Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
Nella decisione della controversia avente ad oggetto il ripristino della pensione di invalidità, liquidata in base alle disposizioni esistenti nell'ordinamento prima dell'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222 e poi soppressa, il giudice, qualora intenda provvedere, in totale accoglimento della domanda, al ripristino della pensione, senza soluzione di continuità, fin dall'epoca della soppressione, deve accertare, anche d'ufficio, l'esistenza del requisito contributivo cosiddetto relativo (attinente, cioè, all'ultimo quinquennio prima della presentazione della domanda di pensione in sede amministrativa), prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del periodo quinquennale nel quale debbono essere conteggiati i contributi, il giorno nel quale è stata presentata l'originaria domanda di pensione in sede amministrativa, con la conseguente applicazione della disciplina allora vigente (art. 9, n. 2 lett. b), R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'art. 2 legge 4 aprile 1952 n. 218); qualora, viceversa, in relazione alla medesima controversia, si profili l'accoglimento parziale della domanda, con il riconoscimento, ai sensi degli art. 1, 2 e 12, primo comma, legge n. 222 del 1984 (nel frattempo entrata in vigore) e 149 disp. att. cod. proc. civ., del diritto dell'interessato a conseguire la pensione di inabilità o l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza successiva all'epoca della soppressione, il giudice deve controllare, anche d'ufficio, l'esistenza del suddetto requisito contributivo "relativo" prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del quinquennio nel quale devono conteggiarsi i contributi, il giorno nel quale è stata presentata in sede amministrativa la domanda diretta al ripristino della pensione, con la conseguente applicazione, quanto al computo del periodo minimo di contribuzione nel quinquennio, dell'art. 4, secondo comma, della predetta legge n. 222 del 1984, ove la domanda di ripristino sia stata presentata dopo l'entrata in vigore di tale legge (ovvero prendendo come termine di riferimento il giorno in cui si è maturato il suddetto requisito nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, ex art. 18 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2001, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di Sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Rel. Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 7320/98 proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Giorgio Starnoni e Mario Passaro per procura speciale in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
Di CC NN, elett.te dom.ta in Roma, Via Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio dell'Avv. Domenico Concetti, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.
- Resistente con procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Avezzano n. 671 dell'11.12.1996 (R.G. n. 71/89). Sentita nella pubblica udienza del 17.11.2000 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito l'Avv. Domenico Concetti per la resistente;
udito il P.M., nella persona del Dott. Vincenzo Maccarone, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità della prima censura dell'unico motivo del ricorso e per il rigetto della seconda censura. Svolgimento del processo
Con ricorso del 4 agosto 1986 NN Di CC conveniva davanti al Pretore del lavoro di Avezzano l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed esponeva che con decorrenza dal 24 novembre 1983 l'ente previdenziale le aveva revocato la pensione di invalidità (che le era stata riconosciuta a far data dal 1^ aprile 1973) e che erano stati respinti i ricorsi da lei presentati, prima. al Comitato provinciale e, poi, al comitato di vigilanza. La ricorrente chiedeva che, dichiarato il suo diritto al ripristino della pensione, l'ente convenuto fosse condannato a pagarle i ratei arretrati. Costituitosi in giudizio, l'Istituto previdenziale contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 9 luglio 1988 il Pretore rigettava il ricorso, in base al rilievo che, essendo intervenuto un miglioramento nello stato di salute della ricorrente, non sussistevano nemmeno le condizioni per l'erogazione della pensione di inabilità o per l'assegno di invalidità. Questa pronuncia, impugnata dalla Di CC, veniva parzialmente riformata dal Tribunale di Avezzano, il quale, rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza dell'11 dicembre 1996 dichiarava che l'assicurata aveva diritto di ottenere l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal lo ottobre 1993 e condannava l'INPS a corrispondere. alla medesima i ratei già maturati, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Il Tribunale preliminarmente rilevava che nel giudizio di primo grado il contraddittorio fra le parti si era svolto anche riguardo all'eventuale superamento della soglia legale di invalidità in epoca successiva alla revoca dell'originaria pensione e, inoltre, che nella domanda di ripristino della prestazione si doveva considerare compresa, tenuto anche conto della norma di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., la domanda di corresponsione dell'assegno di invalidità. Nel merito, poi, il giudice dell'appello osservava che il consulente tecnico nominato nel giudizio di secondo grado aveva accertato che la capacità di lavoro della Di CC, per il sopraggiungere di varie infermità, si era ridotta a meno di un terzo nel mese di settembre 1993.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, che ha dedotto un unico, complesso motivo.
La Di CC ha depositato la procura speciale alla lite rilasciata al difensore.
