Sentenza 8 aprile 2002
Massime • 1
Nel caso in cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per un credito di importo inferiore a due milioni di lire, l'opponente, che assume la veste di attore, proponga una domanda di risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in corso di giudizio, tale domanda non può essere considerata come una riconvenzionale e, ai fini della individuazione della competenza, il valore di tale domanda si somma a quello della domanda introdotta con il procedimento monitorio; ne consegue che, dovendosi ritenere la domanda di risarcimento dei danni pari, in mancanza di contestazione, al limite massimo della competenza del giudice adito, il valore complessivo della controversia supera il limite di due milioni di lire ed è quindi impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/2002, n. 4994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4994 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. GIOVNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR AN, IR ZI, IR NA, IR NT, IR CO, BR NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE SPARTACO 139, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO GIANPAOLO, difesi dall'avvocato TINDARO GIUSTO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MONOCERAMICHE 86 DITTA, in persona del legale rappresentante CANDIDO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dall'avvocato GIUSEPPE MOLICA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 44/98 del Giudice di pace di PATTI, depositata il 11/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fratelli IC, ZI, ON, AN ed RI DA e la loro madre ON AL, con distinti atti notificati tutti il 4.12.96, proponevano opposizione avverso il decreto 17/19 settembre 1996 con il quale il Giudice di pace di Patti aveva loro ingiunto il pagamento in favore della istante ditta Monoceramiche 86 della somma di L.
1.530.000 oltre interessi e spese relativa a crediti vantati dalla predetta nei confronti del defunto GN DA, padre e coniuge degli opponenti, firmatario di tre cambiali scadute rispettivamente il 30 giugno, il 30 agosto ed il 30 ottobre 1993 e non pagate.
Deducendo l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria non avendo controparte provato il loro "status" di eredi del debitore, e specificando altresì che l'eventuale obbligazione non era solidale, ma divisibile pro-quota, chiedevano gli opponenti la revoca del decreto instando in via riconvenzionale per la condanna della Monoceramiche 86 al risarcimento del danno da determinarsi in corso di causa ed in subordine per la declaratoria di sussistenza di un debito pro-quota di L. 204.000 pari a due quindicesimi dell'intero. Riuniti i procedimenti, si costituiva la convenuta la quale chiedeva il rigetto delle opposizioni.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed astenutosi il giudice assegnatario delle controversie riunite la causa proseguiva con altro giudice il quale, assunto l'interrogatorio formale di tutti gli opponenti ed espletate le richieste prove testimoniali, con sentenza 8-11.7.98 rigettava le opposizioni confermava l'opposto decreto e compensava interamente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i fratelli DA e la loro genitrice sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso la Monoceramiche 86.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla controricorrente per nullità della procura "in separato" rilasciata dai DA-AL all'avv.to Giusto Tindaro.
Ed invero, sulla base del nuovo testo dell'art. 83 c.p.c. (L. n. 141/97) è valida la procura, quale è quella che ne occupa,
rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce (il ricorso per cassazione) essendo idonea a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza (v. Cass. n. 11/ 200, n. 4326/2000, n. 5126/2000, n. 15509/2000, n. 3189/2001, n. 12960/2001). Il ricorso va peraltro per altro verso dichiarato inammissibile. Le norme di cui agli artt. 7, 113 comma secondo e 339 comma terzo cpc, nel testo "novellato" con la legge 21 novembre 1991 n. 374, individuano il regime delle impugnazioni avverso le sentenze del giudice di pace in funzione del valore della domanda proposta, con la conseguenza che la relativa decisione è ricorribile per cassazione se la domanda è inferiore a lire due milioni - e la relativa determinazione va effettuata sulla base degli artt. 10 e seguenti cpc - mentre è appellabile se è di valore superiore (v. Cass. S.U. sent. n. 12542/98). Nel caso di specie è pacifico, dall'epigrafe della gravata sentenza e dalle ammissioni degli stessi ricorrenti di cui al sesto motivo di ricorso, che costoro, con l'atto di opposizione avverso il decreto del giudice di Pace di Patti che aveva ingiunto il pagamento in favore della istante Monoceramiche 86 della somma di L.
1.530.000 oltre alla revoca del decreto "de quo" hanno chiesto altresì in via riconvenzionale la condanna della predetta ditta al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in corso di causa. In tale ipotesi, poiché chi propone opposizione al decreto ingiuntivo assume la veste di attore, non potendosi considerare l'additiva domanda risarcitoria come riconvenzionale, ai fini della determinazione della competenza i valori di ciascuna delle proposte domande debbono essere sommati (v. Cass. n. 3378/75). Il cumulo della domanda di risarcimento danni di valore non dichiarato (nella misura da determinarsi in corso di causa) epperciò pari, in mancanza di contestazione, ex art. 14 cpc, al limite massimo della competenza del giudice adito, con quella concorrente di valore determinato (revoca del decreto ingiuntivo di L. 1.530.000) - v. Cass. n. 1237/62, n. 164/66, n. 2460/68, n. 3818/69, n. 2068/70 - importa pertanto che il valore complessivo della controversia superi comunque il limite dei due milioni stabilito dalla legge per la ricorribilità in cassazione della impugnata pronunzia, che avrebbe dovuto quindi essere sindacata con l'ordinario strumento dell'appello.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della Monoceramiche 86, delle spese di questo giudizio che liquida in euro 62,33 oltre ad euro 300,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2002