Sentenza 6 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5131 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Д REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM5 1 31/0 1 IN NOME Oggetto Societe - Sessione SEZIONE PRIMA CIVILE Debili autoriori Вигриной Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G. N. 5844/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 9010/99 Cron. 19986 PLENTEDA Consigliere Dott. Donato Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Rep. 1816 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 16/01/01 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: ILVA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. MARIA IN VIA 12, presso l'avvocato QUATTROCCHI PAOLO, CONTE SUPLOAD CASSAZI che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NEGRI CLEMENTI GIANFRANCO e BRUNO INZITARI, giusta dal Big IL SOLE 24 ORE per dinal 6000 speciale per Notaio Giorgio Pozzi di Milano procura 6 APR. 2001 rep. n. 58792 del 9.1.2001; IL CANOALLIERE
- ricorrente -
contro
RIA CN SpA in liquidazione, in persona del *2001 Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 92 CONDOTTI 91, presso l'avvocato LIBONATI BERARDINO, che -1- 00519113 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE la rappresenta e difende unitamente all'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio giusta mandato in calce al RONCALLO CRISTINA, dal Sig.QUATTROCCH controricorso;
1800F diritti L.P11 8 MAG. 2001 - controricorrente IL CANCELLIERE
contro
COOPERATIVA G. DO a r.l.; CANCELLERIA intimata e sul 2° ricorso n° 09010/99 proposto da: COOPERATIVA GI DO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente inall'avvocato MASNATA GIANLUIGI, giusta mandato calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale CANCELLERIA
contro
ILVA SpA, già TI AN SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S. MARIA IN VIA 12, presso l'avvocato QUATTROCCHI PAOLO, che la rappresenta e CANCELLERIA difende unitamente agli avvocati NEGRI CLEMENTI GIANFRANCO e BRUNO INZITARI, giusta procura speciale per Notaio Giorgio Pozzi di Milano rep. n. 58792 del 9.1.2001, CANCELLERIA
- controricorrente -
2-
contro
Rilasciata copia legāle liquidazione, in persona del CN inSpA al Sig. Li BOHATI elettivamente domiciliata in ROMA VIA Liquidatore, perAFF diriti 5,000+6 32 5.91 CONDOTTI 91, presso l'avvocato LIBONATI BERARDINO, che IL CANCELLE S la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RONCALLO CRISTINA, giusta mandato in calce al LIRE 10000 CANCELLERIA controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 85/98 della Corte d'Appello di G712947 GENOVA, depositata il 12/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati Quattrocchi e Inzitari, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
RIT udito per il resistente, Iritecna, 1'Avvocato Libonati, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
LIRE 2000 udtio per il resistente e ricorrente incidentale, CANCELLERIA Cooperativa LI, l'Avvocato Romanelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il BC299496 rigetto del ricorso principale;
LIRE 2000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERIA Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per -3- BC239417 l'inammissibilità o rigetto del ricorso il rigetto del ricorso principale;
incidentale. -4- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1) Con atto di citazione notificato in data 4 settembre 1995 la Società Cooperativa di produzione e lavoro AC LI a r.l. conveniva in giudizio la Società ILVA in liquidazione (succes- sivamente incorporata in Iritecna con atto in data 16 maggio 1997 Not. Mariconda di Roma). La Cooperativa affermava di aver fornito, per molti anni, alla Società ILVA, numerosi e svariati servizi speciali, quali il facchinaggio, la pulizia industriale e non industriale, il guardianaggio ecc., in forza di vari contratti di appalto. L'attrice affermava altresì che i contratti prevedevano il pagamento delle prestazioni effet- tuate non oltre 60 giorni dalla data della corri- spondente fattura, ma la Società ILVA solo in pochissimi casi avrebbe effettuato puntualmente i pagamenti, mentre per lo più avrebbe provveduto con ritardo. Venuti meno i rapporti contrattuali, nel procedeva a calcolare gli1993 la Cooperativa interessi che, a partire dal 1° gennaio 1987, sarebbero stati dovuti dalla Società ILVA, per un importi pari a lire 332.292.650. 