Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 2
Il giudice di pace, allorché decide secondo equità, alla stregua del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ. , come modificato dall'art. 21 della legge n. 374 del 1992, è comunque tenuto alla osservanza delle norme processuali, in quanto il nuovo testo di detto articolo non ha " deformalizzato " il giudizio di equità. Ne consegue che la violazione del principio procedimentale secondo il quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda (art. 112 cod.proc.civ.) integra un vizio della sentenza - anche se pronunciata secondo equità - denunciabile con il ricorso per cassazione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario , autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte " ex adverso ", ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto stesso. In tale giudizio ordinario, incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazione professionale forense, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova della effettività della prestazione professionale, tenendo conto che la parcella vistata dal competente ordine professionale, che costituisce titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, non ha valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio ordinario di opposizione, e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari, costituendo una semplice dichiarazione unilaterale del professionista.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/1999, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Cons. -
Dott. Francesco TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CARBOFIN 82 SRL nella persona del suo legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato M. MARAZZA, difeso dall'avvocato PIO ACCARINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CRED. COMMERCIALE TIRRENO SPA in Amministrazione Straordinaria, in persona del Direttore Generale Dr. Antonio Landolfi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M.RAINERI 12, presso lo studio dell'avvocato FACCIOLONGO S. G., difeso dall'avvocato UGO SORRENTINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 72/96 del Giudice di pace di CAVA DÈ TIRRENI, depositata il 06/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/98 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale della soc. CARBOFIN 82; inammissibile il ricorso incidentale.
Fatto
Con atto notificato il 6/3.1/1996 la s.p.a. Credito Commerciale RE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di cava dei Tirreni con il quale era stato intimato ad essa società di pagare la somma di lire 850.000 alla s.r.l. IN 82 quale cessionaria del credito vantato dall'avvocato Francesco Amabile nei confronti di essa opponente. Quest'ultima deduceva, tra l'altro, l'inidoneità della prova posta a base della richiesta di ingiunzione e la mancata accettazione da parte di essa società Credito Commerciale, della cessione del credito.
La s.r.l. IN 82 si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizioneIl giudice di pace di Cava dei Tirreni con sentenza depositata il 5/6/1996, revocava il decreto ingiuntivo opposto osservando: che la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, a norma dell'articolo 91 c.p.c., determina il sorgere di un diritto di credito in capo a detta parte;
che il procuratore ad liteò ovviare a tale esclusiva attribuzione invocando l'articolo 93 c.p.c. previa dichiarazione di aver antici pato le spese e di non aver riscosso gli onorari;
che in tal modo il difensore agisce per la tutela di un proprio ed autonomo diritto di credito nei confronti del soccombente;
che nella specie l'avvocato Amabile non era titolare di un credito certo e proprio da poter cedere alla IN in quanto, per ottenere il riconoscimento di detto credito, avrebbe dovuto munirsi di un titolo idoneo rappresentato dal parere-liquidazione del competente ordine professionale o da altro atto equipollente;
che, pertanto, la cessione del credito effettuata dall'avvocato Amabile in favore della IN era inefficace perché relativa a somme di danaro di cui il cedente non poteva disporre e tanto meno dichiararsene titolare in quanto l'importo liquidato a titolo di onorari e di spese nel decreto ingiuntivo emesso su istanza della società credito Commerciale- RE apparteneva a quest'ultima e non al suo procuratore il quale non aveva chiesto la distrazione delle spese ex articolo 93 c..p.c.;
che, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato perché, in mancanza della prova scritta, difettavano le condizioni di cui agli articoli 633 e. 636 c.p.c. La cassazione della detta sentenza è stata chiesta dalla s.r.1 IN 82 con ricorso affidato a due motivi. La s.p.a. - Credito Commerciale RE ha ritualmente notificato e depositato atto definito "controricorso" con il quale ha mosso due censure alla sentenza del giudice di pace concludendo con la richiesta di rinvio ad altro giudice di pace.
Diritto
Preliminarmente accorre rilevare che 1'atto difensivo del Credito Commerciale RE, definito nell'intestazione "controricorso" ex articolo 370 c.p.c." e predisposto "per contraddire al ricorso", non contiene alcuna esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza di quanto affermato, sotto il profilo delle censure, dalla società ricorrente. Pertanto, nel solco di un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte da ultimo sentenza 21/4/1997 n. 3421 ), il controricorso che ha la sola funzione di resistere all'impugnazione altrui ) come predisposto dal credito commerciale RE va dichiarato inammissibile a norma dell'articolo 366 n. 4 c.p.c., richiamato dal secondo comma dell'articolo 370 c.p.c., per essere stato genericamente chiesto il rigetto del ricorso senza la specificazione dei motivi di tale istanza.
