Sentenza 28 gennaio 2004
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- 1. Assegno di divorzio: in linea di principio permane anche se il suo titolare instaura una convivenza "more uxorio" con altra persona (Cass. 6111/24)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 11 marzo 2024
IL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE In assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sè permane, nella misura stabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se il suo titolare instauri una convivenza “more uxorio” con altra persona, salvo che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge onerato, che tale convivenza ha determinato un mutamento “in melius” – pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidato e protraendesi nel tempo – delle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2004, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL DR, ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA TROVATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO DOMUS LADY VIA ARCHIMEDE 243 RAGUSA, in persona Amm.re pro tempore TO OV, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, che la difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MARLETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 44/01 del Giudice di pace di RAGUSA, depositata il 02/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 02/07/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio con le quali la Corte di Cassazione in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato RE NE proponeva opposizione dinanzi al Pretore di Ragusa avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 15.10.1987 relativo al pagamento in favore del Condominio Domus Lady di via Archimede 243 in Ragusa della somma di lire 1.624.865 oltre accessori quale quota di sua spettanza per le spese di coibentazione e di impermeabilizzazione della terrazza di copertura del suddetto edificio condominiale;
al riguardo l'opponente assumeva di non dover nulla in quanto proprietario soltanto del locale sito al primo piano sottostrada destinato a garage, mentre egli non aveva alcun diritto rispetto alla terrazza di copertura, ne' riceveva da essa utilità alcuna. Costituendosi in giudizio il Condominio sopra menzionato chiedeva il rigetto della opposizione.
A seguito della entrata in vigore della legge n. 479/1999 la causa veniva assegnata al Giudice di Pace di Ragusa che con sentenza del 2.2.2001 revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento in favore del Condominio della somma di lire 1.030.000 oltre interessi legali.
Per la cassazione di tale sentenza l'NE ha proposto un ricorso affidato ad un unico motivo;
il Condominio Domus Lady di via Archimede 243 in Ragusa ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha chiesto ai sensi dell'art. 375 c.p.c. la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha successivamente presentato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo articolato il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1100 - 1117 - 1123 e 1126 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto l'esponente tenuto a concorrere alle spese relative alla terrazza di copertura dell'edificio condominiale nonostante l'NE non fosse comproprietario di tale bene ne' traesse dallo stesso utilità alcuna.
La censura è priva di pregio.
Premesso che l'impugnata sentenza è stata pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. (causa di valore inferiore a lire 2.000.000), deve osservarsi che in tali controversie secondo l'orientamento consolidato di questa Corte la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie); invero il Giudice di Pace, quando pronuncia secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. in causa di valore inferiore a due milioni di lire, non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ma deve giudicare facendo immediata applicazione di una equità cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico (Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716). Nella fattispecie è stata invece denunciata esclusivamente la violazione di norme di diritto sostanziale di rango ordinario, cosicché la censura è inammissibile (mentre il ricorrente inammissibilmente soltanto nella memoria deduce una assoluta mancanza di motivazione della sentenza impugnata).
Il ricorso deve quindi essere rigettato per manifesta infondatezza;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 30,00 per spese e di euro 500,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004