Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A 30 84 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. n. 10976/99 e 14502/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron..7189 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Udienza 14 novembre 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (r.g. 10976/99) proposto da: SGEA LOMBARDIA s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Catalano ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Panama n. 110 (presso l'avv. IO Merla), giusta procura in calce del ricorso;
4408 - ricorrente principale -
contro
ZZ WA, AR GI e OL CO, rappresentati e difesi dall'avv. Guido Trioni ed Viale Carso N223 elettivamente domiciliati in Roma alla via Guglielmina Ronconi n. 27 alvito Delle Scivele autouming), (presso DOM di ND Giuliani), giusta procura a margine del “controricorso e ricorso incidentale";
- controricorrenti -
nonchè sul ricorso (r.g. 14502/1999) proposto da: ZZ WA, AR GI e OL CO, rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati come dinanzi indicato;
- ricorrenti in via incidentale -
contro
SGEA LOMBARDIA s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
- controricorrente in via incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Milano-Sezione Lavoro n. 834/99 del 30 gennaio 1999 (resa nel giudizio di appello avente i nn. di r.g. 801/97 e 401/98). 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2001 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per "il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato ad eccezione del secondo motivo di cui viene chiesto il rigetto". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Milano WA OZ, IO AL e AN LI convenivano in giudizio la "SGEA Lombardia s.p.a." esercente autoservizi in concessione presso la quale i ricorrenti prestavano lavoro con la qualifica di autisti-conducenti di linea - esponendo che: * la società datrice di lavoro aveva effettuato ai sensi dell'art. 38 dell'all. A al r.d. n. 148/1931, previa autorizzazione della Regione Lombardia, trattenute sulle retribuzioni loro spettanti per danni causati agli autobus aziendali coinvolti in incidenti mentre ne erano alla guida;
* che il provvedimento della Giunta Regionale, intanto impugnato avanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale, era illegittimo e doveva essere disapplicato in quanto non ricorrevano le condizioni per poter effettuare la compensazione legale tra debiti del lavoratore e quelli del datore di lavoro;
richiedevano, quindi, all'adito Pretore di 3 voler dichiarare l'illegittimità delle trattenute con la condanna della società convenuta alle relative restituzioni. Si costituiva in giudizio la "S.G.E.A. Lombardia" s.p.a. che impugnava integralmente le domande dei ricorrenti e concludeva per il difetto di giurisdizione del Giudice del lavoro e, nel merito, per il rigetto dell'avverso ricorso;
in via riconvenzionale “condizionata", concludeva per l'accertamento giudiziale della responsabilità dei tre conducenti di linea nella causazione degli incidenti con conseguente condanna al risarcimento dei danni, ammontanti per il OZ a L. 5.479.950, per l'AL a L.
9.000.000 e per il LI a L. 13.726.650>>. Il Pretore-Giudice del Lavoro con sentenza n. 532/1997 - accoglieva il ricorso (dichiarando l'illegittimità delle trattenute e condannando la società convenuta alle relative restituzioni) e, quindi, - R con sentenza n. 751/1998 - rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla società (statuendo che non sussisteva colpa grave in capo ai lavoratori). Su distinti ricorsi in appello proposti dalla s.p.a. "S.G.E.A. Lombardia" "eavverso le due summenzionate sentenze pretorili ricostituitosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio degli appellati, il Tribunale di Milano (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) disposta la riunione dei due giudizi - rigetta(va) l'appello- 4 prodotto avverso la sentenza n. 751/1998; dichiara(va) inammissibile, per difetto di interesse, l'appello avverso l'altra sentenza;
dichiara(va) interamente compensate le spese del grado>>. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che: a) nel comportamento dei lavoratori non si evidenzia quella "colpa grave" prevista dall'accordo 9 aprile 1993, considerato, da un lato, che essi non hanno tenuto una guida pericolosa, violando limiti di velocità o altre norme di legge, ma sono stati coinvolti in eventi che possono capitare a chiunque affronti viaggi fuori città; dall'altro, che sono stati in grado di reagire correttamente e prontamente, come si richiede ad un autista di professione cui è affidato il trasporto di persone con mezzi pesanti>>;b) la S.G.E.A. in via riconvenzionale ha proposto domanda di accertamento degli obblighi risarcitori, per cui diventa teorica e superata ogni questione sulla legittimità della trattenuta, e decisivo invece l'esito del giudizio>>. Per la cassazione di tale sentenza la "SGEA Lombardia" propone ricorso affidato a due motivi. Resistono con controricorso WA OZ, IO AL e AN LI i quali, a loro volta, propongono “ricorso incidentale" affidato a due motivi (di cui il primo "condizionato all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale"). 5 Al ricorso incidentale resiste la società ricorrente principale con controricorso. I ricorrenti in via incidentale hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denunziando "violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione" addebita al Tribunale di Milano di: *) non avere considerato che l'interesse ad agire per l'accertamento della legittimità delle trattenute एस effettuate, quindi anche ad impugnare la sentenza che l'aveva negata, restava attuale al momento della decisione d'appello e tale resterà fino al formarsi semmai di giudicato negativo sulle responsabilità dei tre conducenti di linea>>; *) non avere spiegato perchè l'esito del giudizio di primo grado e/o del giudizio di appello, sul capo, renderebbe teorica e superata ogni questione sulla legittimità delle trattenute;