Il ricorso è stato rimesso dal Primo Presidente della Corte alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., per la composizione di un contrasto sorto all'interno della Sezione Lavoro della Corte medesima nella interpretazione della disciplina inerente al requisito contributivo, necessario, insieme con gli altri elementi previsti dalla legge, per conseguire le prestazioni collegate allo stato di invalidità nell'ambito dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Motivi della decisione
I. Con l'unico motivo dell'impugnazione l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 10 l. 12 giugno 1984 n. 222, in relazione agli artt. 112, 113 c.p.c. e 149 disp. att. c.p.c., oltre al vizio di omessa motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.), e deduce due distinte censure, che appare opportuno esaminare separatamente.
Con la prima di tali censure sostiene che il Tribunale, nel riconoscere alla Di CC il diritto di ottenere l'assegno di invalidità con decorrenza dal mese di ottobre 1993, ha accolto "immotivatamente" una domanda che non era stata proposta dalla parte, dato che quest'ultima, con l'originaria domanda - dedotta quando era già entrata in vigore la legge n. 222 del 1984 - aveva solamente chiesto il ripristino della pensione di invalidità che le era stata soppressa, con una chiara delimitazione del petitum, senza formulare una domanda subordinata rivolta al godimento dell'assegno e all'attribuzione, quindi, di un diritto diverso.
Questa censura è inammissibile.
Come è stato esposto in narrativa, la decisione emessa dal giudice di appello su questo punto della causa è stata basata su due distinte ed autonome ragioni, ciascuna delle quali idonea a sorreggerla.
Il Tribunale di Avezzano ha, innanzi tutto, osservato che nel giudizio di primo grado il contraddittorio fra le parti si era svolto, oltre che sulla originaria domanda proposta con il ricorso introduttivo, anche "in ragione della formulazione dei quesiti peritali, mai contestati, in ordine all'eventuale superamento della soglia legale di invalidità da parte della Di CC in epoca successiva alla revoca"; e, in secondo luogo, ha rilevato che la domanda di corresponsione dell'assegno di invalidità si doveva considerare, attesi gli aggravamenti intervenuti in corso di causa e ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., "ricompresa nella più ampia richiesta di ripristino della pensione d'invalidità". Ora, poiché il ricorrente, come risulta da quanto sopra è stato esposto, si è limitato ad investire con l'impugnazione soltanto la seconda di tali ragioni, la mancata deduzione di idonei rilievi critici anche sull'altra rende inammissibile la censura dedotta per carenza di interesse: il suo eventuale accoglimento, infatti, non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata (quella relativa alla avvenuta accettazione del contraddittorio), sulla quale la decisione impugnata resterebbe pur sempre fondata, essendo la stessa da sola sufficiente, giuridicamente e logicamente, a giustificarla (cfr., fra le tante sentenze, da ultimo Cass. 22 giugno 2000 n. 8517, Cass. 10 maggio 2000 n. 6023, e Cass. 23 luglio 1999 n. 7948). II. Con la seconda censura afferma il ricorrente che il Tribunale, avendo riconosciuto alla Di CC il diritto previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e avendole, quindi, attribuito l'assegno di invalidità, avrebbe dovuto verificare, in capo alla medesima Di CC, l'esistenza del requisito contributivo non già in base alle vecchie disposizioni di legge, ma ai sensi dell'art. 4 della nuova legge. Aggiunge l'Istituto previdenziale che, a ragionare come ha fatto il giudice dell'appello, si finirebbe con il sancire l'ultrattività della vecchia normativa solo in virtù di quanto è previsto da una norma processuale, quella contenuta nell'art. 149 disp. att. c.p.c., senza considerare che l'art. 10 della suddetta legge n. 222 del 1984 detta una disciplina transitoria relativamente al passaggio dal vecchio al nuovo regime.
Questa censura, oltre ad essere ammissibile in rito, è pure fondata, nel merito, nei termini che sa ranno indicati.
III. Come è necessario preliminarmente precisare al fine di ritenere l'ammissibilità della censura, la questione che deve essere decisa in questo giudizio di legittimità deriva solo indirettamente dalla pronuncia emessa dal giudice di appello.
Quest'ultimo, nel liquidare all'assicurata, ai sensi degli artt. 1 e 12, primo comma, l. 12 giugno 1984 n. 222 e dell'art. 149 disp. att. c.p.c., l'assegno ordinario di invalidità, ha implicitamente accertato - pur non avendo svolto alcuna esplicita argomentazione al riguardo - che sussistevano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie discussa in giudizio - necessari, quindi, per l'erogazione della prestazione previdenziale - ivi compreso il requisito contributivo c.d. relativo (cfr., in ordine all'implicito accertamento d'ufficio di tale requisito, Cass. Sez. Un. 2 giugno 1988 n. 3771, in motivazione). La censura ora dedotta dall'INPS, pertanto, può essere esaminata nel merito, dato che sulla questione oggetto dell'implicita pronuncia resa dal Tribunale, attesa la decisione di rigetto della domanda della Di CC emanata dal primo giudice, non si era formata alcuna preclusione.
