Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2003, n. 727
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Sentenza 25 novembre 2003

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In materia di intercettazioni telefoniche, le condizioni di validità delle operazioni vanno valutate con particolare rigore, perché esse sono commisurate alla natura eccezionale dei limiti apponibili ad un diritto personale di carattere inviolabile previsto dall'art. 13 Cost. qual è quello della libertà e segretezza delle comunicazioni, sicché il giudice deve fornire concreta dimostrazione del corretto uso del potere conferitogli tramite un'adeguata e specifica motivazione del provvedimento autorizzativo. Ne consegue che detto obbligo motivazionale non può ritenersi assolto con il ricorso a citazioni o perifrasi apodittiche del contenuto delle norme che disciplinano l'assunzione del mezzo probatorio, ne' con il mero richiamo del contenuto delle richieste inoltrate dagli organi investigativi. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto l'inutilizzabilità, ai fini dell'emissione della misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., dei risultati delle operazioni eseguite sulla base di un provvedimento autorizzativo emesso in base all'art. 13 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la cui motivazione si limitava a recepire la richiesta formulata dal P.M. sulla base dei risultati delle investigazioni svolte).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/11/2003, n. 727
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 727
    Data del deposito : 25 novembre 2003

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