Sentenza 10 marzo 2017
Massime • 1
È insindacabile in sede di legittimità, in quanto frutto di un motivato e non implausibile apprezzamento di fatto, la decisione che escluda che sia qualificabile come indebita anticipazione di giudizio, l'avvenuta predisposizione da parte del giudice di una bozza del dispositivo di condanna, rinvenuta nel fascicolo processuale, sul rilievo che non era sottoscritta e che non risultava che quel dispositivo fosse effettivamente quello che il giudice avrebbe emesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2017, n. 18306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18306 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2017 |
Testo completo
18306-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOMENICO GALLO - Presidente - SENTENZA N. 589 Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUCIA AIELLI N. 49466/2016 Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA IC N. IL 25/07/1966 avverso l'ordinanza n. 29/2016 CORTE APPELLO di MILANO, del 09/11/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
me Francesca by, Me lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ha قلمو تلك agents ли 2'000 Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 9 novembre 2016 la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'istanza di ricusazione, proposta da AZ LA, il quale aveva sostenuto che il dott. Alessandro Giuseppe Antonio Rossato, giudice del Tribunale di Monza, si era già espresso nel procedimento penale pendente a carico del ricorrente, avendo lasciato all'interno del fascicolo il dispositivo di condanna già predisposto. Contro l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo che sarebbe erronea la decisione della Corte di appello, dovendosi di contro ritenere che l'avere emesso un dispositivo di sentenza, ancorché non firmato, prima della discussione del difensore, concretizzerebbe un'indebita anticipazione dell'opinione di colpevolezza dell'imputato, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. b, c.p.p. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 611 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 9226 dell'8.2.2007, Rv 235836) ha già avuto modo di affermare che è insindacabile in sede di legittimità, in quanto frutto di un motivato e non implausibile apprezzamento di fatto, la decisione con cui si qualifichi come indebita manifestazione di anticipato convincimento l'avvenuta predisposizione, da parte del giudice, di un appunto, rinvenuto nel fascicolo processuale, posto a disposizione delle parti. Del pari e correlativamente, deve ritenersi incensurabile la decisione con cui si affermi che la bozza di un provvedimento, rinvenuta nel fascicolo, non concretizzi un'indebita manifestazione del convincimento del giudice. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha ritenuto che non configurasse un'indebita anticipazione di giudizio la bozza del dispositivo di condanna rinvenuta nel fascicolo, in quanto non sottoscritta dal giudice e non risultando che quel dispositivo sia effettivamente lo stesso che il giudice emetterà. Siffatta conclusione, espressione di un motivato e non implausibile apprezzamento di fatto, è insindacabile in questa sede, con la conseguenza che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 10 marzo 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Domenico GalloDogmenic досто _a..R. Pell. DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE $1 1 APR. 2017 IL CANOELLIERE Claudia Pianelli C A SS E I A O N Z S 2