Sentenza 29 aprile 1998
Massime • 1
In tema di falsità in assegno bancario, si risponde del solo delitto di falso previsto dagli art. 485 e 491 cod. pen, allorché si emetta l'assegno falsificando la firma del titolare del conto corrente; ma se la falsa firma viene apposta su titolo tratto sul proprio conto corrente, dopo l'estinzione del medesimo, si risponde del delitto di cui all'art. 1 della legge n. 386 del 1990.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/1998, n. 6893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6893 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 29.4.98
1. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " Andrea Colonnese " N. 888
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. " GI RR " N. 6825/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OM NC, nato a [...] il 27 settembre I935
avverso la sentenza Corte d'appello di Firenze in data 17 ottobre I997
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
O S S E R V A
MI NC ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che, in parziale riforma di quel la emessa il 26 maggio I996 dal pretore di Prato, appellata anche dal P.M., lo ha dichiarato colpevole pure del delitto di emissione continuata di assegni bancari in difetto di autorizzazione del trattario, escludendo che nel fatto potesse configurarsi l'ipotesi di falso materiale ex art.485 e 491 c.p., ritenuta dal primo giudice. Censura tale decisione il ricorrente, sotto il profilo di erronea applicazione della legge penale.
Analogo vizio deduce in ordine al rigetto della eccezione di estinzione di tutti i reati ascritti(compresi quelli di emissione di assegni privi di provvista, già puniti in prime cure) per intervenuta prescrizione dei medesimi.
Il ricorso non merita accoglimento.
Infondato è il primo motivo.
Il reato di cui all'art. I della legge I5 dicembre I990, n.386, non diversamente dall'art.II6, n. I del r.d.2I dicembre I933, n.I736, postula che l'agente emetta l'assegno bancario senza essere legato all'istituto di credito dal rapporto di conto corrente, il che si verifica o per non essere mai intervenuta la convenzione di cheque o per essere questa cessata per chiusura del conto su richiesta dei correnti sta o per iniziativa della banca.
Invero la norma di cui al cit.art.I, come la precedente, sanziona penalmente l'inosservanza dell'art.3, legge sull'assegno, il quale prescrive, tra le condizioni di regolarità dell'assegno, la sussistenza - appunto - della convenzione di cheque. Ciò spiega perché si debba rispondere del solo delitto di falso previsto dagli artt.485 e 491 c.p. allorché si emetta l'assegno falsificando la firma del titolare del conto corrente, ed invece del delitto ex art. I L.n.386/90 quando la falsa firma - come nella fattispecie concreta - venga apposta su titolo tratto sul proprio conto corrente, dopo l'estinzione del medesimo per una della cause sopra indicate.
Nel primo caso, infatti, pur ricorrendosi alla falsificazione, ciò nondimeno ci si avvale del rapporto che lega il titola re del conto all'istituto di credito, ossia di una autorizzazione(ad emettere assegni) che comunque esiste, ancorché beneficiario di essa sia altro soggetto e cioè il titolare del conto corrente. E va qui sottolineato che la mancanza di autorizzazione, di cui parla l'art. I in esame, non deve essere riferita solo alla persona che sottoscrive falsamente il titolo, ma anche al rapporto di conto corrente preesistente, e ciò in quanto la legge fa riferimento al trattario, cioè alla persona tenta al pagamento del titolo, la cui autorizzazione non può dunque dirsi mancante.
Nel secondo caso, invece, l'agente non si avvale di alcuna autorizzazione, ne' di altri ne' propria, essendo quest'ultima venuta meno prima della negoziazione del titolo. E commette pertanto il delitto di emissione di assegno senza autorizzazione del trattario, e non già(solo o anche) quello ex art.485 c.p., essendo indifferente - per i fini che qui ne occupano - il dato della falsificazione della propria firma, operata per abuso o come inganno.
Nella fattispecie concreta - come detto - si versa nella seconda delle ipotesi sopra considerate, avendo l'imputato apposto false firme (meglio sarebbe stato dire - come autorizza a ritenere il testo dell'impugnata sentenza - firme proprie poco intelligibili, siccome vergate "al fine di non farsi riconoscere") su assegni tratti su conto corrente di cui era stato titolare, ma da tempo estinto. E dunque si giustifica pienamente la soluzione adottata dal giudice di secondo grado, mentre non coglie nel segno la diversa tesi in questa sede esposta dal ricorrente, incentrata com'è sul richiamo a precedenti giurisprudenziali che attengono ad ipotesi fattuali del primo tipo, fra le due innanzi esaminate.
Deve essere disattesa anche la doglianza relativa alla risposta questione di prescrizione dei reati.
Ad essa, invero, ha già fornito corretta risposta il giudice d'appello, osservando che in tema. di reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione. Ed è appena il caso di ricordare che, a tali effetti, il reato continuato è un'unità reale suscettibile, come tale, di scomposizione nei singoli reati che la integrano.
Ne deriva che, essendo la continuazione, nella specie, cessata il 30 novembre I990, il giorno cui risale l'emissione dell'ultimo fra gli assegni rubricati, il periodo prescrizionale massimo - di sette anni e sei mesi - non era affatto decorso al la data della decisione impugnata e non può dirsi compiuto neppure alla data odierna. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1998