Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2001, n. 118
CASS
Sentenza 21 marzo 2001

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Nella decisione della controversia avente ad oggetto il ripristino della pensione di invalidità, liquidata in base alle disposizioni esistenti nell'ordinamento prima dell'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222 e poi soppressa, il giudice, qualora intenda provvedere, in totale accoglimento della domanda, al ripristino della pensione, senza soluzione di continuità, fin dall'epoca della soppressione, deve accertare, anche d'ufficio, l'esistenza del requisito contributivo cosiddetto relativo (attinente, cioè, all'ultimo quinquennio prima della presentazione della domanda di pensione in sede amministrativa), prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del periodo quinquennale nel quale debbono essere conteggiati i contributi, il giorno nel quale è stata presentata l'originaria domanda di pensione in sede amministrativa, con la conseguente applicazione della disciplina allora vigente (art. 9, n. 2 lett. b), R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'art. 2 legge 4 aprile 1952 n. 218); qualora, viceversa, in relazione alla medesima controversia, si profili l'accoglimento parziale della domanda, con il riconoscimento, ai sensi degli art. 1, 2 e 12, primo comma, legge n. 222 del 1984 (nel frattempo entrata in vigore) e 149 disp. att. cod. proc. civ., del diritto dell'interessato a conseguire la pensione di inabilità o l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza successiva all'epoca della soppressione, il giudice deve controllare, anche d'ufficio, l'esistenza del suddetto requisito contributivo "relativo" prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del quinquennio nel quale devono conteggiarsi i contributi, il giorno nel quale è stata presentata in sede amministrativa la domanda diretta al ripristino della pensione, con la conseguente applicazione, quanto al computo del periodo minimo di contribuzione nel quinquennio, dell'art. 4, secondo comma, della predetta legge n. 222 del 1984, ove la domanda di ripristino sia stata presentata dopo l'entrata in vigore di tale legge (ovvero prendendo come termine di riferimento il giorno in cui si è maturato il suddetto requisito nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, ex art. 18 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/03/2001, n. 118
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 118
    Data del deposito : 21 marzo 2001

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