Sentenza 13 marzo 2012
Massime • 1
Il rientro nel territorio dello Stato dello straniero espulso che non abbia una speciale autorizzazione non è più previsto come reato, ove avvenga oltre il quinquennio dall'espulsione, perché la norma incriminatrice, ponendo un divieto di rientro per un decennio, deve essere disapplicata per contrasto con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, che hanno acquistato efficacia diretta e che prevedono che il divieto di reingresso non possa valere per un periodo superiore a cinque anni.
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Clicca qui per leggere il testo della sentenza del Tribunale di Firenze del 22 maggio 2014, Giud. Bouchard. Clicca qui per leggere il testo della sentenza del Tribunale di Torino del 7 aprile 2014, Giud. Natale. 1. In diverse occasioni, negli ultimi tre anni, questa Rivista ha avuto occasione di occuparsi del delitto di illecito reingresso nel territorio dello Stato (art. 13 co. 13 e 13 bis TU imm.), l'unica fattispecie che, anche dopo la sentenza El Dridi della Corte di giustizia UE e la complessiva riscrittura del sistema penale del TU imm. a opera del d.l. 89/2011, continua a punire con la pena della reclusione (da uno a quattro nelle ipotesi base, da uno a cinque nei casi di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2012, n. 12220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12220 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 13/03/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 281
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 2612/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA SA SÈ ON N. IL 09/08/1967;
avverso la sentenza n. 6714/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 15/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 15.07.2011 la Corte d'appello di Napoli integralmente confermava la pronuncia di primo grado che, in esito a rito abbreviato, aveva dichiarato HE HE OS AM, straniero in quanto cittadino della Repubblica Dominicana, colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, così condannandolo alla pena finale di anni uno di reclusione. In fatto era risultato provato che l'anzidetto imputato era stato rinvenuto in Napoli il 19.03.2011, rientrato senza la relativa autorizzazione, essendo stato espulso dal territorio dello Stato ed accompagnato alla frontiera aerea, con imbarco diretto, il 23.07.2004. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato HE HE che motivava l'impugnazione, con atto personale, deducendo: a) nullità della sentenza di secondo grado per omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia;
b) errato diniego dell'esimente dello stato di necessità, essendo rientrato in Italia per potersi curare dalla condizione patologica di sieropositività con immunodeficienza avanzata, non essendoci nel Paese d'origine centri idonei per la cura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, ancorché per motivi diversi da quelli dedotti dal ricorrente.
1.1 Ed invero vale osservare brevemente come i motivi proposti non siano fondati: a) non può essere dichiarata la chiesta nullità della sentenza di secondo grado per omesso avviso ad uno dei due difensori fiduciari, trattandosi di nullità a regime intermedio, sanata in quanto non risulta eccepita in sede di appello (sul punto, pacifico, v., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 6, n. 17629 in data 27.03.2008, Rv. 239558, Di Biasi;
ecc); b) non è stata provata la natura assoluta e non altrimenti fronteggiabile della dedotta necessità, secondo le logiche e coerenti motivazioni dei giudici del merito la censura delle quali, essenzialmente in fatto, non è esperibile in questa sede di legittimità.
1.2 Ciò detto, deve peraltro rilevare questa Corte come il fatto ascritto al HE HE non sia più previsto dalla legge come reato. In data 25.12.2010, infatti, ha acquistato diretta efficacia nell'ordinamento interno italiano la Direttiva Comunitaria in materia di immigrazione n. 115/2008, per scadenza del termine di adeguamento. La Corte di Giustizia della Comunità Europea con la nota pronuncia 28.04.2011 nella causa El ID ha accertato, con l'autorità che le è propria in materia, l'incompatibilità del diritto interno italiano in materia di immigrazione con detta Direttiva. Tra le disposizioni di quest'ultima, qui interessa quella di cui all'art. 11, paragrafo 2, secondo cui "la durata del divieto di ingresso è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera i cinque anni". È di tutta evidenza, allora, come si ponga in insanabile contrasto con la vincolante Direttiva Europea la normativa italiana di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, che pone il divieto di reingresso per dieci anni e,
comunque, per un tempo non inferiore ai cinque anni. Nella fattispecie il HE HE ha fatto rientro in Italia (essendo stato espulso nel Luglio 2004) ben dopo i cinque anni (a quasi sette anni di distanza), per cui, doverosamente disapplicata la normativa interna, l'imputato ricorrente deve essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. L'impugna sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio per detta causa.
1.3 Poiché in atti risulta essere il HE HE ancora sottoposto a misura custodiate, se ne deve disporre l'immediata cessazione da attuare mediante la comunicazione di legge al Procuratore Generale in sede (v. art. 624 bis c.p.p.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalle legge come reato. Dispone la cessazione della misura cautelare se in atto a carico del ricorrente. Si comunichi alla Procura Generale in Sede.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2012