La citata società ha poi sollevato due censure alla sentenza del giudice di pace - oggetto del ricorso della IN e, nelle conclusioni, ha anche chiesto "in accoglimento del presente controricorso" il rinvio ad altro giudice.
Nel detto atto difensivo del credito commerciale RE contenente censure alla sentenza impugnata dal ricorrente nonché la richiesta del rinvio ad altro giudice - deve ravvisarsi un ricorso incidentale ex articolo 371 c.p.c. per il quale non occorrono formule sacramentali essendo sufficiente che come appunto nella specie - emerga chiaramente la volontà inequivoca di ottenererà il riesame della decisione con 1'indicazione dei motivi sì da consentire di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni in fatto e in diritto per cui si è formulato il gravame. Il ricorso incidentale - che, a norma dell'articolo 335 c.p.c., va riunito a quello principale perché -proposto avverso la stessa sentenza - è però inammissibile per l'omessa esposizione sommaria dei fatti di causa in quanto sul punto il Credito Commerciale si è riportato integralmente "alla enunciazione svolta dalla controparte ai punti 1, 2, 3 e 4 del proprio ricorso". Dal contesto dell'atto, nella sua parte critica, non è dato desumere, con sufficiente chiarezza, gli elementi essenziali dei punti di contrasto e delle posizioni assunte al riguardo dalle parti durante l'iter processuale. In proposito è appena il caso di osservare che, come questa Corte ha ripetutamene chiarito, il ricorso incidentale, al pari di quello principale, deve contenere, in base al combinato disposto degli articoli 366 n. 3 e 371 c.p.c., l'esposizione, sia pur sommaria, dei fatti di causa non bastando il puro e semplice richiamo alla narrativa del ricorso principale che può considerarsi sufficiente solo ai fini dell'ammissibilità del controricorso (tra le tante: sentenze 6/4/1995 n. 4013; 5/4/1990 n. 2803) Con il primo motivo del ricorso principale la s.r.l. IN 82, denunciando errata e falsa applicazione degli articoli 633, 636, 641 e 91 c.p.c. , deduce che il credito in questione riguarda spese ed onorari per prestazioni giudiziali la cui liquidazione era stata già effettuata dal giudice adito: quindi, al contrario di quanto affermato nell'impugnata sentenza, sussistevano tutte le condizioni richieste dal citato articolo 633 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo. Peraltro, non avendo il Credito Commerciale RE contestato entità e natura delle prestazioni professionali effettuate dall'avvocato Amabile, il giudice di pace, in sede di giudizio di opposizione ( che dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione ), avrebbe comunque dovuto esaminare il merito della pretesa avanzata con il decreto ingiuntivo opposto - accertando la fondatezza o meno di tale pretesa e la corrispondenza di quanto richiesto alla tariffa professionale e non limitarsi a stabilire l'insussistenza delle condizioni previste per l'emanazione del provvedimento monitorio. La ricorrente lamenta infine la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per, aver il giudice di pace ritenendo inefficace la cessione del credito in -questione emesso una pronuncia su una domanda non proposta dalla società opponente o, comunque, su un'eccezione da quest'ultima non sollevata.
Le dette censure sono fondate nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
Occorre premettere che l'articolo 113 c.p.c. è stato modificato dall'articolo 21 della legge 374 del 1992 nel senso che, in relazione al giudizio dì equità del giudice di pace, è stato soppresso il limite dell'osservanza dei "principi regolatori della materia". Il giudice di pace, quindi, nel pronunciare secondo equità, deve solo rispettare le norme della Costituzione ed i principi generali dell'ordinamento, oltre le norme regolatrici del processo la cui violazione è sempre denunciabile in quanto il nuovo testo dell'articolo 113 c.p.c. non ha "deformalizzato", il giudizio di equità per cui resta fermo l'obbligo dell'osservanza delle norme processuali. Di conseguenza la violazione del principio procedimentale secondo cui il giudice deve pronunciare su tutta la domanda ( articolo 112 c.p.c. ) integra un vizio della sentenza - anche se pronunciata secondo equità ex articolo 113 c.p.c. - denunciabile con il ricorso per cassazione.
