Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1728
CASS
Sentenza 7 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi in cui risulti ancora controverso un aspetto della vicenda processuale (nella specie, la validità o meno di una notifica a mezzo posta effettuata secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nel testo dichiarato incostituzionale - in epoca successiva alla presentazione del ricorso per cassazione - dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 346 del 1998, nella parte in cui non prevede che, in caso di mancato recapito del piego per temporanea assenza del destinatario, del compimento delle prescritte formalità e del deposito del piego sia dato avviso al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento), sia pure sotto profili diversi rispetto a quelli presi in esame in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che, con il ricorso, si assume violata, la mancata formazione di un giudicato sul punto consente alla Corte di cassazione l'applicazione anche d'ufficio della pronuncia di incostituzionalità della norma predetta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la nullità della notificazione della citazione introduttiva eseguita a mezzo posta ex art. 8 della legge n. 890 del 1982, senza che fosse stato dato avviso al destinatario, temporaneamente assente, con raccomandata con avviso di ricevimento, analogamente a quanto dispone l'art. 140 cod. proc. civ., cassando, così, la sentenza impugnata e rinviando la causa al primo giudice).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1728
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1728
    Data del deposito : 7 febbraio 2001

    Testo completo