Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1895
CASS
Sentenza 11 febbraio 2002

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In caso di domanda di risarcimento danni da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace senza precisazione del "quantum", il valore della causa, in forza del principio stabilito dall'art. 14 cod. proc. civ., si deve presumere, in difetto di tempestiva contestazione, nei limiti della competenza del giudice adito, e quindi di valore pari a trenta milioni (art. 7 cod. proc. civ.), con la conseguenza che la sentenza emessa dal giudice di pace, per il combinato disposto degli artt. 113 e 339 cod. proc. civ., è impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/2002, n. 1895
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1895
    Data del deposito : 11 febbraio 2002

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