IV. La prestazione previdenziale, che deve essere elargita dall'INPS in caso di evento che riduca la capacità (di guadagno in base alle disposizioni di legge che in precedenza regolavano la materia e, ora, di lavoro) dei prestatori d'opera aventi diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è subordinata, come è stato ripetutamente sostenuto da questa Cortè, all'esistenza di determinate condizioni (rectius, per evitare inutili fraintendimenti, requisiti: cfr., in proposito, Cass. Sez. Un. 2 giugno 1988 n. 3771, sopra indicata, che ha definito condizione di erogabilità della prestazione solamente l'elemento collegato al reddito) È, in particolare, richiesta l'esistenza oltre che dei requisiti assicurativo e sanitario del requisito di attualità contributiva, detto anche requisito contributivo relativo perché lo stesso attiene - ed è, per questo, "relativo" - al quinquennio che precede la presentazione della domanda di pensione in sede amministrativa. Prima dell'entrata in vigore della l. 12 giugno 1984 n. 222 la disciplina concernente tale requisito era contenuta nel r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, il cui art. 9, n. 2, risultante dalla modifica allo stesso apportata dall'art. 2 l. 4 aprile 1952 n. 218, stabiliva che, in caso di riconoscimento dello stato di invalidità (oltre la soglia minima prevista dalla legge), lo stesso era necessario per la nascita del "diritto alla pensione ... a qualunque età". In particolare, dalla lettera a) del suddetto n. 2 era stato previsto che gli interessati potessero ottenere la pensione quando fossero "trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione" e risultassero versati o accreditati a loro favore i contributi previdenziali, il cui numero variava a seconda che si trattasse di contributi mensili, o settimanali, o annui, o giornalieri (c.d. requisito assicurativo o contributivo assoluto);
inoltre, dalla lettera b) - la sola che deve essere presa in esame, ai fini della decisione della presente controversia, perché inerente al c.d. requisito contributivo relativo - era stato disposto che il diritto alla prestazione previdenziale potesse essere conseguito qualora fossero stati raccolti, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, "almeno 12 contributi mensili ... ovvero 52 settimanali ... ovvero 1 contributo annuo ... ovvero 156 contributi giornalieri ... per gli uomini ... ovvero 104 contributi giornalieri ... per le donne e i giovani".
Queste disposizioni sono state in seguito parzialmente modificate dalla l. 12 giugno 1984 n. 222, co n la quale è stata attuata la "revisione della disciplina della invalidità pensionabile". Con la nuova legge, mentre sono state tenute ferme, in base all'art. 4, primo comma, le norme relative al requisito assicurativo o contributivo assoluto (contenute, come si è detto, nella lettera a) del suddetto n. 2 dell'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 sub art. 2 l. 4 aprile 1952 n. 218), è stata dettata una disciplina parzialmente diversa in ordine al requisito contributivo relativo previsto dalla lettera b), dal momento che i contributi attinenti al quinquennio precedente la domanda di pensione sono stati elevati, per i lavoratori subordinati, "a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali" (secondo comma); col che, come è stato rilevato in dottrina, ora si richiede, in relazione agli ultimi cinque anni antecedenti la domanda di pensione, un periodo di contribuzione minimo di tre anni e non di un anno.
V. Facendo leva sulla nuova disposizione concernente il requisito contributivo c.d. relativo (l'art. 4, secondo comma, della legge n. 222 del 1984), l'INPS dunque sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto compiere il necessario accertamento, in ordine a tale requisito, in maniera più rigorosa, ancorando l'indagine, da effettuarsi a ritroso, nel giorno del riconoscimento della prestazione previdenziale attribuita alla Di cicco assegno ordinario di invalidità), per escluderne, poi, come deve intendersi, l'esistenza. In questi termini, l'assunto dell'Istituto riflette un principio di diritto enunciato da questa Corte in due recenti sentenze, nelle quali è stata espressa una tesi in contrasto con quanto era stato in plurime occasioni affermato in base ad un orientamento ormai radicato (v. i successivi punti VIII e IX).
