Sentenza 11 febbraio 2002
Massime • 1
In caso di domanda di risarcimento danni da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace senza precisazione del "quantum", il valore della causa, in forza del principio stabilito dall'art. 14 cod. proc. civ., si deve presumere, in difetto di tempestiva contestazione, nei limiti della competenza del giudice adito, e quindi di valore pari a trenta milioni (art. 7 cod. proc. civ.), con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice di pace, per il combinato disposto degli artt. 113 e 339 cod. proc. civ., è impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI OC RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, difeso dall'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PU OR, SAI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 7415/98 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 28/07/98; RG.4943/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per rigetto del I motivo, accoglimento degli altri due motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di OC NO, assumendo che la sua auto, il 29 ottobre 1995, era stata tamponata dall'auto di PU RE, conveniva in giudizio quest'ultimo, davanti al giudice di pace di Roma, per ottenere il risarcimento dei danni.
Avendo il PU, all'atto della costituzione in giudizio, indicato come sua assicuratrice la S.A.I., l'attore provvedeva all'integrazione del contraddittorio e la predetta società, costituendosi a sua volta, eccepiva il difetto di legittimazione passiva del PU.
Nel corso dell'istruzione, dalla deposizione di una testimone emergeva che alla guida dell'auto investitrice era un certo AG IE.
Il giudicante concedeva quindi all'attore un termine per chiamare in causa quest'ultimo, ma rifiutava, nell'udienza successiva, di concederne un secondo.
Quindi, con sentenza del 10 agosto 1998, rigettava la domanda e condannava il Di OC a pagare lire 1.000.000 a favore di ciascuno dei convenuti, per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e a rimborsare ai medesimi le spese del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Di OC, formulando due censure. Gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
È prevista dalla legge, per il giudice di pace, una competenza generale per valore, "per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice " (art. 7 1° comma c.p.c.); una competenza per materia, ma col limite di valore di trenta milioni, "per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti" (art. 7 2° comma); e infine una competenza per materia senza limite di valore, per le cause indicate nel 3° comma numeri 1, 2 e 3 del medesimo art.
7. A norma poi dell'art. 113 2° comma c.p.c., "il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni".
Ed infine, ai sensi dell'art. 339 u.c. c.p.c., "sono altresì inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità".
Dette sentenze sono quindi ricorribili per cassazione in quanto pronunziate in unico grado (art. 360 1° comma c.p.c.). Le norme da ultimo richiamate individuano il regime delle impugnazioni avverso le sentenze del giudice di pace in funzione del valore della domanda proposta, con la conseguenza che la relativa decisione è ricorribile per cassazione se la domanda non eccede lire due milioni, mentre è appellabile se è di valore superiore. La dizione dell'art. 339 u.c., che definisce inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, dev'essere insomma interpretata, in base al combinato disposto di questa disposizione con l'art. 113 2° comma c.p.c., come equivalente all'altra secondo cui sono inappellabili le sentenze del predetto giudice rese su domande il cui valore non eccede lire due milioni: non è il contenuto concreto della decisione a determinare il mezzo d'impugnazione proponibile, ma il valore della domanda proposta (Cass. S.U. 20 novembre 1999 n. 803). Per l'individuazione delle cause che, a norma dell'art. 113 2° comma c.p.c., devono essere decise dal giudice di pace secondo equità, il valore della causa deve poi determinarsi applicando per analogia le regole formulate per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza negli artt. 10 e segg. c.p.c. (Cass. 3 marzo 1999 n. 1789). Orbene, l'attore Di OC chiese nella citazione il risarcimento dei danni "nella misura che sarà precisata in corso di causa o in quella diversa ritenuta di giustizia", domanda questa riprodotta negli stessi termini anche nell'atto integrativo del contraddittorio nei confronti della SAI e rimasta invariata nel corso ulteriore del giudizio.
A norma dell'art. 14 c.p.c., nelle cause relative a somme di denaro, in mancanza di indicazione della somma, la causa si presume di competenza del giudice adito, e, se il convenuto, come nella specie, non contesta, nei modi e tempi di cui al 2° comma, tale valore presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.
L'indeterminatezza della domanda del Di OC, ricavabile, senza equivoco e decisivamente, dalla genericità e latitudine dell'espressione usata, ha dunque fatto sì che il valore della causa, pur senza provocare spostamento di competenza a favore del giudice superiore, si estendesse tuttavia fino al limite massimo della competenza del giudice di pace in tema di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli (art. 7 2° comma c.p.c.), e quindi ben oltre quello della giurisdizione di equità.
Per evitare l'automatica elevazione del valore fino a quello massimo della specifica competenza per materia, l'attore avrebbe dovuto dichiarare espressamente di voler contenere comunque il risarcimento entro il limite della giurisdizione di equità.
Concludendo, pertanto, la sentenza impugnata, pronunzia in una causa di valore eccedente i due milioni, era appellabile e non ricorribile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso a Roma, addì 24 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria l'11 febbraio 2002