Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2000, n. 1888
CASS
Sentenza 18 aprile 2000

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In tema di applicazione di misure cautelari in caso di evasione, se l'art. 3 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 ha dettato una norma derogatoria dell'art. 280 cod. proc. pen. e, quindi, la custodia in carcere può essere applicata indipendentemente dai limiti di pena da quest'ultima disposizione fissati, nessuna deroga ricorre in tema dei limiti edittali di pena previsti dall'art. 274, primo comma, cod. proc. pen., lett. b) e c) (come modificata dall'art. 3, della legge 8 agosto 1995, n. 332); limiti in ragione dei quali, rispettivamente, può essere disposta la misura cautelare sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni, e, quanto alla ipotesi del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, la misura cautelare può essere disposta solo se trattisi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore a quattro anni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2000, n. 1888
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1888
    Data del deposito : 18 aprile 2000

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