Sentenza 11 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2003, n. 5727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5727 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2003 |
Testo completo
SPESE A CARICO DELLO STATO 5727/03 L. 40 DEL 8-3-09 ART. 11.10 MATERIA SONE STRANIERI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO LA COR CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 17989/01 Dott. Angelo GRIECO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere DI PALMA Consigliere Cron. 12778 Dott. Salvatore MACIOCE Cons. Rel. Rep. Dott. Luigi DI AMATO Consigliere Ud. 25/02/03 Dott. Sergio ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: HA DE, domiciliato in Roma, presso la - Con cancelleria della S.C.C. con gli avv.ti Elvio Rogolino e Daniela Sappa del Foro di Torino che lo rappresentano - ricorrente e difendono giusta delega in atti contro dell'Interno, PREFETTO di TORINO Ministero domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12 presso 1'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta f - intimati e difende per legge avverso il decreto del Tribunale di Torino n. 2751 del 21.05.2001 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica احدا 6478. 1 2003 udienza del 25.2.2003 dal Relatore Cons. Luigi Macioce;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ric orso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 26.08.2000 il Prefetto di Torino disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di HA DE ai sensi dell'art. 13 C. 2 lett. C) del D.Leg. 286/98, in quanto persona ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica. L' AL si opponeva con ricorso e l'adìto Tribunale di Torino con decreto che, stando agli 21.05.01 lo rigettava affermando elementi acquisiti, l'opponente aveva sempre tenuto un comportamento socialmente pericoloso che 10 aveva portato anche a periodi di detenzione in carcere domiciliare. Tale giudizio, ad avviso del Tribunale, nell'attualità, avendo doveva essere confermato dell'HA ad altro riguardo alla sottoposizione procedimento per fatti commessi poco dopo la chiusura della precedente pendenza (fatti indicativi della non attenuazione della sua tendenza a delinquere) e senza che l'allegato cambiamento di vita valesse а confutare tali osservazioni (data la evidente precarietà della Né, da ultimo, alla sua situazione lavorativa). l'irrilevante mancato espulsione faceva ostacolo 2 rilascio di n.o. da parte dell'A.G. penale procedente. Per la cassazione di tale decreto 1' HA ha proposto ricorso il 27.6.2001 con due motivi. Prefetto intimato e Ministero si sono costituiti con memoria depositata ai fini delle difese orali. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo 1' HA denunzia la omessa ed illogica quanto superficiale valutazione negativa del suo effettivo inserimento sociale e lavorativo nel mentre, con il secondo motivo, viene lamentata violazione degli artt. 1 e 4 L. 1423/56 modif. da L. 327/88 avendo il Giudice omesso di considerare l'attualità della sua pretesa pericolosità sociale e mancato di collegare il giudizio prognostico a "fatti". - da esaminare e trattare Entrambi i motivi connessionecongiuntamente stante la loro evidente devono essere rigettati. Questa Corte, con sentenza 12721/02, ha recentemente osservato che il rinvio che l'art. 13 c. 2 lett. C) del D. Leg. 286/98 opera quanto ad individuazione degli stranieri da espellere laper loro appartenenza a determinate "categorie" - all'art. 1 1. 1423/56 come sostituito dall'art. 2 L. 327/88, appare improntato al soddisfacimento delle stesse esigenze: da un lato la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, 3 dall'altro il rispetto dei diritti soggettivi delle persone coinvolte nella misura. E di qui la conseguenza per la quale il giudizio di "appartenenza" dell'espellendo alla indicata "categoria", operato da norma di rinvio priva di alcuna delimitazione ed anzi improntata alla stessa ratio sottesa a quella richiamata, non può assumere profili meramente probabilistici nella materia delle espulsioni;
deve di contro affermarsi che il controllo giurisdizionale ― le volte in cui lo straniero lo solleciti in sede di opposizione alla adottata misura espulsiva - debba essere condotto alla stregua degli stessi criteri che il Giudice applica le volte in cui venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione (il carattere oggettivo degli elementi fondanti sospetti e le presunzioni il requisito della attualità della pericolosità la necessità di un esame globale della personalità del soggetto). E la verifica al proposito condotta deve essere effettuata ab extrinseco e cioè scrutinando la completezza, logicità delle valutazioni fatte e non contraddittorietà dall'Amministrazione. Orbene, e venendo al caso sottoposto, appare evidente come a tali ilprincipi Giudice del merito, contrariamente alla opinione del ricorrente, si sia bl attenuto ed abbia compiuto le dovute valutazioni esponendole con sintetica ma adeguata valutazione. Così sono state valutate le considerazioni del proponente Questore nella corretta ottica dello scrutinio ab extrinseco e facendosi carico di riportare all'attualità il giudizio prognostico di pericolosità sociale fondato sui precedenti penali;
così sono state valutate come non indicative di un effettivo mutamento di vita la pretesa attività lavorativa e la creazione di un nucleo familiare. E pare appena il caso di rammentare che si tratta di valutazioni che✓ove, come nella specie, siano sorrette da adeguata e logica motivazione, non sono sindacabili il sede di legittimità. Respinto il ricorso, il difetto di alcuna attività dispensa dal provvedere defensionale degli intimati sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 25 Febbraio 2003 Presidente Il Cons,est. ево e e w Д CORTE IL CANO ༡༡༡༼༢ ༠