Sentenza 29 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2003, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
I T E IT N E IR IO N D IO Aula A Z A E Z R I A T L R IS L A O G IP OGGETTO: Ingiustificata durata del BLICA ITALIANA E B R processo - Risarcimento dei danni R A A morali Prova del danno. A D U A E Q IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 01329 / 03 T E T T N E IA E G R S CORTE SUERE A G E E O T S A M composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DELLI PRISCOLI Presidente R.G.N.6079/02 Dott. Mario Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Cron. 2501 LUCCIOLI Consigliere Dott Maria Gabriella ADAMO Consigliere Rep. 451 Dott. Mario Ud. 23.9.02. RORDORF Consigliere Dott. Renato ha pronunciato la seguente: S E N T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del mini T stro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Gene s i d rale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
ricorrente contro elettivamente domiciliato TOMMASELLI LUCIANO, in Roma, Via Monte Acero n. 2/A, presso l'avv. Ales sandro Bazzani, unitamente all'avv. Domenico Panta- leo del foro di Milano, che lo rappresenta e difen- de per procura a margine del controricorso;
1670 1 2002 controricorrente avverso il decreto della Corte d'Appello di Milano R. Ric n. 178 pubblicato il 26 novembre 2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 settembre 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli l'avv.ti Antonio PALATIELLO e Dome- nico PANTALEO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, che ha conclu- so per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12 luglio 2000 Lucia no SE, all'epoca presidente di sezione pe- nale nel Tribunale di Lecco, conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia il Ministe- ro della Giustizia per sentirlo condannare al paga- mento della somma di £. 500.000.000 a titolo di e- non pa-qua riparazione per i danni patrimoniali e trimoniali da lui subiti in dipendenza dell'eccessi va durata del processo penale cui era stato sottopo sto per i reati di cui agli artt. 110, 416 bis, 319 ter e 323 cod. pen. Esponeva il ricorrente che il processo aveva avuto inizio il 24 ottobre 1994 con la sua iscrizione al registro generale delle noti- 2 zie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e si era concluso solo il 12 febbraio 2001 con 1' emanazione del decreto di archiviazione. Con decreto del 25 ottobre - 27 novembre 2001 la corte adita respingeva la domanda di risarcimen- to dei danni patrimoniali e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di £. 60.000.000 a titolo di indennizzo per i soli danni non patrimoniali, osservando che а fondamento del- l'istituto introdotto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, andava posta la lesione "in sé" del diritto co- stituzionale ad un'efficace tutela giurisdizionale, passibile di sanzione "per il solo fatto in sé con- siderato (danno-evento), e che il danno non patrimo niale, in quanto conseguenza diretta della eccessi- va durata del processo, non richiedeva la prova spe cifica del pregiudizio morale in dipendenza dell'in certezza e dell'ansia circa l'esito del giudizio, come risultava del resto dalla giurisprudenza della Suprema Corte e della Corte Europea dei Diritti del 1'Uomo, prova che, del resto, si desumeva dalle ri- sultanze istruttorie. Contro la sentenza ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia con due motivi. 3 Resiste CI SE con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Ministero della Giustizia lamenta la violazione e la falsa ap plicazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e dell'art. 2056 cod. civ., in relazione al- l'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la sen tenza impugnata avrebbe riconosciuto l'esistenza di un danno non patrimoniale indennizzabile pur in as- senza di ogni prova in ordine alla sua verificazio- ne quale conseguenza immediata e diretta del manca- to rispetto del principio del termine ragionevole di durata del processo. La censura non può trovare accoglimento poiché si appunta contro una affermazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, la quale an corché non condivisibile alla luce della giurispru- denza di questa Suprema Corte (Cass. 8 agosto 2002, n. 11987) resta superata dalle conclusioni tratte dall'esame concreto dalla fattispecie sottoposta al giudice di merito. E infatti la sentenza impugnata, dopo aver af- fermato, all'esito di un puntuale esame della vicen da processuale nella quale è rimasto coinvolto il 4 Tommselli, che nella specie la durata del processo era stata esorbitante rispetto alla sua ragionevole durata, afferma (pag. 6) che "oltre che la soffe- renza a livello personale e nell'ambito familiare e di vita, emergono infatti i profili di (caduta di) immagine e di decoro collegati al perdurante svol- gimento delle funzioni presidenziali di giudice pe- avvocati e imputati presumi-nale, a contatto con bilmente a conoscenza della vicenda penale in cui il magistrato si trovava coinvolto" e che "altra caduta di immagine va inevitabilmente collegata al ritardo nella progressione in carriera che la vi- cenda in questione ha determinato". Tali affermazioni, il cui fondamento viene de- sunto dalle circostanze emergenti dalla documenta- zione in atti, non hanno formato oggetto di specifi ca censura da parte dell'Amministrazione ricorrente e pertanto la dichiarazione che il danno non patri- moniale è conseguenza diretta della eccessiva dura- ta del processo e, in quanto tale, non implica la prova specifica del pregiudizio morale derivante dall'incertezza e dall'ansia circa l'esito del giu- dizio, va riguardata come mera considerazione di carattere generale ispirata dall'incertezza giuri- sprudenziale nelle prime applicazioni della legge 5 in questione, la cui effettiva portata resta supe- rata dal richiamo alle emergenze istruttorie che forniscono la prova, sia pur presuntiva, del danno morale in concreto sofferto dall'attore. Col secondo motivo viene denunciata la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, dello stesso codice e si sostiene che la sentenza impugna erroneamente avrebbe condannato l'Amministraziota ne alla rifusione delle spese giudiziali liquidate nella esorbitante misura di f. 6.645.800, senza con siderare il solo parziale accoglimento delle richie ste indennitarie dell'attore, la complessità della controversia e l'incertezza giurisprudenziale nelle prime applicazioni della legge n.89 del 2001, cir- costanze che avrebbero dovuto indurre ad una saggia compensazione delle spese giudiziali. La censura in esame è destituita di fondamento in ciascuna delle sue prospettazioni alternative. Per quanto attiene infatti alla dedotta esorbi tanza della liquidazione la censura è inammissibile per genericità poiché la determinazione degli ono- rari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito che è sindaca- bile in cassazione solo nel caso in cui l'interessa to alleghi il superamento dei limiti massimi della tariffa professionale specificando le voci in rela- zione alle quali ciò si sia verificato, specifica- zione di cui non è traccia nel ricorso dell'Ammini- strazione. Analoghe considerazioni valgono per la doglian za relativa alla mancata compensazione delle spese giudiziali poiché il giudice di merito che condanni il soccombente al pagamento delle spese giudiziali non è tenuto a esplicitare e giustificare le valuta zioni che lo hanno indotto a non esercitare il suo potere discrezionale di disporne la compensazione totale o parziale, potere che può essere soggetto al sindacato di legittimità nel solo caso in cui venga esercitato sulla base di una motivazione il- logica o contraddittoria. In conclusione, perciò, il ricorso non può tro vare accoglimento e deve essere respinto. La novità delle questioni sottoposte all'esame della Corte costituisce giusta causa di compensazio ne delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dispone la com- иraseel. Sa l pensazione delle spese giudiziali. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2002. л R.G.M. 6079/02 Mantelli Swadli IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Mg. Vitonia I Vitrome T IT E N IR E IO D N Z E IO A I R Z L T A L IS R O A G B IP E A R R D A A E U A T T Q T N E E E IA G S G R E E O T S A M 29 GEN. 2003