Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/2002, n. 4994
CASS
Sentenza 8 aprile 2002

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Nel caso in cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per un credito di importo inferiore a due milioni di lire, l'opponente, che assume la veste di attore, proponga una domanda di risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in corso di giudizio, tale domanda non può essere considerata come una riconvenzionale e, ai fini della individuazione della competenza, il valore di tale domanda si somma a quello della domanda introdotta con il procedimento monitorio; ne consegue che, dovendosi ritenere la domanda di risarcimento dei danni pari, in mancanza di contestazione, al limite massimo della competenza del giudice adito, il valore complessivo della controversia supera il limite di due milioni di lire ed è quindi impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/2002, n. 4994
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4994
    Data del deposito : 8 aprile 2002

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