Sentenza 15 luglio 2008
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento parimenti utile per ritenere la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce delle modalità del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/07/2008, n. 33873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33873 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 15/07/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1893
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 19614/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA IO, nato il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 8 maggio 2008, la quale, decidendo in sede di rinvio da annullamento, di questa sezione della Corte in diversa composizione (sentenza 13732/08), ha confermato l'ordinanza 19 ottobre 2007 applicativa degli arresti domiciliari del G.I.P. di Frosinone;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso ed il difensore avv. Valetta Domenico che ne ha chiesto invece l'accoglimento.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
A carico del MA si ipotizza il reato di favoreggiamento commesso in favore dell'avv. IM, indagato per usura, nel senso che il MA avrebbe aiutato il legale a eludere le investigazioni, riferendogli in più occasioni l'esito delle indagini e contattando i soggetti convocati dagli inquirenti, allo scopo di fornire loro direttive sul contenuto delle dichiarazioni da rendere. Questa Corte, con la sentenza n. 13732/08, nell'annullare l'ordinanza 9 novembre 2007 del Tribunale del riesame di Roma, dopo aver premesso che gli elementi posti a base di tale provvedimento, riassunti nei loro punti significativi, sono stati oggetto di una esauriente motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione della fattispecie cautelare, ha invece rilevato un deficit argomentativo, fattuale e giuridico, precisando nell'ordine:
a) che per le esigenze cautelari vi era stata una sovrapposizione degli elementi di inquinamento probatorio con quelli relativi al pericolo di reiterazione, i quali appaiono specificamente riferibili alle condotte di IM piuttosto che al MA;
b) che la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), deve essere desunto sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla personalità dell'imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati;
c) che le esigenze cautelari debbono essere fondate su una prognosi tale da consigliare il vincolo de libertate in relazione alle specifiche ipotesi considerate e da configurare un pericolo concreto, cioè caratterizzato da effettività e attualità;
d) che, per quanto riguarda l'ipotesi di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a), il "concreto pericolo" di inquinamento delle prove postula la sussistenza di inderogabili esigenze attinenti alle indagini e siffatto parametro non può essere integrato dalla possibilità che l'indagato possa avere rapporti con quanti abbiano fatto dichiarazioni a lui sfavorevoli o con altre imprecisate persone;
e) che, peraltro, l'esigenza cautelare di pericolo dell'inquinamento probatorio va riferita a condotte e alla specifica posizione dell'indagato e non di eventuali concorrenti nel reato o persone indagate di reati connessi.
In data 8 maggio il Tribunale del riesame ha di nuovo deciso, rivalutando le esigenze cautelari in relazione alla lettera a) dell'art. 274 c.p.p., riferendole questa volta alla "condotta propria dell'imputato" e giustificando la censurata diversa valutazione, attribuendola ad un diverso orientamento giurisprudenziale (Cass. Penale sez. 1, 1634/95 e sez. 3, 40535/2007). In tale quadro il giudice cautelare ha ribadito che la detta condotta, propria ed esclusiva del MA, ed in sostanza gli specifici fatti emersi ed i concreti comportamenti da lui assunti, integrano di per sè il reale pericolo di inquinamento probatorio (sia in suo favore che a vantaggio dell'imputato IM) ed ha correlato tale conclusione a due convergenti profili:
a) alla denotata e sperimentata idoneità del MA al compimento di azioni, finalizzate al condizionamento della prova orale;
b) alla ragionevole evenienza che il ricorrente sia in grado di contattare le persone da lui avvicinate, per condizionarne "il dichiarato", in modo a se favorevole al fine di stemperare la sua posizione nel celebrando processo.
Inoltre il saldo rapporto di collaborazione fra l'imputato ed il suo legale, le cointeressenze economiche, che sono emerse in altri affari, rendono altamente fondata la prognosi di reiterazione della condotta illecita, da confermarsi ulteriormente avuto riguardo (oltre che all'attivismo del IM) alla personalità del MA, gravato di plurime pendenze per reati contro la fede pubblica, ricettazione, truffa aggravata, usura ed estorsione, pendenze tutte che, soprattutto l'ultima, sono indicative della capacità dell'accusato di ricorrere a metodi e modalità di prevaricazione preoccupanti, con conseguenti esigenze cautelari tutelabili solo con la misura in atto, caratterizzata dalla inibizione della possibilità di movimento e dei contatti con terzi.