2)- Si costituiva la Società ILVA in liquidazione la quale chiedeva preliminarmente che 5 fosse dichiarata la propria carenza di legittima- zione passiva del giudizio. Infatti affermava di aver trasferito, in seguito ad atto di scissione parziale del 21 dicembre 1993, il ramo di azienda relativo al settore dei laminati piani comuni, costituito, tra l'altro, dalle sedi di produzione e di amministra- zione in cui si erano svolte le prestazioni dei servizi da parte della Coop. LI, alla Società ILVA AT AN s.p.a. (Ilva s.p.a., a seguito di cambio di denominazione). La Società ILVA in liquidazione affermava, altresì, che il preteso debito rientrava tra le passività espressamene destinate nel progetto di scissione alla Società Ilva AT AN (di seguiti IL) e che conseguentemente legittimata passiva in relazione alla domanda proposta della Cooperativa LI era esclusivamente la detta IL. In subordine, nell'ipotesi in cui ILVA in liquidazione fosse stata ritenuto legittimata passiva, cioè debitrice, la medesima invocava nei confronti della Società IL i patti fra le parti intervenuti in occasione della scissione ed in particolare il disposto dell'art.
4.2 della scrit- 6 tura privata (scambio di lettere) 30 settembre/24 ottobre 1994, proponendo domanda di manleva e/o conseguenze del rimborso in ordine alle eventuali giudizio. La Società Ilva in liquidazione chiedeva di essere autorizzata a chiamare IL nel giudizio. Nel merito delle domande attrici contestava la fondatezza delle pretese della Società LI in quanto prive di qualunque prova e comunque contestava di essere stata inadempiente per avere la Società LI fatto acquiescenza ai presunti ritardi;
eccepiva, poi, la prescrizione dei pre- sunti crediti e, in estremo subordine, la compen- sazione, almeno parziale, con due crediti vantati dalla Società ILVA s.p.a. nei confronti della Coop. LI stessa. 3) - La chiamata in causa IL, dopo aver dichiarato che non intendeva accettare alcun contraddittorio con la Società LI, affermava e sosteneva con diffusi argomenti che il preteso credito della medesima Società LI non si trasferito in forza dell'atto di sarebbe ad essa scissione. Dal progetto di scissione, infatti, secondo IL sarebbe risultato che il preteso credito sarebbe 7 rimasto in capo a ILVA in liquidazione, con la conseguenza che Ilva in liquidazione sarebbe stata l'unica legittimata passiva. Quanto alla domanda di manleva IL affermava che dalla clausola 4.2. della scrittura privata 20 settembre 1994, richiamata da ILVA in liquidazione, non risultava una garanzia IL nei confronti di ILVA in liquidazione, ma, contrario, una garanzia di ILVA in liquidazione nei confronti di IL. Chiedeva, quindi, che fossero respinte tutte le domande proposte da ILVA in liquidazione nei suoi confronti. 4) - Con sentenza non definitiva del 28.01.1997 il Tribunale, ritenuta la legittimazione passiva di ILVA in liquidazione in ordine alle domande proposte nei suoi confronti dalla Copp. LI, respingeva le domande proposte da ILVA in Liqui- dazione nei confronti di ILVA AT AN, condannava la prima a corrispondere alla seconda le spese di giudizio e rimetteva la causa in istrut- toria con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio fra la Società ILVA in liquidazione e la Società LI. 5)- Su gravame della società scissa 8 notificato all'IL ed alla Cooperativa, che si dichiarava però "estranea alla lite tra le due società" la Corte di Genova, con sentenza defini- tiva del 12 febbraio 1998, riformava la sentenza di primo grado, dichiarando il difetto di legitti- liquidazione in mazione della Società Ilva in dalla Società ordine alla domanda proposta LI e condannando IL e la medesima Società LI, in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. 