Sentenza 25 novembre 2003
Massime • 1
In materia di intercettazioni telefoniche, le condizioni di validità delle operazioni vanno valutate con particolare rigore, perché esse sono commisurate alla natura eccezionale dei limiti apponibili ad un diritto personale di carattere inviolabile previsto dall'art. 13 Cost. qual è quello della libertà e segretezza delle comunicazioni, sicché il giudice deve fornire concreta dimostrazione del corretto uso del potere conferitogli tramite un'adeguata e specifica motivazione del provvedimento autorizzativo. Ne consegue che detto obbligo motivazionale non può ritenersi assolto con il ricorso a citazioni o perifrasi apodittiche del contenuto delle norme che disciplinano l'assunzione del mezzo probatorio, ne' con il mero richiamo del contenuto delle richieste inoltrate dagli organi investigativi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto l'inutilizzabilità, ai fini dell'emissione della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., dei risultati delle operazioni eseguite sulla base di un provvedimento autorizzativo emesso in base all'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la cui motivazione si limitava a recepire la richiesta formulata dal P.M. sulla base dei risultati delle investigazioni svolte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2003, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele Presidente del 25/11/2003
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore Consigliere SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo Consigliere N. 1909
Dott. COLLA Giorgio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo Consigliere N. 35793/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR PP UR, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza, in data 30.5.2003 del Tribunale di Lecce;
letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Ilario S. MARTELLA;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FEBBRARO PP, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Il Tribunale di Lecce, adito ex art. 309 c.p.p., con ordinanza del 30.5.2003, confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. dello stesso Tribunale, con provvedimento del 10.4.2003, nei confronti di AR PP UR, sottoposto ad indagini per il delitto di cui all'art. 416 bis, primo, quarto e ultimo co. c.p..
Con il proposto ricorso, il AR, a mezzo del suo difensore, deduce:
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata ordinanza ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 267 comma 1 c.p.p.. Violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 267 comma 1 e 271 comma 1 c.p.p..
Si eccepisce la mancanza di motivazione di detto provvedimento in ordine alla dedotta inosservanza, da parte del giudice per le indagini preliminari, dell'obbligo di motivazione sulla ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art 13 L. n. 203/9l al fine dell'autorizzazione dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni in procedimenti per reati di criminalità organizzata. Si richiama che nella richiesta di riesame era stata dedotta la natura meramente apparente della motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche sull'utenza n. 329- 4345123 intestata a SE PP, emesso dal giudice per le indagini preliminari di Lecce in data 22.02.2003, in considerazione della inconsistenza degli elementi investigativi posti a fondamento del provvedimento de quo, in particolare per la vaghezza da cui era caratterizzato il riferimento effettuato dal giudice emittente ad una conversazione intercorsa tra MA NI e un tal UR - che chiamava, appunto, dalla predetta utenza - della quale, non solo non era indicata la data, ma non veniva riportato, neppure succintamente, il contenuto.
Il Tribunale del riesame, pur essendo stato appositamente chiamato a pronunciarsi sul punto, non ha dato conto della "congruenza di merito" e della "idoneità dell'apparato giustificativo" del decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche, i cui risultati sono stati, poi, posti a fondamento di un'ordinanza coercitiva, pervenendo alla conclusione assiomatica che, nel caso di specie, "la motivazione del decreto in parola recepisce la richiesta formulata dal pubblico ministero che il giudice mostra di condividere attraverso la sua personale valutazione critica", ma senza, tuttavia, fornire alcuna indicazione degli indici rivelatori di tale autonomia di valutazione, ovvero dei dati cognitivi a dimostrazione che gli argomenti addotti nella richiesta del pubblico ministero fossero divenuti oggetto di un vaglio critico del giudice per le indagini preliminari, stante, peraltro, l'assoluta identità testuale dei motivi posti a base del decreto autorizzativo con quelli addotti a sostegno della richiesta del P.M.;
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 273 c.p.p., nonché ai sensi dell'alt. 292, 2 co., lett. c) bis s.c..
Si osserva che il panorama degli elementi indiziari definito nel provvedimento cautelare consta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CE AN e OM IO e dei risultati di talune intercettazioni telefoniche.
Alla relativa verifica non hanno proceduto ne' il G.I.P. che ha disposto la misura cautelare, ne' il Tribunale del riesame che ha apoditticamente ritenuto attendibili i dichiaranti e le relative propalazioni accusatorie, senza applicare i criteri prefissati dalla legge, così eludendo l'obbligo di motivazione in punto di verifica dell'attendibilità soggettiva dei chiamanti.