inoltre, non avere affrontato, nè tanto meno risolto, la contraddizione tra mancata riforma della sentenza di primo grado, che accertava la illegittimità delle trattenute, e dichiarazione di carenza di interesse, che secondo tesi sussisteva per il solo fatto della proposizione della domanda riconvenzionale e quindi doveva essere dichiarata già nel primo grado del giudizio>>. 6 Con il secondo motivo del ricorso principale la ricorrente denunziando "violazione delle norme di circolazione stradale e degli artt. 2104 e 2697 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" censura la sentenza impugnata per: *) avere il Tribunale affermato che gli agenti non avevano violato limiti di velocità od altre norme di legge, senza prendere in esame, affatto, le norme regolatrici della circolazione stradale, nè avere posto a confronto i comportamenti tenuti, che avevano causato gli incidenti, con le norme de quibus'>; *) avere totalmente trascurato circostanze ed elementi di giudizio (dettagliatamente descritti) che, se fossero stati puntualmente valutati, avrebbero potuto determinare decisioni diverse da quelle adottate dal Tribunale>>. Con il primo motivo del ricorso incidentale ("condizionato all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale") i ricorrenti in via incidentale - denunziando "una omessa pronuncia con violazione dell'art. 112 cod. proc. civ." rilevano che, anche nell'ipotesi di - riforma della sentenza del Tribunale di Milano sul punto dell'affermata mancanza di colpa grave in capo ai lavoratori appellati, l'appello della società al riguardo sarebbe stato comunque da rigettare, per cui, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ben potrebbe colmare la lacuna pronunciandosi nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. ... non essendo revocabile in dubbio che l'art. 7 38 del reg. all. A al r.d. n. 148/1931 debba essere considerato come uno strumento di tutela supplementare dell'agente autoferrotranviario, che vieta al datore di lavoro, salvo che sia a ciò autorizzato dall'autorità concedente, di operare trattenute sulla retribuzione oltre il limite delle £. 5.000, neppure se queste siano contenute nel limite generale del quinto e riguardino un credito risarcitorio liquido ed esigibile, perchè non contestato>>. Con il secondo motivo i ricorrenti in via incidentale censurano la sentenza impugnata per "contraddittoria e insufficiente motivazione" in merito al decisum del Tribunale di Milano di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di secondo grado, sostenendo che costringere i lavoratori incolpevoli a sobbarcarsi le spese di giudizio è stato poi tanto più iniquo, se si considera che non si trattava di un giudizio di primo grado, ma di un appello, nel quale il tasso di opinabilità era ridotto quanto meno nella misura in cui vi è (relativa) presunzione di conformità al diritto delle pronunce giudiziali, ancorchè impugnabili>>. II Deve essere disposta ex art. 335 cod. proc. civ. la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale in quanto proposti contro la medesima sentenza. III. Nel valutare le censure proposte con i cennati ricorsi vanno - per priorità logica - esaminate ante omnia quelle contenute nel secondo 8 motivo del ricorso principale con cui la società ricorrente denunziando la violazione delle norme sulla circolazione stradale, sull'obbligo di diligenza del prestatore di lavoro e sui principi concernenti l'onere della prova, nonchè vizi di motivazione ha- sollecitato sostanzialmente un riesame dei "fatti di causa" (cioè, della dinamica degli incidenti stradali occorsi ai dipendenti della società con particolareggiata descrizione di tali incidenti). Il motivo si appalesa infondato per l'inammissibilità della cennata impugnativa in sede di legittimità in quanto il Tribunale di Milano ha rettamente applicato le norme valevoli nella specie fornendo - sui fatti in discussione nel giudizio di merito ed ora riproposti dalla ricorrente principale - una motivazione completa ed immune da vizi logico-giuridici specie sul punto dell'inesistenza di una colpa grave>> (cioè, da una colpa significativamente qualificata prevista dalla normativa contrattuale applicabile nella specie) nel comportamento dei dipendenti-autisti della società in occasione degli incidenti in questione. Al riguardo, l'art. 14 del (così denominato) "testo unico riepilogativo degli accordi integrativi aziendali” sottoscritto in sede sindacale il 4 aprile 1993 ha disposto che in caso di sinistri per eventuali risarcimenti danni l'azienda procederà nei confronti degli interessati qualora sussistano gli estremi di dolo o colpa grave 9 mediante la procedura prevista dall'art. 38 della legge n. 148/1931>> e il Giudice di appello ha statuito che nel comportamento dei lavoratori coinvolti negli incidenti stradali dedotti dalla società non si evidenzia quella colpa grave prevista dall'accordo 9 aprile 1993>>. Decisione, questa, corretta dal punto di vista dell'interpretazione della disposizione contrattuale applicabile nella specie e della valutazione degli incidenti de quibus con specifico riferimento al requisito della "colpa grave" espressamente richiesta dall'accordo sindacale al fine di stabilire l'eventuale responsabilità a carico degli autisti negli incidenti stradali con l'obbligo del relativo risarcimento danno. Proprio sotto tale specifico profilo il Tribunale di Milano ha esaminato in modo particolareggiato gli incidenti occorsi a OZ, ad AL ed a LI