6) - Contro quest'ultima sentenza, la società beneficiaria IL (ora Ilva s.p.a.) ha proposto ricorso affidato a sei mezzi di cassazione: resistito con controricorso dalla ILVA in liqui- dazione (ora CN spa in liquidazione) e dalla Cooperativa LI. La stessa Cooperativa ha proposto, a sua volta ricorso incidentale articolato in tre motivi: in relazione al quale resistono le due società con altrettanti controricorso. L'CN ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; e l'ILVA s.p.a. altra memoria e note di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1)- L'impugnazione principale della ILVA 9 TI AN (beneficiaria della scissione) ora ILVA s.p.a., si compone di sei mezzi con i quali la denun- ricorrente, rispettivamente e nell'ordine, cia: a) violazione dell'art. 81 c.p.c. e vizi di motivazione, affermando preliminarmente che nessun giudicato si sarebbe formato in ordine alla decisione della Corte di appello sulla legittima- zione passiva nei confronti di essa IL, non destinataria di alcuna domanda da parte della Cooperativa LI;
sostenendo che avrebbe inoltre errato la Corte di appello nel decidere la questione sulla legittimazione in base alla titolarità effettiva delle obbligazioni nei confronti dell'attrice; ed avrebbe altresì del pari errato nel non tener conto del disposto di cui all'art. 10 del d.l. n. 332 conv. in 1. n. 474/1994 interamente possedute sulle scissioni di società dallo Stato;
1362, 1363 e 1367 b) violazione degli artt. C.C. e vizio di motivazione, lamentando che quei giudici abbiano erroneamente interpretato il progetto e l'atto di scissione, non avvedendosi che il trasferimento degli elementi patrimoniali passivi alla società beneficiaria non era 10 riferibile a quelli non specificamente indicati (come l'obbligazione per cui è causa) nell'allegata colonna della situazione patrimoniale;
c) - violazione dell'art. 2504 decies C.C. e vizi di motivazione, in quanto i giudici a quibus, fuorviati dal quesito sulla legittimazione, non indipendentemente dalleavrebbero verificato se ripartizioni interne, la convenuta non rimanesse, comunque, responsabile per i debiti sorti (come nella specie) prima della scissione;
d)- violazione dell'art. 112 c.p.c., Doi per la ipotesi che la Corte di merito abbia escluso la responsabilità solidale della ILVA in liquidazione in ragione del suo carattere sussidiario, in mancanza di eccezione della parte in tal senso;
e) violazione degli artt. 2505 decies, 1292, 1297 c.C., perché il beneficium excussionis 1294, opera solo in fase esecutiva e non impedisce al creditore di formarsi un titolo anche nei confronti del debitore sussidiario;
f) - violazione dell'art. 91 c.p.c., in ragione dell'errato carico di parte delle spese ad essa ricorrente, in assenza di alcuna statuizione che la vedesse soccombente. 2) Con il ricorso incidentale, la Cooperativa 11 LI ha impugnato a sua volta la sentenza della Corte d'Appello di Genova sotto tre distinti profili: a) - la violazione e la falsa applicazione dello art. 10 lettera e) della Legge 30.7.1994 n. 474 (di conversione del D.L. 31.5.1994, n. 332), in tema di scissioni e privatizzazioni;
b) - l'omessa e contraddittoria motivazione sentenza impugnata sotto il profilo della della interpretazione degli atti di scissione che hanno convenzionalmente fissato i rapporti tra le parti;
c) la violazione e la falsa applicazione dello art. 91 c.p.c. e l'assenza di motivazione per quanto concerne il capo della sentenza relativo alle spese. 3)- I due ricorso vanno previamente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 4) - I primi cinque mezzi della impugnazione -principale a prescindere dai profili di inammis- sibilità denunciati ex adverso in ragione della loro novità (motivi 1, 3a 5) о della sostanziale attinenza al merito (motivo 2°) sono, comunque, - tutti del pari inammissibili per un profilo assorbente di difetto di interesse. questione dell'eventuale "trasferimento Sulla 12 del debito" in discussione dalla ILVA in liquidazione alla ILVA TI AN in virtù del negozio di cessione, la Cooperativa non aveva infatti accettato il contraddittorio nei confronti