Nella prima di tali sentenze è stato asserito che, nella controversia promossa contro l'INPS per conseguire il ripristino della pensione di invalidità erogata secondo le disposizioni che disciplinavano la materia prima dell'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, qualora non, sussistano le condizioni sanitarie per l'attribuzione della originaria prestazione poi soppressa, ma, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., all'assicurato possa essere riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità, il requisito contributivo deve essere valutato "in relazione al tempo dell'accertamento della ricorrenza del requisito socio-sanitario ... posto che, in seguito alla riforma del 1984, le disposizioni in tema di requisito contributivo (tre anni nell'ultimo quinquennio) riguardano le domande successive alla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 222 del 1984" (Cass. 28 settembre 1998 n. 9684). Nella seconda sentenza, nella quale è stata richiamata la pronuncia da ultimo indicata, è stato sostenuto che, una volta accertato che nel caso sottoposto all'esame della Corte l'assicurato aveva diritto di ottenere la pensione di inabilità, a decorrere dal 1^ luglio 1990, in luogo di quella di invalidità già riconosciutagli nella vigenza della vecchia disciplina e poi soppressa, la sentenza impugnata doveva essere cassata, dato che il giudice di appello non aveva appurato se per la prestazione in concreto attribuita "sussistessero i (più rigorosi) requisiti contributivi" (Cass. 16 giugno 2000 n. 8102). VI. Poiché il giudice, nell'esame della fattispecie sottoposta al suo giudizio, deve applicare le norme del diritto positivo esistenti nell'ordinamento, non può essere condivisa, non trovando riscontro nella normativa che regola la materia, la tesi espressa nelle due sentenze or ora indicate (e in questo giudizio pure invocata dall'INPS nonché in passato auspicata, peraltro soltanto de Jure condendo, da un'autorevole dottrina). Nell'ordinamento giuridico previdenziale attualmente vigente, infatti, non esiste alcuna disposizione di legge dalla quale si possa ricavare che, ai fini del l'accertamento inerente al requisito contributivo c.d. relativo, debba essere preso come termine di riferimento il giorno della liquidazione della prestazione previdenziale.
Va al riguardo rilevato che la materia, per quanto concerne l'individuazione del termine, ai fini del computo, a ritroso, del quinquennio, continua ad essere disciplinata dall'art. 9, n. 2, del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 sub art. 2 l. 4 aprile 1952 n. 218
(sopra esaminato nel punto IV), secondo cui i contributi, nel numero indicato, debbono sussistere "nel quinquennio precedente la domanda di pensione" (v. la norma modificatrice inserita nel suddetto art. 2 della legge n. 218 del 1952, che ha solo mutato la dizione, ma non la sostanza, della norma originaria contenuta nel r.d.l. del 1939). Questa disposizione, pur essendo stata introdotta nell'ordinamento previdenziale oltre sessant'anni fa, non è stata, successivamente, mai sostituita ne' modificata, dal momento che la modificazione, poi effettuata mediante l'art. 4, secondo comma, della legge n. 222 del 1984, ha riguardato, come si è detto (v. ancora una volta il precedente punto IV), solamente la seconda parte della lettera b) del n. 2 inerente al numero dei contributi, ma non ha toccato la prima parte, contenente la locuzione "nel quinquennio precedente la domanda di pensione".
La norma in questione, pertanto, deve considerarsi tuttora vigente anche dopo l'entrata in vigore della normativa emanata in epoca successiva a revisione della materia, sia perché nell'ordinamento non si rinviene alcuna disposizione di contenuto contrario alla stessa, sia perché l'art. 12, secondo comma, della legge n. 222 del 1984 testualmente stabilisce che, "ove non espressamente previsto,
per le prestazioni liquidate ai sensi della presente legge valgono le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse fanno capo". Pertanto, a parte quanto si dirà nel successivo punto XI, il contrasto su questo particolare aspetto della questione, determinato dalle due sentenze sopra indicate (Cass. 28 settembre 1998 n. 9684 e Cass. 16 giugno 2000 n. 8102) rispetto al precedente indirizzo giurisprudenziale (in relazione al quale cfr., in particolare, Cass. 16 novembre 1987 n. 8407 e Cass. 16 aprile 1988 n. 3013), deve essere risolto a favore del vecchio orientamento, nel senso che il termine, ai fini del computo a ritroso del quinquennio, deve essere individuato nel giorno della presentazione della domanda in sede amministrativa e non già nel giorno di riconoscimento della prestazione.
Questa tesi trova conferma in due disposizioni di legge, entrambe vigenti nell'ordinamento previdenziale, che dimostrano appunto come il legislatore abbia sempre assegnato una particolare rilevanza al giorno in cui viene presentata, in sede amministrativa, la domanda avente per oggetto la prestazione previdenziale (cfr., per le considerazioni che seguono, soprattutto Cass. 7 febbraio 1990 n. 849). La prima norma è quella inserita nell'art. 18 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, con la quale è stabilito - con una espressione letterale della cui chiarezza non è il caso di dubitare - che la pensione di invalidità, oltre a quella di vecchiaia, decorre "dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda", aggiungendo "sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti". Su quest'ultima disposizione è stato operato un intervento dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza 27 giugno 1989 n. 355, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui esclude che il requisito contributivo, necessario per il conseguimento del diritto, possa essere perfezionato anche nel corso del successivo procedimento amministrativo e giudiziario e, quindi, anche successivamente, con la conseguenza che, in questo caso, la pensione decorre dal primo giorno del mese che segue quello in cui si è perfezionato il requisito.
La seconda norma è quella contenuta nell'art. 11 della l. 12 giugno 1984 n. 222 (operante, a dire il vero, "a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge" con la quale è stato disposto che l'assicurato, che abbia presentato una domanda diretta ad ottenere una prestazione collegata ad uno stato di invalidità (o abbia in corso il relativo procedimento), non può presentare un'altra domanda avente per oggetto la medesima prestazione "fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato".