Dall'esame degli atti processuali la cui lettura è consentita in questa sede attesa la natura del vizio denunciato (error in procedendo è evidente la violazione del detto principio di qui all'articolo 112 c.p.c. per aver il giudice di pace omesso di pronunciarsi in ordine alla fondatezza o meno della pretesa fatta valere dalla IN con la domanda di ingiunzione e ribadita in sede di giudizio di opposizione.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio - richiamato dalla ricorrente -secondo cui la dichiarazione di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo (nonché del decreto stesso una volta instauratosi il contraddittorio con l'opposizione e la costituzione in giudizio degli opponenti formalmente attori, ma sostanzialmente convenuti ), va pur sempre collocata nel più vasto ambito dell'instaurato ed autonomo giudizio ordinario di cognizione, esteso, come tale, all'esame non solo dell'ammissibilità e della validità del procedimento monitorio, ma anche ( e comunque ) della fondatezza della domanda di merito introdotta a seguito della rituale costituzione delle parti ed in particolare dell'opposto (avente la posizione sostanziale dell'attore con la conseguenza che il giudice adito, pur dichiarata la nullità del ricorso e del conseguente decreto ingiuntivo, è inderogabilmente chiamato ad esaminare la domanda di condanna ormai introdotta in seno al nuovo giudizio, ricor rendo, in caso contrario, l'ipotesi della omessa pronuncia, con conseguente annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione allo stesso giudice per una nuova decisione di merito (tra le ultime, sentenze 4/12/1997 n. 12311; 17/11/1997 n. 11417;
17/10/1997 n. 10169)
Nel caso in esame il giudice di pace si è limitato a revocare il decreto ingiuntivo, opposto ritenendo che "difettavano le condizioni di cui agli articoli 633 e 636 c.p.c. non essendo il ricorso fondato su prova scritta idonea".
Per giungere a tale conclusione il giudice di pace, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ha fatto corretto ed ineccepibile riferimento ai differenti rapporti che si instaurano tra professionista e cliente nei diversi casi di liquidazione delle spese giudiziarie disposta con applicazione solo dell'articolo 91 c.p.c, o, invece, anche dell'articolo 93 stesso codice.
In quest'ultimo caso il credito sorge direttamente in capo al difensore della parte vittoriosa nei confronti della parte soccombente. Al contrario, nel primo caso, titolare del credito riconosciuto nel provvedimento di liquidazione delle spese è la parte vittoriosa il cui difensore, per ottenere il compenso spettante per le prestazioni professionali espletate, deve rivolgere l'istanza nei confronti del proprio cliente previa dimostrazione dell'effettività dell'attività svolta e delle spese sostenute senza la necessità della preventiva (e non indispensabile) esibizione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale. Nell'ipotesi di contestazione da parte del cliente il professionista è poi tenuto a fornire gli elementi dimostrativi della pretesa e dell'effettivo esborso delle spese a prescindere dalla liquidazione delle stesse effettuata nel provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento nel quale le prestazioni sono state espletate.
Nella specie, come precisato nell'impugnata sentenza, le prestazioni professionali dell'avvocato Amabile sono relative ad un procedimento monitorio conclusosi con la concessione del richiesto decreto contenente la condanna dell'ingiuntivo al pagamento delle spese giudiziarie in favore della parte e non del procuratore anticipatario.
Il Credito commerciale RE, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, ha solo eccepito l'inidoneità, ex articoli 633 e 636 c.p.c., della prova posta a base dell'istanza monitoria - non potendo ritenersi valida prova scritta l'atto di cessione del credito, non accettata da essa -società opponente, effettuata dall'avvocato Amabile in favore della IN e non essendo stata esibita la parcella predisposta dal professionista - ed ha poi genericamente dedotto che il credito era oggetto di contestazione.
È opportuno segnalare altresì che il Credito Commerciale RE, in sede di opposizione, non ha eccepito l'inefficacia (ritenuta invece dal giudice di pace nell'impugnata sentenza ) della cessione alla IN del credito vantato dall'avvocato Amabile per prestazioni professionali svolte in favore di essa società opponente, ne' ha avanzato riserve in ordine all'entità ed alla natura delle dette prestazioni professionali peraltro emergenti dal emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno all'esito della procedura monitoria iniziata dal Credito commerciale con l'assistenza dell'avvocato Amabile. Dalla motivazione dell'impugnata sentenza emerge con evidenza che il giudice di pace ha ritenuto esatta e corretta la riferita tesi dell'opponente circa la mancanza di una valida prova per la concessione del provvedimento monitorio ed ha quindi coerentemente revocato il decreto ingiuntivo opposto perché emesso erroneamente, sotto l'aspetto formale, "difettando le condizioni di cui agli articolo 633 e 636 c.p.c.". Nell'impugnata sentenza non è stata però esaminata la pretesa della società IN anche sotto il profilo sostanziale, secondo le regole ordinarie della cognizione, con riferimento alla sussistenza o meno in capo all'avvocato Amabile del diritto di credito ceduto alla IN.
