Sentenza 18 aprile 2000
Massime • 1
In tema di applicazione di misure cautelari in caso di evasione, se l'art. 3 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 ha dettato una norma derogatoria dell'art. 280 cod. proc. pen. e, quindi, la custodia in carcere può essere applicata indipendentemente dai limiti di pena da quest'ultima disposizione fissati, nessuna deroga ricorre in tema dei limiti edittali di pena previsti dall'art. 274, primo comma, cod. proc. pen., lett. b) e c) (come modificata dall'art. 3, della legge 8 agosto 1995, n. 332); limiti in ragione dei quali, rispettivamente, può essere disposta la misura cautelare sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni, e, quanto alla ipotesi del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, la misura cautelare può essere disposta solo se trattisi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2000, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI D'ASARO - Presidente - del 18/04/2000
1. Dott. LUIGI SANSONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - N. 1888
3. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUCIANO DI NOTO - Consigliere - N. 45768/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania.
avverso l'ordinanza in data 25 ottobre 1999 del Tribunale di Catania pronunciata nei confronti di EC NZ, n. a Paternò il 27.01.1975
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita in camera di consiglio la relazione del Cons. Dott. Luciano Di Noto.
Udito il Pubblico Ministero, Sost. Procuratore Generale Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Assente il difensore.
Osserva
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Catania rigettava l'appello proposto dal p.m. avverso l'ordinanza 1 settembre 1999 del g.i.p. in sede che riteneva non applicabile nel confronti di ME NZ, tratto in arresto per il delitto di cui all'art. 385 c.p., la misura coercitiva della custodia in carcere. E ciò per il chiaro dettato dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen che prevede, in caso di pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, che le misure di custodia cautelare possono essere disposte solo se trattasi di delitti per i quali e prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni. La deroga alle condizioni di applicabilità delle misure coercitive prevista dall'art. 3 della legge n. 202/91, infatti, deve considerarsi circoscritta all'art. 280 cod. proc. pen. e non si riverbera in alcun modo sull'art, 274 cod. proc. pen. Inoltre, anche in relazione al pericolo di fuga non risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 274 lett. b), cod. proc. pen. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania e denuncia violazione di legge.
Si sostiene nel ricorso che le modifiche apportate all'art. 274 cod. proc. pen. non impediscono l'applicazione della misura coercitiva personale in relazione al delitto di cui all'art. 385 c.p., dovendo la norma essere letta congiuntamente all'art. 280.
Ed invero l'esistenza di un rapporto di specialità della normativa in tema di evasione rispetto all'art. 280 cod. pro. pen. così come da ultimo modificato, deve estendersi anche alla previsione normativa dell'art. 274 cod, proc. pen., come modificato dall'art. 3) della legge 8.08.95 n. 332, proprio per il carattere di norma generale che quest'ultima assume e, in quanto tale, inidonea a derogare la norma speciale in tema di evasione. La possibilità di arresto, addirittura fuori flagranza, per il reato di evasione, stante la situazione di particolare evidenza probatoria, nonché la gravità intrinseca della condotta di reato, appare coerente con il sistema solo laddove si consenta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
Il ricorso è infondato.
È bene sottolineare che in tema di evasione, l'art. 3 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, consente di procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza delle persone che hanno posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 cod. pen., e consente di applicare nel loro confronti misure coercitive anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen., tuttavia tale norma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non e idonea a derogare alla nuova disposizione dell'art. 274, comma primo, lett. e), che prevede, in caso di pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, che le misure di custodia cautelare possano essere disposte solo se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni. Ne consegue, che in detta fattispecie, il provvedimento applicativo della misura custodiale non può essere legittimamente motivato con riferimento esclusivo al pericolo di reiterazione (sez. VI - 8.11.96, Viotti, rv 208660, - sez. VI - 11.04.96, P.M. c/ Frappampina, rv 205664). Nè deroga al dettato dell'art. 274, lett. b, che pur in presenza del concreto pericolo di fuga, ammette l'applicazione della misura cautelare "sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione".
Nel caso di specie i giudici del merito, nel rigettare l'appello proposto dal p.m. avverso l'ordinanza del g.i.p. che aveva negato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a ME NZ, tratto in arresto per il delitto di evasione, hanno fatto puntuale applicazione del principio sopra enunciato. In particolare, hanno escluso l'applicabilità della misura coercitiva richiesta dal p.m., in relazione alle esigenze di cui alla lettera c) dell'art. 274, cod. proc. pen., poiché la pena edittale massima prevista per la fattispecie di reato contestata è inferiore ad anni quattro di reclusione, - ed in relazione alle esigenze di cui all'art. 274, lett. b), anch'esse indicate dal p.m., in quanto la pena edittale massima prevista per la fattispecie di reato contestata non supera un anno di reclusione ed è quindi inferiore al limite normativo fissato in "una pena superiore a due anni di reclusione". Le considerazioni di ordine logico svolti dal pubblico ministero ricorrente, non trovano, peraltro, alcun conforto normativo. Essi si scontrano, infatti, con la chiara lettera e l'interpretazione logico sistematica delle norme in questione, considerato che l'art. 3 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n.203, nel consentire, per il delitto di evasione, l'arresto in flagranza e l'applicazione della misura cautelare, ha espressamente derogato all'art. 280, - mentre nessuna deroga è stata i limiti ivi introdotti, in tema di esigenze cautelari, dall'art. 3, commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1995, n. 332. Nè vale invocare i principi che regolano il c.d. diritto intertemporale per inferirne la illogicità della decisione impugnata, considerato che nella specie non si verte in tema di successione di leggi penali sostanziali ma processuali per le quali vige il principio "tempus regit actum".
Tanto meno emerge quell'asserita incoerenza del sistema, in conseguenza della mancata applicazione della misura della custodia in carcere per il reato di evasione, specie per le ipotesi di cui al commi 1^ e 3^ dell'art. 385 c.p., posto che le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. ben possono essere salvaguardate attraverso il tempestivo intervento del giudice sulla misura violata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2000