VII. A conclusione dei rilievi fin qui svolti e in conformità a quanto è stato sostenuto in una sentenza emanata dalla Sezione Lavoro della Corte (Cass. 20 marzo 1992 n. 3496) si deve affermare che, qualora la decorrenza della prestazione previdenziale venga stabilita in un momento successivo a quello in cui la pensione di invalidità è stata soppressa - per essere sorta una diversa infermità o per essersi verificato un aggravamento delle infermità già esistenti nel corso del procedimento giudiziario, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - per escludere che il requisito contributivo c.d. relativo possa essere accertato anche in relazione ad un tempo diverso da quello della presentazione della domanda è sufficiente il rilievo che la legge non ha mai stabilito alcun collegamento fra la verifica in questione e la data di decorrenza dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità. VIII. Come peraltro va rilevato, all'interno della Sezione Lavoro della Corte in precedenza era sorto, nella medesima materia, un altro contrasto, diverso da quello già esaminato.
All'interno dell'indirizzo sopra riferito, in base al quale era stato ritenuto che per valutare il requisito contributivo c.d. relativo si dovesse tenere conto della domanda amministrativa, era sorta questione se - a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dalla legge 12 giugno 1984 n. 222 e in caso di riconoscimento giudiziale, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., di un diritto non identico a quello soppresso (attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità in luogo della pensione di invalidità) - dovesse aversi riguardo o alla originaria domanda (con la quale l'assicurato aveva chiesto all'ente previdenziale la pensione di invalidità) o a quella, successiva al provvedimento di soppressione, concernente il ripristino della prestazione.
Da un lato, secondo un primo orientamento risultante da una pluralità di sentenze succedutesi nell'arco di oltre dieci anni, era stato affermato che, nel giudizio avente per oggetto il ripristino della pensione di invalidità, poi revocata nella vigenza sia della vecchia che della nuova disciplina introdotta con la l. 12 giugno 1984 n. 222, il giudice, in presenza di una infermità o di un aggravamento successivi alla revoca e valutabili ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ai fini dell'accertamento dell'esistenza del requisito contributivo deve applicare non già le disposizioni contenute nell'art. 4, secondo comma, della medesima legge n. 222 del 1984 e vigenti al tempo della presentazione della domanda di ripristino, ma le norme esistenti al tempo della presentazione dell'originaria domanda della pensione di invalidità poi revocata (cfr., fra le altre, Cass. 16 aprile 1988 n. 3013, Cass. 5 maggio 1989 n. 2126, Cass. 7 febbraio 1990 n. 849, Cass. 5 febbraio 1991 n. 1099, Cass. 24 giugno 1991 n. 7103, Cass. 16 novembre 1991 n. 12285, Cass. 17 febbraio 1992 n. 1930, Cass. 28 marzo 1992 n. 3842, Cass. 7 aprile 1993 n. 4163, Cass. 18 marzo 1995 n. 3171, Cass. 6 giugno 1998 n. 5599 e, da ultimo, Cass. 16 febbraio 2000 n. 1730). Dall'altro lato, da parte di un'unica sentenza, era stato viceversa asserito che, nell'ipotesi di cui si discute, l'attribuzione del diritto ad una prestazione previdenziale diversa da quella originariamente riconosciuta e poi soppressa, nel caso di nuovo superamento della soglia di invalidità in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222, presuppone la maturazione del requisito contributivo nel quinquennio antecedente la domanda amministrativa avente per oggetto il ripristino della pensione, non essendo sufficiente il requisito in base al quale era stato originariamente riconosciuto il diritto (Cass. 5 giugno 1992 n. 6921). IX. Il primo e prevalente indirizzo è stato fondato, oltre che sulle disposizioni di legge indicate nel punto VI, sulle seguenti considerazioni.
IX.1. È stata richiamata la disposizione contenuta nell'art. 149 disp. att. c.p.c., la quale, come è stato più volte rilevato,
dispone che il giudice, nelle controversie aventi per oggetto l'invalidità pensionabile, deve valutare qualsiasi aggravamento dell'infermità o ogni nuova malattia che siano sopravvenuti nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario. Poiché questa norma trova applicazione non solo nei giudizi promossi dagli assicurati per ottenere, per la prima volta la prestazione previdenziale collegata all'invalidità, ma anche nelle controversie aventi per oggetto il ripristino della prestazione in caso di soppressione (v. in tal senso, fra le tante sentenze, Cass. Sez. Un. 25 settembre 1991 n. 10033), se ne è dedotto che la previsione di legge che permette l'erogazione della prestazione a distanza di tempo (anche notevole) dal giorno in cui è stata presentata la domanda amministrativa - indica l'intento del legislatore di considerare tale domanda come un punto di riferimento certo per la verifica dei requisiti richiesti dalla legge e, soprattutto, di quello contributivo.