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla inosservanza del disposto dell'art. 627 c.p.p., comma 3, nel senso che il giudice di rinvio ha continuato nella sua motivazione a sovrapporre la posizione del MA con quella del IM e non ha pesato, come richiesto dalla Corte annullante, l'effettività e l'attualità già esclusa dal G.I.P. nell'ordinanza 19 ottobre 2007. Con un secondo motivo si deduce testualmente la violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c), per mancanza, contraddittorietà,
manifesta illogicità della motivazione in quanto il Tribunale del riesame, senza neppur indicare le persone "contattate dal MA nell'interesse del IM", ha ripetuto le stesse argomentazioni che sono state censurate.
I primi due motivi, entrambi da rigettarsi perché infondati, vanno congiuntamente trattati per la loro precisa connessione. Il raffronto testuale, tra il tenore della decisione di annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza ed il successivo provvedimento del Tribunale del riesame, dimostra all'evidenza che il giudice cautelare ha fatto buon governo delle regole indicategli da questa Corte, individuando, dal tenore argomentativo della sua ultima decisione, l'interpretazione della condotta attribuibile al solo ricorrente e non incorrendo più nel vizio di sovrapposizione che era stato censurato, essendo stati ben delimitati gli elementi di inquinamento probatorio rispetto a quelli concernenti il pericolo di reiterazione, avuto riguardo alla peculiarità della posizione di entrambi gli interessati ed al rapporto di prestazione professionale tra loro intercorrente.
Con un terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b) per inosservanza o erronea applicazione dell'art.27 Cost., in punto di presunzione di innocenza avendo il giudice cautelare valorizzato le plurime pendenze del ricorrente. Anche questo motivo va rigettato. Per risalente giurisprudenza, in tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato. Invero la valutazione della personalità non deve essere riferita soltanto ai precedenti penali, bensì anche ad altri elementi, quali i c.d. "carichi pendenti", atti a determinare un apprezzamento parimenti utile per ritenere la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, alla luce delle modalità del fatto (Sez. 2, 3809/97, Rv. 209592, Scuotto).
Con un quarto motivo si rileva ancora violazione di norma processuale con riferimento all'art. 592 c.p.p. in punto di condanna alle spese pur a fronte di una decisione di annullamento della Suprema Corte. Il motivo di doglianza è superato dall'odierna decisione di rigetto, dovendosi il concetto di soccombenza correlare all'epilogo ed all'esito finale del giudizio di impugnazione, a mente del disposto dell'art. 592 c.p.p.. Con un ultimo motivo di impugnazione si eccepisce violazione dell'art. 623 c.p.p. in ordine alla terzietà del giudice del riesame essendo stata l'ordinanza impugnata deliberata dagli stessi giudici che avevano pronunciato il provvedimento annullato. La doglianza è infondata.
I giudici, componenti del Tribunale che ha emesso l'ordinanza relativa alla libertà personale dell'imputato, ed al quale in prosieguo, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione, adita ai sensi dell'art. 311 c.p.p., vengano trasmessi gli atti per nuova deliberazione, da adottare uniformandosi alla sentenza di annullamento, non versano in una situazione di incompatibilità ovvero di carenza di imparzialità. Invero, la norma dell'art. 623 c.p.p., lett. a) prevede che, ove venga annullata un'ordinanza, la Corte di Cassazione "dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata", non richiedendo, che i componenti del Collegio siano diversi da quelli che formavano il Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza annullata. L'imparzialità non può infatti ritenersi compromessa da una qualsiasi valutazione, già compiuta nello stesso o in altri procedimenti, con la conseguenza che la disciplina dell'incompatibilità è circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto, stante il ragionevole pericolo che il giudice sia condizionato dalla propria precedente decisione (Cass. pen. sez. 6, 22464/2005, Rv. 232236, Saraceni).
Al rigetto dei motivi di ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali cui l'impugnazione ha dato causa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2008