e, appunto, ha escluso l'esistenza di una “colpa grave” commessa dagli stessi nei cennati incidenti: statuizione che non presta il fianco alle censure proposte dalla società ricorrente con riferimento a norme troppo genericamente (e, quindi, inammissibilmente) richiamate - così per gli artt. 2104 e 2697 cod. civ. - ovvero a norme - quelle sulla "circolazione stradale" - che avrebbero richiesto una loro valutazione sulla scorta dell'elemento tassativamente richiesto dalla disposizione contrattuale pure applicabile nella specie. Interpretazione e applicazione adottate dal Giudice di appello che, comunque, non sono 10 state contestate dalla ricorrente: donde l'inammissibilità del mezzo in esame. In ogni caso - valutando le doglianze sollevate dalla ricorrente nel loro effettivo contenuto in merito alla pretesa errata valutazione delle risultanze probatorie si rimarca che in sede di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata. ? Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio !! convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più ! attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non considerati (cfr. Cass. n. 12749/1993): come, nella specie, è avvenuto per la decisione del Tribunale di Milano. Anche le censure proposte sotto il profilo di "vizi di motivazione" non possono trovare accoglimento, in quanto la 11 decisione della causa è avvenuta in base alla disamina delle risultanze processuali ritualmente acquisite, dovendosi (in generale) ritenere inammissibili le doglianze relative a pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, M quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale, con corretta motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha esattamente deciso in merito alla inesistenza dei presupposti per 12 avvalorare la pretesa di risarcimento danni avanzata giudizialmente dalla s.p.a. "SGEA Lombardia". In particolare a conferma dell'inammissibilità delle censure- proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dal ricorrente quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro 13 collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica 0 con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Milano senza renderlo viziato ai sensi - dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. IV Appare, altresì, infondato il primo motivo di ricorso con cui la ricorrente principale ha dedotto che sussisteva sempre un suo interesse alla declaratoria in merito alla legittimità delle trattenute operate sul trattamento retributivo di spettanza dei lavoratori atteso che il Tribunale di Milano, come si è dinanzi constatato, ha preliminarmente dichiarato inammissibile l'appello della società su tale punto "per difetto di interesse" qualificando teorica e superata ogni questione sulla legittimità della trattenuta >>-. Infatti, essendo stata accertata l'inesistenza di responsabilità degli autisti negli incidenti stradali in questione ed essendo stata rigettata la richiesta della società di risarcimento danno a carico degli stessi, mancava totalmente il requisito fondativo per una pronunzia sulle trattenute operate dalla datrice di lavoro in base ad una responsabilità per colpa degli agenti poichè siffatta responsabilità era - per quanto dinanzi statuito - sicuramente insussistente. 14 E' solo da osservare che, dal punto di vista di priorità logica nelle argomentazioni a sostegno del decisum, sarebbe stato opportuno che il Tribunale di Milano avesse, prima, esaminato il motivo di appello concernente l'accertamento della responsabilità degli autisti e, poi, quello sulla legittimità delle trattenute;
ma tale rilievo, meramente formale, non intacca sotto alcun profilo la decisione del Giudice di appello: decisione, quindi, che deve essere confermata anche in relazione al primo motivo del ricorso principale - di cui si ribadisce l'infondatezza -. V Il primo motivo del ricorso incidentale "condizionato " all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale" deve essere dichiarato assorbito non essendosi avverata la condizione per il rigetto, appunto, del primo motivo del ricorso principale a cui era - sottoposta la relativa impugnativa in via incidentale. Appare, da ultimo, infondato il secondo motivo del ricorso VI " incidentale relativo al "capo" della sentenza con cui il Tribunale di Milano ha compensato tra le parti le spese del giudizio. Infatti, la valutazione sulla opportunità della compensazione delle spese processuali rientra nei poteri del giudice di merito e non richiede specifica motivazione (Cass. n. 5728/1997, Cass. n. 1403/1198). 15 Al riguardo, la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa;
non è invece sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sull'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese medesime (Cass. n. 14576/1999). VII -. In definitiva, il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale debbono essere rigettati, mentre il primo motivo del ricorso incidentale va dichiarato assorbito. Ricorrono questi motivi (idest: reciproca soccombenza) per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
. A I S D S , 3 A La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e il 0 O 3 T 1 L , 5 L . A . T S O B E R N P secondo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbito il primo I A S ' D 3 I L 7 L N A - E T G 8 - D S motivo del ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio di O 1 I O A S 1 P D N M E E I E S , legittimità. G A I O G D A R E T E L S O T I Così deciso, in Roma, il giorno 14 novembre 2001. T G N T A E E I L S R R I L E E D D O - Il Consigliere estensore асично Il Presidente, Gottore 16 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Selle oggi,-4 MAR 2002 IL CANCELLIERE O N E