IX.2. È stato tratto argomento dalle disposizioni contenute negli artt. 1, commi sesto e decimo, e 4, quarto comma, della legge n. 222 del 1984, che consentono all'interessato di considerare utili, ai fini della erogazione delle prestazioni previdenziali di invalidità e di vecchiaia, i periodi di godimento dell'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità.
IX.3. È stato sostenuto che gli artt. 4 e 10 della legge n. 222 del 1984 (il secondo contenente una norma di diritto transitorio)
prevedono che i nuovi e più rigorosi parametri inerenti al requisito contributivo c.d. relativo debbono sussistere - a parte quanto è previsto dall'art. 18 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 27 giugno 1989 (v. il precedente, punto VI) - nel giorno in cui è presentata la domanda amministrativa per ottenere l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità e da questo rilievo viene tratta la conseguenza che, qualora si controverta sul ripristino di una pensione assoggettata al provvedimento di soppressione, per la verifica del suddetto requisito deve aversi riguardo all'epoca della presentazione dell'originaria domanda di pensione. IX.4. È stato richiamato quell'indirizzo, ormai consolidato, in base al quale si afferma che il provvedimento, con il quale l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o il giudice riconoscono la prestazione previdenziale, costituisce un atto di semplice certazione, in quanto contiene la verifica di uno stato di invalidità in relazione al quale l'ordinamento attribuisce all'interessato un determinato diritto. E poiché è opinione corrente che tale principio si attaglia anche al caso di aggravamento o di nuova malattia sopravvenuti in un giudizio avente per oggetto il ripristino della prestazione precedentemente revocata, il relativo accertamento non può che essere correlato, quanto all'esistenza del requisito contributivo, alla iniziale domanda amministrativa, dato che lo stesso si basa su quella medesima originaria invalidità. IX.5. È stato pure osservato che, in base alla vecchia normativa (art. 10, secondo comma, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636), la pensione di invalidità poteva essere soppressa in caso di recupero della capacità di guadagno del pensionato (c.d. revoca della pensione, come impropriamente l'istituto veniva definito), mentre ora l'art. 9 della l. 12 giugno 1984 n. 222 - la cui rubrica parla di "revisione"
dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità - dispone che il titolare delle prestazioni previdenziali riconosciute dalla legge può essere sottoposto ad accertamenti sanitari allo scopo di pervenire alla suddetta revisione "nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto". E, poiché l'ottavo comma del medesimo art. 9 consente all'interessato di chiedere "la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione in caso di aggravamento delle infermità", da quest'ultima norma si argomenta che il legislatore, il quale non a caso ha utilizzato il termine "revisione", non può non avere voluto che il requisito contributivo sia individuato non già con riferimento alla data della chiesta revisione, bensì all'epoca dell'originario riconoscimento della prestazione, in tal modo intendendo suffragare una prassi che si era andata consolidando in base alla vecchia disciplina.
IX.
6. Si conclude, a compendio di tutti gli argomenti utilizzati - e tale conclusione viene formulata alla stregua della enunciazione del relativo principio di diritto - che, qualora il giudizio avente per oggetto la domanda diretta al ripristino della pensione di invalidità, soppressa dall'INPS, si svolga dopo l'entrata in vigore della l. 12 giugno 1984 n. 222, il giudice, in presenza di un aggravamento delle infermità gia esistenti o del sopraggiungere di una nuova infermità nel corso del medesimo giudizio, può riconoscere all'assicurato, nella constatata esistenza di uno stato invalidante previsto dalla nuova disciplina, il diritto all'assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità, senza che a tal fine - atteso che la vicenda del diritto alla prestazione previdenziale va considerata come unica anche quando si susseguono le fasi della sospensione, della rettifica o della revoca - debba farsi applicazione delle disposizioni in tema di requisiti contributivi dettate dall'art. 4 della suddetta legge n. 222 del 1984, le quali, nell'introdurre il diverso e più oneroso requisito contributivo relativo a tre anni nell'ultimo quinquennio (anziché a un anno, come in precedenza stabilito), riguardano le domande successive alla data di entrata in vigore della medesima legge;
con la conseguenza che, anche in tal caso, l'esistenza del requisito contributivo deve essere verificata esclusivamente con riferimento al quinquennio antecedente la presentazione dell'originaria domanda di pensione in sede amministrativa, senza che occorra una nuova verifica all'epoca della rideterminazione dello stato invalidante.