Il giudice di pace nel corso del giudizio di opposizione -che si svolge secondo le regole orinarie della cognizione -ha quindi omesso di estendere la sua indagine ai fatti dimostrativi e costitutivi del credito oggetto della cessione e relativi al compenso preteso dall'avvocato Amabile per -quell'attività professionale specificata nel ricorso monitorio ed espletata per conto e su incarico della società opponente.
Invece, quale giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo era investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte dall'opponente ancorché il provvedimento monitorio fosse stato concesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per detto procedimento e non poteva limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Pertanto avrebbe dovuto applicare i principi fondamentali in tema di onere della prova per i quali compete a chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di dimostrare la bontà delle azionate ragioni e di fornire gli elementi probatori posti a sostegno della pretesa, ossia, nel caso in esame, l'effettività delle prestazioni professionali e dell'esborso delle relative spese svolte dall'avvocato Amabile e poste a base del credito da questi vantato nei confronti del credito Commerciale RE e poi ceduto alla IN.
In caso di esito positivo di tale accertamento - tenendo conto delle eccezioni sollevate dall'opponente ed individuando la tariffa applicabile - al giudice dell'opposizione sarebbe spettato il compito di fissare la somma attribuibile all'avvocato Amabile per detta causale ed oggetto della cessione del credito in favore della IN, considerando che 1'omessa presentazione della parcella vistata dal competente ordine professionale è irrilevante in quanto tale formalità è prevista ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo e non è di certo necessaria ed indispensabile in caso di richiesta di pagamento del compenso in via ordinaria. D'altra parte la parcella delle spese e delle prestazioni dell'esercente una professione, per la quale sia prevista una tariffa legalmente approvata, costituisce, se corredata dal parere del competente ordine professionale, titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, ma non ha valore probatorio, nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione, dell'effettiva esecuzione della prestazione in essa indicata, ne' è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari. Infatti la parcella delle spese e delle prestazioni professionali costituisce una dichiarazione unilaterale del professionista la quale non esclude ne' inverte l'onere Probatorio in sede di giudizio: il parere dell'ordine professionale rappresenta soltanto un formale controllo della corrispondenza delle voci indicate nella parcella con la tariffa di categoria. In caso di contestazione il professionista dovrà sempre provare l'esistenza dell'incarico ricevuto, nonché lo svolgimento e l'entità delle relative prestazioni, sì da giustificare, anche nel quantum, la pretesa creditoria.
L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta logicamente l'assorbimento del secondo con il quale denunciando errata e falsa applicazione degli articoli 1173 e 1260 c.c., si deduce che l'avvocato Amabile aveva maturato il ceduto diritto di credito nei confronti del Credito Commerciale RE al momento dell'effettuazione della prestazione professionale relativa al richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo e che tale credito era certo nel suo ammontare per l'avvenuta liquidazione di spese, diritti ed onorari nel concesso decreto monitorio e ciò a prescindere dall'essere o meno distrattario ex articolo 93 c.p.c. di conseguenza, secondo la società ricorrente, la. cessione del diritto di credito era valida ed efficace in quanto 1'avvocato Amabile era titolare del detto credito certo in ogni suo aspetto con riferimento sia alla quantificazione sia alla prova.
Sarà compito del giudice di rinvio accertare l'esistenza e l'ammontare del diritto di credito vantato dall'avvocato Amabile poi ceduto alla IN - per l'attivita professionale, adempiuta su incarico del credito commerciale RE, relativa al procedimento monitorio conclusosi con il decreto ingiuntivo concesso dal Presidente del Tribunale di Salerno indicato dalla IN nel ricorso per ingiunzione ( ed allo stesso allegato ) rivolto al giudice di pace di Cava dei Tirreni.
In definitiva, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice di pace dell'Ufficio del giudice di pace dall'Ufficio del giudice di pace di Cava dei Tirreni che procederà a nuovo esame tenendo conto dei rilevi sopra esposti ed uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati. Allo stesso giudice si rimette la pronuncia sulle spese relative, a questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace dell'Ufficio del giudice di pace di cava dei Tirreni
Così deciso in Roma, il 5 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999