Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2017, n. 25516
CASS
Sentenza 4 maggio 2017

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La persona offesa dal reato, anche se costituita parte civile, non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'art. 613, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui l'atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo mentre la deroga contenuta nella prima parte della medesima norma si riferisce esclusivamente all'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2017, n. 25516
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25516
    Data del deposito : 4 maggio 2017

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