della chiamata in causa, intendendo essa, come ribadito anche in appello, "rimanere alla finestra" rispetto alla lite tra le due società. Il che aveva evidentemente impedito quella estensione automatica della domanda nei confronti del terzo che si sarebbe altrimenti verificata. Proprio in ragione del fatto che la "società cooperativa LI non ha[veval proposto domanda alcuna nei confronti della IL", la Corte terri- toriale, dopo aver ritenuto l'avvenuto "trasfe- rimento" di quel debito per effetto di scissione negoziale, si era, del resto, limitata ad affer- mare, in negativo, il conseguente "difetto di legittimazione passiva della ILVA in liquidazione", senza anche affermare in positivo, la legitti- mazione della IL: ed aveva considerato per ciò "concluso definitivamente il giudizio", non potendo esso proseguire nei confronti di quest'ultima società nella rilevata carenza di alcuna domanda contro di essa formulata dalla Cooperativa attrice. Non vi è dunque - perché vi poteva essere 13 nella sentenza impugnata nessuna "statuizione" pregiudizievole nei confronti della IL suscet- tibile (come tale) di passare in giudicato, non rilevando, a tal fine, le argomentazioni in ordine alla traslazione del debito alla società beneficiaria della scissione in quanto svolte, in un contesto logico di incidentalità, esclusivamente ed unicamente in funzione della esclusione di responsabilità della società scissa. Sulla impossibilità della formazione di un giudicato in ordine alla responsabilità di essa chiamata in causa, la stessa IL ha, del resto, - come detto - in apertura delposto l'accento primo mezzo del ricorso in esame;
sol che poi non ne ha tratto l'obbligata conclusione del suo difetto di interesse, appunto, а contestare (come ha fatto nei motivi da 1 a 5) la sussistenza di una tale, non affermata, sua responsabilità. 5) - A sua volta infondato è poi il residuo sesto mezzo della impugnazione principale, con cui si denuncia una pretesa violazione dell'art. 91 c.p.c.. ✓d invero la condanna alle spese del giudizio di secondo grado, della quale l'IL si duole, non è stata pronunciata in favore della Cooperativa e 14 quindi in contraddizione, come si assume, con la esclusa soccombenza della prima nei confronti della seconda - bensì in favore della ILVA originaria, in ragione della linea difensiva di radicale contrap- posizione alle sue tesi sviluppata, senza successo, dalla stessa IL in merito agli effetti, per quel che interessa, del negozio di scissione. 6) - L'impugnazione principale va, pertanto, integralmente respinta. 7)- Con riguardo poi al ricorso incidentale della Cooperativa, vanno preliminarmente respinte entrambe le eccezioni pregiudiziali di inammis- ع م sibilità formulate in memoria dalla società resi- stente, in ragione per un verso, della tardiva proposizione del ricorso stesso e del suo carattere meramente adesivo e. per altro verso, della sua irrituale notifica alla odierna incorporante della convenuta (CN) nel domicilio, però, eletto dalla incorporata presso il suo difensore nel giudizio a quo. Per il primo profilo è da escludere infatti il carattere meramente adesivo del ricorso incidentale in esame (che contiene anche autonome censure in punto di regolamento delle spese), per cui non al riguardo si invoca l'indirizzoutilmente 15 interpretativo che non consente l'impugnazione incidentale tardiva ove appunto meramente adesiva (cfr. Cass. nn. 14171/2000; 7339/1999). Mentre, relativamente alla seconda eccezione, l'irritualità (così del resto qualificata dalla stessa deducente) della notifica (a soggetto diverso ma comunque collegato al suo reale desti- natario), non risolvendosi in inesistenza ma, al più, in nullità dell'atto, deve ritenersi di conseguenza sanata dall'avvenuta costituzione della stessa destinataria della notifica (CN) con accettazione del contraddittorio nel merito. 8)- Il ricorso in esame è comunque inammis- sibile nel suo primo mezzo ed infondato nei due mezzi residui. 8.1) - L'applicazione della 1. 