Si eccepisce, quindi, che l'ordinanza in questione risulta, altresì, affetta dal vizio di mancanza della motivazione ai sensi dell'art. 292, co. 2, lett. c) bis c.p.p., in quanto gli elementi cognitivi, dedotti dalla difesa nel procedimento di riesame, sono stati completamente obliterati nel discorso giustificativo dell'ordinanza confermativa del Tribunale di Lecce;
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione al combinato disposto degli artt. 274 e 275 comma 3 c.p.p., per avere il Tribunale del riesame, riguardo alla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari, ritenuto assiomaticamente che "esse fossero presunte ex art. 275 comma 3 c.p.p., essendo contestata l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91". Si osserva che l'ordinanza di riesame risulta affetta da carenza di motivazione anche in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, posto che la presunzione legale, in subiecta materia, non esonerava il giudice a quo dall'obbligo di esporre le ragioni per le quali venivano ritenuti irrilevanti i dati cognitivi addotti dalla difesa, con la richiesta di riesame, a sostegno dell'eccepita insussistenza delle esigenze cautelari.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 13 della legge 12.7.1991 n. 203, in tema di indagini relative a delitti di criminalità organizzata, sussistono deroghe rispetto alla disciplina ordinaria (ex art. 267, 1 co., c.p.p.) riguardo ai presupposti: l'autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche viene concessa, allorché le stesse appaiono "necessarie" ("non indispensabili"), in presenza di "sufficienti" (e non "gravi") indizi di reato, "per lo svolgimento" delle indagini (e non per "la prosecuzione").
Con specifico riferimento alla nozione di "criminalità organizzata", va osservato che in tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni disposte a norma del richiamato art. 13 L. n. 203 del 1991, tale nozione deve essere intesa con riguardo alle finalità di siffatta organizzazione, che tende a far rientrare nel suo ambito applicativo le attività criminose più diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti i quali, per la commissione di reati, abbiano costituito un apparato organizzativo.
Nella fattispecie, sia nella richiesta del P.M., sia nel decreto autorizzativo del G.I.P. del 22.2.2003, si ha che gli elementi investigativi, giustificativi del provvedimento stesso (segnalazione da parte della Squadra Mobile di Lecce con cui si comunicava che dal servizio di intercettazione telefonica a carico di MA NI, moglie del latitante RF, era stata intercettata una conversazione con tale UR, conservazione dal cui contenuto era dato desumere che il "UR" si interessava di curare - in modo illecito - gli aspetti giudiziali della vicenda, talché si autorizzava l'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni sull'utenza cellulare in uso al "UR" medesimo), mentre da un lato non appaiono sufficientemente idonei, in punto di motivazione, a configurare la sufficienza degli indizi del reato (art. 416 bis c.p.) sulla cui ricorrenza il decreto è stato emesso, dall'altro si riscontra una motivazione "per relationem" da parte del G.I.P. e che si risolve nel recepire la richiesta, così come formulata dal P.M., sulla base dei risultati delle investigazioni svolte e di cui dianzi si è detto.
L'inadeguatezza logica di tale provvedimento è stata difensivamente portata alla cognizione del giudice di merito che l'ha disattesa, omettendo, tuttavia, di dar conto, come lamentato dallo stesso ricorrente, della "congruenza di merito" della "idoneità dell'apparato giustificativo", del decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche.
Va, in proposito, tenuto presente che in materia di intercettazioni telefoniche, le condizioni di validità delle operazioni vanno valutate con particolare rigore, poiché esse sono commisurate a un diritto personale di carattere inviolabile previsto dall'art. 13 Cost., qual è quello "della libertà e della segretezza delle comunicazioni, sicché il giudice deve fornire concreta dimostrazione del corretto uso del potere conferitogli tramite un'adeguata e specifica motivazione del provvedimento autorizzativo. Ne consegue che detto obbligo motivazionale non può ritenersi assolto con il ricorso a citazioni o perifrasi apodittiche del contenuto delle norme che disciplinano l'assunzione del mezzo probatorio, ne' con il mero richiamo del contenuto delle richieste inoltrate dagli organi investigativi (cfr.: Cass., Sez. 3^, 3.10.1997, Shabani). Rileva, pertanto, il Collegio che il Tribunale non ha dato ragione, in modo logico ed adeguato, della ritenuta qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato quale presupposto indiziario della misura applicata, nonché delle esigenze cautelari ravvisate, neppure risultando all'uopo appaganti le dichiarazioni dei collaboranti OM e CE, non idoneamente supportate dai necessari riscontri oggettivi attestanti l'inserimento del AR in una logica associativa nell'ambito della consorteria criminale denominata "Sacra Corona Unita".
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94-I/ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale
di Lecce.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004