Sentenza 7 febbraio 2001
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi in cui risulti ancora controverso un aspetto della vicenda processuale (nella specie, la validità o meno di una notifica a mezzo posta effettuata secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nel testo dichiarato incostituzionale - in epoca successiva alla presentazione del ricorso per cassazione - dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 346 del 1998, nella parte in cui non prevede che, in caso di mancato recapito del piego per temporanea assenza del destinatario, del compimento delle prescritte formalità e del deposito del piego sia dato avviso al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento), sia pure sotto profili diversi rispetto a quelli presi in esame in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che, con il ricorso, si assume violata, la mancata formazione di un giudicato sul punto consente alla Corte di cassazione l'applicazione anche d'ufficio della pronuncia di incostituzionalità della norma predetta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la nullità della notificazione della citazione introduttiva eseguita a mezzo posta ex art. 8 della legge n. 890 del 1982, senza che fosse stato dato avviso al destinatario, temporaneamente assente, con raccomandata con avviso di ricevimento, analogamente a quanto dispone l'art. 140 cod. proc. civ., cassando, così, la sentenza impugnata e rinviando la causa al primo giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA DR in proprio e quale amministratore unico della società M.I.T. - MILANO IMMOBILIARE TRASPORTI a r. l., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO NICOLAI 48, presso l'avvocato BARTOLI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'AMATO MAURO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO C.M.C. di COMPAGNONI MONZIO CESARE, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso l'avvocato GIGLI G., rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELI LUIGI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2482/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 06/08/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Bartoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Gigli, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Milano, con la sentenza 6 agosto 1996, rigettava l'appello proposto da AN RA in proprio e nella qualità di amministratore unico della società a r. l. M.I.T. - Milano Immobiliare Trasporti - contro la sentenza del Tribunale di Monza 12 ottobre 1986 che - in contumacia dei convenuti - aveva accolto la domanda del curatore del fallimento di CO ZI CE e perciò aveva dichiarato - ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, l.f. - la inefficacia della transazione conclusa dal CO con il DE e la società M.I.T. il 7 aprile 1986, dichiarato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata 2 ottobre 1985 (con la quale la società M.I.T. aveva venduto al CO un capannone industriale ed una palazzina ad uso uffici, e tale compravendita consensualmente risolta con la transazione - era perciò ritornata in vita con la disposta revoca), condannato infine il DE a pagare alla procedura di fallimento la somma di lire 155 milioni.
Rigettando il primo motivo di impugnazione, la Corte di merito giudicava che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (eseguita nei confronti così della società M.I.T. come del DE a mezzo posta ai sensi dell'art. 8, commi 2, 3 e 4, legge 890/1982) non fosse affetta da nullità alcuna perché, nell'un caso, che il plico raccomandato destinato alla società fosse rimasto depositato - per il tempo prescritto - presso l'ufficio postale risultava per certo dal contesto dell'"avviso di ricevimento" datato e sottoscritto dall'impiegato postale;
nell'altro, l'agente postale aveva proceduto nell'accertato presupposto della residenza effettiva del destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare (Verretto, Via Garibaldi, 33), e su tale accertamento non poteva prevalere l'indicazione risultante dal prodotto certificato anagrafico che evidentemente rifletteva "un dato meramente formale" (il trasferimento della residenza del DE nel comune di Caponago).
Quanto ai motivi di merito - giudicati tutti infondati - la Corte d'appello rilevava;
che il documento prodotto dal DE (dal quale sarebbe risultato che con il pagamento di lire 100 milioni indicato nell'atto di transazione egli avrebbe integralmente adempiuto al proprio debito verso il CO) non poteva essere opposto al fallimento perché privo di data certa;
che la prospettata simulazione della compravendita immobiliare 2 ottobre 1985 era rimasta priva di idonea prova, ne' poteva al riguardo valere il disposto di cui all'art. 1417, seconda ipotesi, c.c. (e non poteva essere perciò ammessa la dedotta prova per testimoni) poiché nella specie non era configurabile un patto commissorio dissimulato (sarebbe stata in ipotesi la società a trasferire la proprietà dei propri beni a garanzia dell'adempimento del debitore DE); che il rilievo diretto al punto della sentenza di primo grado in cui era stata dichiarata l'autenticità della scrittura privata di compravendita (dal curatore prodotta in fotocopia) non aveva formato oggetto di un apposito motivo dell'atto appello, ma era stato formulato nella comparsa conclusionale e doveva perciò negarsi l'ammissibilità di una tale tardiva censura.
Contro questa sentenza AN DE in proprio e quale amministratore unico della società a r. l. M.I.T. - Milano Immobiliare Trasporti - ha proposto ricorso per cassazione (con quattro motivi di impugnazione) cui resiste, con controricorso, il curatore del fallimento di CO ZI CE. Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti prospettano la violazione della disciplina della notificazione degli atti a mezzo posta e in particolare dell'art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto, da un lato (quanto alla notificazione dell'atto di citazione alla società M.I.T.), che l'attestazione dell'ufficiale postale in ordine al mancato ritiro del "piego" valesse anche come prova dell'effettiva giacenza dell'atto per i prescritti dieci giorni e, dall'altro (quanto alla notificazione dello stesso atto a AN DE), che la dichiarazione dell'agente postale in ordine alla "assenza" del DE all'indirizzo di Verretto implicasse il previo accertamento da parte dell'agente dell'effettiva residenza a quell'indirizzo del destinatario, quando invece il prodotto certificato anagrafico attestava che il DE già allora risiedeva in comune di Caponago. Ebbene - osserva il Collegio poiché la censura così espressa investe il tema della validità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio da valutarsi in relazione alla disciplina normativa delle notificazioni a mezzo posta (e, in particolare, all'art. 8 legge 890/1982), al rapporto processuale in discussione sul punto, e perciò non esaurito, deve applicarsi lo ius superveniens quale risulta dalla pronuncia della Corte Costituzionale (23 ottobre 1998, n. 346) - intervenuta dopo la presentazione del ricorso per cassazione, notificato il 7 marzo 1997 - che dello stesso art. 8 ha dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede (analogamente a quanto dispone l'art. 140 c.p.c.) che al destinatario dell'atto sia data notizia per raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle prescritte formalità. E poiché nella specie la regola che esige, nell'ipotesi di notificazione a mezzo posta a destinatario irreperibile, l'applicazione delle medesime garanzie previste dall'art. 140 c.p.c. non fu osservata, il contraddittorio nel giudizio di primo grado non si è validamente costituito;
dichiarata perciò la nullità delle notificazioni della citazione introduttiva, che si è riflessa sul conseguente giudizio, deve provvedersi a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. con rinvio della causa al primo giudice - il Tribunale di
Monza previo annullamento della sentenza impugnata. Nella dichiarazione di nullità delle notificazioni dell'atto introduttivo del giudizio rimangono assorbiti i motivi secondo, terzo e quarto dell'impugnazione attinenti ai profili di merito della controversia. Il Tribunale di Monza, cui la causa è rinviata per l'esame del merito, pronuncerà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul primo motivo del ricorso, dichiara la nullità delle notificazioni della citazione introduttiva del giudizio;
dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Monza cui rimette la pronuncia sulle spese di questa fase del giudizio. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2001