21 della legge n. 374 del 1992, è comunque tenuto alla osservanza delle norme processuali, in quanto il nuovo testo di detto articolo non ha " deformalizzato " il giudizio di equità. Ne consegue che la violazione del principio procedimentale secondo il quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda (art. 112 cod.proc.civ.) integra un vizio della sentenza - anche se pronunciata secondo equità - denunciabile con il ricorso per cassazione.

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario , autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte " ex adverso ", ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso. In tale giudizio ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazione professionale forense, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova della effettività della prestazione professionale, tenendo conto che la parcella vistata dal competente ordine professionale, che costituisce titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, non ha valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio ordinario di opposizione, e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari, costituendo una semplice dichiarazione unilaterale del professionista.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/1999, n. 807
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 807
Data del deposito : 29 gennaio 1999

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