X. Il secondo indirizzo era stato basato su un'unica considerazione, essendo stato sostenuto che, in caso di soppressione della pensione di invalidità disposta nel periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, non è il caso di operare alcuna distinzione nella posizione che può assumere l'interessato, il quale, per un ve r sa, potrebbe immediatamente contestare il provvedimento di soppressione della prestazione e chiedere di questa il ripristino e, per un altro verso, potrebbe fare acquiescenza al provvedimento e, solo in un secondo momento, in presenza di una nuova infermità o di un aggravamento di una infermità già esistente, adire il giudice per ottenere una prestazione previdenziale diversa dalla precedente (assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità in luogo della pensione di invalidità) Qualora si realizzasse questa seconda ipotesi essendo già vigente la nuova disciplina dettata dalla legge n. 222 del 1984, il requisito contributiva dovrebbe essere valutato in base alle disposizioni, più rigorose, contenute nella nuova legge, con la conseguenza che l'adesione all'altro indirizzo si risolverebbe, "sul piano pratico, in una sollecitazione a contestare come illegittimo ogni provvedimento di revoca o mancata conferma senza attendere aggravamenti delle condizioni, così da poter fruire del preesistente requisito contributivo".
XI. Anche se per ragioni diverse da quelle esposte nella sentenza che ne costituisce l'espressione - dato che l'esegesi di una disposizione di legge non può essere adottata, esclusivamente, in considerazione di un inconveniente che potrebbe derivare da una interpretazione di segno contrario e dato che, semmai, il prospettare quell'inconveniente può essere utile per confermare l'interpretazione già compiutamente assegnata alla norma - il secondo indirizzo merita di essere condiviso.
Il primo orientamento, come si è visto, fa leva sul contenuto di numerose disposizioni di legge, le quali, a dire di alcune delle sentenze indicate nel punto VIII (v., soprattutto, Cass. 7 febbraio 1990 n. 849), indicherebbero che. il legislatore, anche quando si susseguono le fasi della sospensione, della rettifica o della revoca, ha considerato la vicenda del diritto alla prestazione previdenziale come un unicum.
Senonché, a parte che la norma giuridica va interpretata, in primo luogo, traendo il suo significato dalla intenzione del legislatore desumibile dalla connessione delle parole utilizzate (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale), il vero è che tutte le disposizioni richiamate dal suddetto prevalente indirizzo o indicano, ancora una volta, che l'indagine sulla esistenza del requisito contributivo c.d. relativo deve essere effettuata prendendo come punto di riferimento il giorno della presentazione della domanda amministrativa, ma non precisano se tale domanda debba essere quella originaria o quella con la quale viene chiesto, dopo la soppressione, il ripristino della pensione (v. quanto è stato esposto nel punto VI); o enunciano regole che, non avendo diretta ed immediata attinenza con la questione esaminata, non possono essere utilizzate allo scopo invocato (come quelle indicate nei punti IX.1 e IX.4); o sono contenute (come quelle menzionate nei punti IX.2, IX.3, IX.5) in un provvedimento legislativo che è successivo alla disposizione di legge da interpretare e con il quale, addirittura, è stato eliminato l'istituto della soppressione della pensione e del conseguente, eventuale ripristino della prestazione (in precedenza regolato dall'art. 10, secondo comma, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636), ove si consideri che attualmente è vigente l'istituto della revisione "nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto" e che tale istituto può condurre ad un provvedimento di revoca o di rettifica, avverso il quale l'interessato può chiedere, a sua volta, una successiva revisione "in caso di aggravamento delle infermità" (art. 9, commi secondo e ottavo, della legge n. 222 del 1984). D'altra parte, per confutare l'argomento di fondo che viene utilizzato a sostegno del suddetto prevalente indirizzo - quello relativo alla unicità della vicenda - va obiettato che di unicità si può parlare solamente se non vi sia soluzione di continuità nell'intero iter, procedimentale e giudiziario, che attiene alla (concessione, alla soppressione e al ripristino della) pensione, come avviene quando il giudizio promosso dall'interessato, che contesta il provvedimento di soppressione, si conclude con l'accoglimento integrale della domanda (in quanto il giudice riconosce che l'originaria pensione era stata ingiustamente revocata per non essere mai venuto meno lo stato invalidante).