1994 n. 474 sulla scissione delle società possedute dallo Stato - di cui si denuncia con la prima censura la violazione - non era infatti venuta ine/o falsa applicazione discussione nel giudizio a quo, ove gli effetti traslativi della scissione erano stati considerati unicamente sulla base della correlativa regolamen- tazione negoziale: dal che appunto la novità di siffatta censura. D'altra parte, poiché per testuale disposto 16 dell'art. 10 della citata legge n. 474, "alle scissioni della società possedute dallo Stato non si applica la disposizione di cui all'art. 2504 decies cod. civ.", non si comprende a quale conclusione avrebbe potuto approdare la Corte del merito, applicando la su riferita norma della 1. 474/94, diversa da quella, cui è in concreto pervenuta, di non applicare la disposizione codi- cistica, facendo riferimento, come ha fatto, alla sola, fonte negoziale della scissione in tema di trasferimento dei debiti della società scissa. 8.2)- Relativamente alla interpretazione che di detto regolamento ha dato la sentenza impugnata, nessuna delle doglianza formulate dalla Coope- rativa, con il secondo motivo del suo ricorso, può poi condividersi. Sul piano ermeneutico, contrariamente allo avversO assunto la Corte genovese ha fatto invero corretta applicazione del canone esegetico (sub. art. 1363 c.c.) per cui le clausole negoziali "si interpretano le une per mezzo delle altre, attri- buendo a ciascuna di esse il senso che risulta dal complesso dell'atto"; pervene , per tal via, alla conclusione che il "subentro di pieno diritto" della ILVA TI AN alla ILVA spa in 17 liquidazione "in...... tutte le situazioni giuridiche facenti capo alla stessa in qualunque tempo acquisite o sorte inerente direttamente o indiret- tamente al ramo di attività trasferito" (come previsto "alla pagine 19 della Sez. II dell'atto di scissione") avesse valenza, appunto, omnicom- prensiva (e si riferisse anche ai debiti quindi non contabilizzati alla data di scissione come quello in contestazione), alla luce anche delle espresse 22, 23 "puntualizzazioni contenute alle pagine dello stesso atto". A tenore delle quali, "le indicazioni specificate ......negli allegati sono intendendosiesemplificative e non tassative trasferiti tutti i cespiti passivi dell'ILVA in liquidazione senza eccezione di sorta, anche se in pendenza o in formazione". prendersi in esame la prospettata Nè può lettura che, ad avviso della Cooperativa diversa avrebbe potuto darsi di tali clausole la suggerita lettura, in senso ostativo al trasferi- mento dei debiti per cui è lite, che avrebbe potuto, in tesi, operarsi di altre clausole del medesimo negozio di cessione [di cui mai per altro è stato posto in discussione il profilo della sua opponibilità ai terzi] poiché quel che per tal 18 via si pretende è un inammissibile riesame in terza istanza di apprezzamenti di fatto riservati alla valutazione discrezionale del giudice del merito. 8/3) - Corretta è infine anche la pronuncia sul carico delle spese - che a torto quindi si censura con il terzo mezzo del ricorso incidentale - essendo questa conseguente al mancato accoglimento delle conclusioni della Cooperativa in ordine alla chiesta, e non ottenuta, conferma della responsa- bilità dell'appellante. 9)- Anche l'impugnazione incidentale va, quindi, integralmente rigettata. come in 10) - Le spese di questo giudizio, dispositivo liquidate, si pongono a carico della ricorrente principale ILVA spa relativamente al rapporto con la resistente CN;
e si compen- sano per la parte residua.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna la ricorrente principale ILVA s.p.a. a rifondere le spese di questo giudizio, nei confronti della resistente CN, che liquida in ₤. 170.000 oltre a £.
9.000.000 per onorari;
compensa tra le parti le spese residue. In Roma, il 16 gennaio 2001 19 Il Relatore # Il Presidente 100000 350000! UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in cat MAG. 200 8 Sbrie..4.. 21403018 350000 al21403. vergates. (be / recintoci nonton. In n. S. p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Graz FILIPPO) Responsabile Servizi of Alli Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI) 2 020