Sentenza 6 agosto 2002
Massime • 1
Gli accordi collettivi nazionali per l'uniforme trattamento economico e normativo, nell'intero territorio nazionale, del personale sanitario a rapporto convenzionale, stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale) tra il Governo, le Regioni, l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria, pur conservando la natura sostanziale di fonte dell'autonomia collettiva, dettano una disciplina uniforme dei rapporti parasubordinati tra i professionisti e le unità sanitarie locali, che è stata assunta a parametro inderogabile nei rapporti da instaurare con i singoli professionisti, in particolare per quanto riguarda i presupposti di legittimazione per il conferimento degli incarichi e le cause di cessazione degli stessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2002, n. 11789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11789 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
UT IU
rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Lo Scrudato, con il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1 AGRIGENTO
in persona del direttore generale dott. Costantino Mustacchio, rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Iacono Manno, del Foro di GE, in virtù della deliberazione n. 4616 del 13 ottobre 2000, giusta procura speciale a margine del controricorso, domiciliato di ufficio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 00089/00 resa il 06.04.2000, R.G. nn. 00167 e 168/00, notificata il 25 settembre 2000.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Giovanni Iacono Manno per l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 GE;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, la Corte di Appello di Palermo, in riforma delle sentenze m. 1361 e 1362 entrambe del 21/22 dicembre 1999 della Corte di Appello di Palermo, con le quali erano state rigettate le opposizioni proposte dall'Azienda U.S.L. n. 1 di GE (in appresso solo Azienda) avverso i decreti ingiuntivi nn. 0473/98 e 18/98 del Pretore di GE, sezione distaccata di Casteltermini, emessi ad istanza di EP ZZ per corrispettivi di prestazioni specialistiche fisiochinesiterapiche dalla stessa eseguite nei mesi da febbraio a giugno 1998, rigettava le originarie domande della ZZ.
Osservava la Corte di Appello: l'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 40, ove letto in sintonia con il tessuto normativo in cui si innestava, non poteva non essere affrontato se non in considerazione della normativa di cui ai dd.pp.rr. 119 e 120 del 23 marzo 1998, che dettava differenti discipline per i rapporti con professionisti convenzionati con il SSN per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie e per quelli convenzionati per le prestazioni di fisiokinesiterapia;
sicché, i medici citati dalla predetta norma, che potevano trovarsi in condizioni di continuare ad erogare le prestazioni di fisioterapia non potevano giammai essere, come la ZZ, quelli che avevano formalizzato con gli enti erogatori un rapporto in regime di convenzionamento dopo la emanazione dei detti dd.pp.rr., ma solo quelli che tale operazione aveva fatto in vigenza del d.p.r. 16 maggio 1980, poi sostituito;
nel caso di specie, in realtà, non ricorrevano neanche le ulteriori condizioni della necessità di non interrompere l'erogazione delle prestazioni riabilitative e della carenza di medici fisiatri nell'isola; ne' poteva riconoscersi valore di autorizzazione alla lettera dell'Assessore Regionale alla Sanità, perché, fra l'altro, non proveniente da soggetto a tanto deputato (Azienda U.S.L.). Ricorre per cassazione ZZ EP affidandosi a tre motivi di censura.
L'Azienda si è costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso ZZ EP denunzia la violazione e l'errata applicazione dell'art. 3 della legge della Regione Sicilia 8 novembre 1989, n. 40, e dei dd.pp.rr. nn. 119/88 e
120/88. Lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto illegittime le prestazioni di fisioterapia previste dal d.p.r. n. 120/88, nonostante che la convenzione originariamente stipulata dalla dottoressa ZZ con la U.S.L. riguardasse tutte le prestazioni di ortopedia disciplinate dal d.p.r. n. 119/88. Il motivo è infondato.
