CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20454 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ON TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 15 gennaio 2026, dichiarava inammissibile l’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 3607/23 del Tribunale di Bari, formulata nell’atto di appello depositato il 2.5.2024 nell’interesse di RT Di IT. 1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Di IT, osservando che l’ordinanza era omessa e contraddittoria rispetto alla decisione di legittimità assunta da questa Corte in data 03.04.2025 e all’ordinanza del 23.09.2025 della Corte di appello di Bari;
infatti la Suprema Corte prima e la Corte di appello dopo avevano specificato che la precedente decisione di inammissibilità aveva riguardato solo ed esclusivamente l’istanza di rimessione in termini depositata in data 5 settembre 2024 e non anche l’istanza di rimessione in termini contenuta nell’atto di appello depositato in data 2 maggio 2024; l’istanza del settembre 2024 era stata ritenuta inammissibile per tardività, senza che si Penale Sent. Sez. 2 Num. 20454 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 05/05/2026 2 entrasse nel merito della questione, per cui non vi era stato alcun giudicato endoprocessuale, come ritenuto nell’ordinanza impugnata. Il difensore censura inoltre l’ordinanza nel punto cui afferma che, a prescindere dal giudicato, dovevano essere ribadite le valutazioni già espresse dalla IV sezione della Corte di appello di Bari in quanto aveva sorvolato sull’assenza di riscontro documentale del verbale del 26 aprile 2023, mancante agli atti, come denunciato dalla difesa, ed aveva ritenuto non dirimenti le argomentazioni difensive relative all’assenza di contatti tra il difensore nominato di ufficio ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. e l’imputato; erano poi stati trascurati la intervenuta remissione di querela, la intempestività della querela e la insussistenza della fattispecie di cui all’art. 646 cod. pen., visto che vi era stato soltanto un inadempimento di natura civilistica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1 Deve, in primo luogo, rilevarsi che la parte privata che richiede la restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza deve provare di non avere rispettato il termine "per caso fortuito o forza maggiore"; grava sull'istante l'onere di provare rigorosamente - mediante atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, dovuta, a cause esterne a lui non imputabili. Nel caso in esame, come già spiegato nella precedente ordinanza della Corte di appello di Bari, non si è verificato alcun errore che possa essere definito incolpevole, posto che il difensore di fiducia era presente all’udienza dell’8 febbraio 2023, che era stata rinviata al 26 aprile 2023; a prescindere dalla mancanza del verbale di quest’ultima udienza, l’errore (se vi è stato) sarebbe dovuto ad una errata comunicazione della data di udienza da parte del difensore di fiducia al suo assistito o da una errata percezione da parte del difensore stesso, che non può essere certo definito “incolpevole”; peraltro, appariva quanto meno singolare che venisse disposto un rinvio di udienza di oltre due anni, come rilevato dalla Corte di appello. È vero, pertanto, come affermato in ricorso, che non vi era stato alcun “giudicato” sulla questione, posto che la precedente decisione di questa Corte non era entrata assolutamente nel merito, limitandosi a rilevare la tardività dell’istanza di rimessione, ma l’istanza decisa dalla Corte di appello di Bari ed impugnata con il ricorso su cui si discute è infondata nel merito per le motivazioni sopra esposte. 3 2.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen;
con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente PP ON EL UT
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 15 gennaio 2026, dichiarava inammissibile l’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza n. 3607/23 del Tribunale di Bari, formulata nell’atto di appello depositato il 2.5.2024 nell’interesse di RT Di IT. 1.1 Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Di IT, osservando che l’ordinanza era omessa e contraddittoria rispetto alla decisione di legittimità assunta da questa Corte in data 03.04.2025 e all’ordinanza del 23.09.2025 della Corte di appello di Bari;
infatti la Suprema Corte prima e la Corte di appello dopo avevano specificato che la precedente decisione di inammissibilità aveva riguardato solo ed esclusivamente l’istanza di rimessione in termini depositata in data 5 settembre 2024 e non anche l’istanza di rimessione in termini contenuta nell’atto di appello depositato in data 2 maggio 2024; l’istanza del settembre 2024 era stata ritenuta inammissibile per tardività, senza che si Penale Sent. Sez. 2 Num. 20454 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 05/05/2026 2 entrasse nel merito della questione, per cui non vi era stato alcun giudicato endoprocessuale, come ritenuto nell’ordinanza impugnata. Il difensore censura inoltre l’ordinanza nel punto cui afferma che, a prescindere dal giudicato, dovevano essere ribadite le valutazioni già espresse dalla IV sezione della Corte di appello di Bari in quanto aveva sorvolato sull’assenza di riscontro documentale del verbale del 26 aprile 2023, mancante agli atti, come denunciato dalla difesa, ed aveva ritenuto non dirimenti le argomentazioni difensive relative all’assenza di contatti tra il difensore nominato di ufficio ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. e l’imputato; erano poi stati trascurati la intervenuta remissione di querela, la intempestività della querela e la insussistenza della fattispecie di cui all’art. 646 cod. pen., visto che vi era stato soltanto un inadempimento di natura civilistica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1 Deve, in primo luogo, rilevarsi che la parte privata che richiede la restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza deve provare di non avere rispettato il termine "per caso fortuito o forza maggiore"; grava sull'istante l'onere di provare rigorosamente - mediante atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, dovuta, a cause esterne a lui non imputabili. Nel caso in esame, come già spiegato nella precedente ordinanza della Corte di appello di Bari, non si è verificato alcun errore che possa essere definito incolpevole, posto che il difensore di fiducia era presente all’udienza dell’8 febbraio 2023, che era stata rinviata al 26 aprile 2023; a prescindere dalla mancanza del verbale di quest’ultima udienza, l’errore (se vi è stato) sarebbe dovuto ad una errata comunicazione della data di udienza da parte del difensore di fiducia al suo assistito o da una errata percezione da parte del difensore stesso, che non può essere certo definito “incolpevole”; peraltro, appariva quanto meno singolare che venisse disposto un rinvio di udienza di oltre due anni, come rilevato dalla Corte di appello. È vero, pertanto, come affermato in ricorso, che non vi era stato alcun “giudicato” sulla questione, posto che la precedente decisione di questa Corte non era entrata assolutamente nel merito, limitandosi a rilevare la tardività dell’istanza di rimessione, ma l’istanza decisa dalla Corte di appello di Bari ed impugnata con il ricorso su cui si discute è infondata nel merito per le motivazioni sopra esposte. 3 2.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen;
con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente PP ON EL UT