Non è unica, viceversa, una vicenda che presenta uno iato fra un primo, periodo, in cui all'assicurato è stato elargito un determinato beneficio, e un secondo periodo, in cui il riconoscimento ha riguardato un beneficio diverso (in quanto elargito nella vigenza di una nuova disciplina). In questo secondo caso l'intervallo, che è derivato dall'interruzione, impedisce di considerare l'unicità dell'evento, la soluzione di continuità comportando il sorgere - con la successione, l'uno all'altro - di due distinti avvenimenti. Per risolvere la questione, allora, si debbono richiamare le considerazioni svolte nel precedente punto IV, quando è stato rilevato che con la norma contenuta nell'art. 9, n. 2 lettera b), del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (sub art. 2 l. 4 aprile 1952 n. 218),
tuttora vigente nella parte che qui interessa, era stato disposto che il diritto alla prestazione previdenziale può essere conseguito qualora i contributi richiesti dalla legge (nel numero stabilito) sussistano. nel quinquennio precedente la domanda di pensione (v. anche il riferimento sopra già operato all'art. 18 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, quale risultante dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 355 del 27 giugno 1989). Applicando questa regola alla questione che ha formato oggetto del contrasto interpretativo, si deve affermare che, poiché la domanda giudiziale di ripristino della pensione di invalidità, erogata nella vigenza della vecchia normativa e poi soppressa, può essere - oltre che rigettata anche accolta sia integralmente che parzialmente, dando quindi luogo tanto al ripristino dell'originaria pensione, quanto al riconoscimento - ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e, ove sia già entrata in vigore la legge 12 giugno 1984 n. 222, a norma dell'art. 12, primo comma, di tale legge - di un diritto non identico a quello in precedenza riconosciuto all'assicurato (l'assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità), si deve distinguere a seconda che si verifichi l'una o l'altra fra queste due situazioni. Se il giudizio instaurato dall'interessato di conclude con l'integrale accoglimento della pretesa dedotta in giudizio e se, pertanto, il giudice riconosce che la pensione, non ricorrendone le condizioni, non poteva essere soppressa la domanda di pensione, cui va riferito "il quinquennio precedente", deve essere sempre considerata quella originaria, presentata in sede amministrativa nella vigenza della vecchia disciplina (e, in tal senso, come si è detto, deve ammettersi la sostanziale unicità della vicenda inerente alla prestazione previdenziale, perché a nulla in tal caso rileva il succedersi delle varie fasi della concessione, della soppressione e del ripristino del beneficio). Se però il giudice reputa giusto il provvedimento di soppressione della pensione, per essere venuto meno, al tempo della emanazione del relativo provvedimento, il requisito sanitario e tuttavia riconosce - ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e, vigente lo stesso, dell'art. 12, primo comma, della legge n. 222 del 1984 - che l'assicurato ha diritto all'assegno ordinario di invalidità o alla pensione di inabilità per essere sopraggiunto un nuovo stato invalidante nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, la valutazione del requisito contributivo c.d. relativo deve essere effettuata con riferimento al tempo della proposizione della domanda amministrativa di ripristino della prestazione e non in relazione al tempo della presentazione della originaria domanda di pensione;
con la conseguenza che, se la domanda di ripristino è stata presentata dopo l'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, il suddetto requisito contributivo deve essere valutato in base alle disposizioni, più rigorose, contenute nell'art. 4 di tale legge.
XII. A tutte le argomentazioni che sono state svolte nei punti da IV a XI deve farsi riferimento, nel comporre il contrasto di giurisprudenza di cui si discute, ai fini della decisione della presente controversia. Pertanto, poiché il Tribunale di Avezzano, a fronte della domanda di ripristino della pensione di invalidità a suo tempo proposta dalla Di CC, ha riconosciuto alla medesima l'assegno ordinario di invalidità senza peraltro svolgere alcuna indagine per appurare se in capo all'assicurata sussistesse il requisito contributivo c.d. relativo, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al profilo della seconda censura, dedotta con l'unico motivo, che viene accolto. La causa, per conseguenza, deve essere rinviata ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di L'Aquila e che dovrà uniformarsi ai seguenti principi di diritto. "Il giudice, nella decisione della controversia avente per oggetto il ripristino della pensione di invalidità liquidata in base alle disposizioni esistenti nell'ordinamento prima dell'entrata in vigore della l. 12 giugno 1984 n. 222 e poi soppressa, qualora intenda provvedere, in totale accoglimento della domanda, al ripristino della pensione, senza soluzione di continuità, fin dall'epoca della soppressione, deve accertare, anche d'ufficio, l'esistenza del requisito contributivo c.d. relativo prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del quinquennio nel quale debbono essere conteggiati i contributi, il giorno nel quale è stata presentata l'originaria domanda di pensione in sede amministrativa, con la conseguente applicazione dell'art. 9, n. 2 lettera b), del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (sub art. 2 l. 4 aprile 1952 n. 218)".
"Qualora, viceversa, in relazione alla medesima controversia si profili l'accoglimento parziale della domanda, con il riconoscimento, ai sensi degli artt. 1, 2 e 12, primo comma, della legge 12 giugno 1984 n. 222 (nel frattempo entrata in vigore) e 149 disp. att. c.p.c., del diritto dell'interessato a conseguire l'assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità con decorrenza successiva all'epoca della soppressione, il giudice deve controllare, anche d'ufficio, l'esistenza del requisito contributivo c.d. relativo prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del quinquennio nel quale debbono essere conteggiati i contributi, il giorno nel quale è stata presentata in sede amministrativa la domanda diretta al ripristino della pensione, con la conseguente applicazione dell'art. 4, secondo comma, l. 12 giugno 1984 n. 222 ove tale domanda di ripristino sia stata presentata dopo l'entrata in, vigore della legge da ultimo indicata (o, ricorrendone le condizioni, in base all'art. 18 del d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, prendendo come termine di riferimento il giorno in cui si è maturato il suddetto requisito nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario).
Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di L'Aquila, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001