La convenzione stipulata dalla dottoressa EP ZZ con l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 10 di GE (divenuta successivamente n. 1) prevedeva la possibilità di erogare agli assistiti tutte le prestazioni della branca di ortopedia e traumatologia previste dall'accordo nazionale reso esecutivo con d.p.r. 16 maggio 1980 e dalla legge n. 119 del 1988. È evidente, pertanto, che la dottoressa ZZ, in base alla convenzione, poteva erogare esclusivamente le prestazioni ortopediche e traumatologiche previste dal d.p.r n. 119 del 1988 e non aveva alcuna legittimazione a effettuare le prestazioni fisioterapiche previste dal d.p.r. n. 120 del 1988. D'altra parte non può dirsi che la dottoressa ZZ abbia ricevuto successivamente tale legittimazione dalla legge della Regione Sicilia 8 novembre 1988 n. 40. Difatti l'art. 3 della legge dispone testualmente che "in attesa dell'avvio operativo dei servizi di riabilitazione di cui alla legge regionale 28 marzo 1986 n. 16 e comunque, non oltre l'entrata in vigore della legge che approverà il piano sanitario regionale, in considerazione della grave carenza di medici fisiatri nell'isola, al fine di non interrompere l'erogazione delle prestazioni riabilitative i medici ortopedici possono continuare ad erogare le prestazioni di fisioterapia previste dal d.p.r. 23 marzo 1988 n. 120". Interpretata letteralmente, infatti, la norma prevede solo la facoltà di continuare a erogare le prestazioni e presuppone, pertanto, una precedente legittimazione ad effettuarle senza attribuirne di nuove. Si riferisce, quindi, ai medici ortopedici che avevano stipulato la convenzione antecedentemente ai dd.pp.rr. nn. 119 e 120 del 1988 e non successivamente come si era verificato per la dottoressa ZZ.
Nè può dirsi che la legittimazione della dottoressa ZZ possa desumersi dalla circolare n. 438/89 dell'Assessorato Regionale alla Sanità e neppure dall'atto assessoriale 6 febbraio 1996, in quanto si tratta non solo di atti contrari alle disposizioni degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale, ma anche assunti da organi a tanto non deputati, essendo legittimate, in materia di convenzioni ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, solo le UU.SS.LL..
Difatti, come ha già affermato questa Corte gli accordi collettivi nazionali previsti dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 sull'istituzione del servizio sanitario nazionale per la disciplina del personale convenzionato impiegato nell'assistenza medico generica e resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica, pur conservando la natura sostanziale di fonte dell'autonomia collettiva, dettano una disciplina uniforme dei rapporti parasubordinati tra i professionisti e le unità sanitarie locali. La disciplina è stata assunta a parametro inderogabile nei rapporti da instaurare con i singoli professionisti, in particolare per quanto riguarda i presupposti di legittimazione per il conferimento degli incarichi e le cause di cessazione degli stessi (Cass. S.U. 20.12.1993, n. 12595). Con il secondo motivo di ricorso ZZ EP denunzia la violazione dell'art. 8 del d.l. n. 502/91 e dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994. Lamenta che la Corte di Appello non abbia tenuto presente che in base all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 il regime delle convenzioni era stato definitivamente "congelato" alla data del 15 gennaio 1993; e che l'accreditamento, quindi, poteva essere chiesto dalla dottoressa ZZ esclusivamente per le prestazioni ortopediche traumatologiche che la stessa erogava a tale data e non per quelle di fisiochinesiterapia che la stessa aveva chiesto nel 1996.
L'esame di questo motivo deve essere considerato assorbito dalle osservazioni e argomentazioni già svolte a proposito del motivo precedente, con le quali si è conclusivamente affermata la estraneità della ZZ alla categoria dei medici autorizzati alle specifiche prestazioni di fisiochinesiterapia.
Con il terzo motivo di ricorso ZZ EP denunzia violazione dell'art. 2041 c.c. per non avere il giudice di appello comunque riconosciuto la sussistenza del credito azionato inizialmente per ingiunzione, ai sensi dell'invocata norma codicistica, per ingiustificato arricchimento dell'amministrazione in relazione alle prestazioni professionali erogate dalla ZZ nell'ambito dell'attività propria dell'Azienda resistente;
tali prestazioni ben potevano essere indennizzate in termini di parità con le somme di cui ai decreti ingiuntivi opposti.
Il motivo è fondato.
Premesso che la domanda sopra indicata ai sensi dell'art. 2041 c.c., invocata in titolazione, è stata regolarmente introdotta nelle prime difese articolate dalla ZZ, e la stessa risulta correttamente ripresa in grado di appello dalla stessa parte, ancorché vittoriosa per altri motivi in primo grado, non v'è dubbio che la Corte di Appello, una volta rigettata, in riforma della decisione appellata, la domanda principale per le medesime rivendicazioni, azionate con diversa causa petendi, ed accolte a tale ultimo titolo in primo grado, avrebbe dovuto esaminare la ulteriore, subordinata, come sopra proposta, non potendosi ritenere rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. La sentenza impugnata, che omette qualsiasi riferimento a detta domanda, merita la censura contro di essa opposta con il motivo di ricorso in esame, che, pertanto va accolto. Conseguentemente la sentenza, in relazione a detto terzo motivo di ricorso, va cassata, e la causa va rinviata ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Messina, il quale provvederà, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2002