Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula A 00670/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.5838/99 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Consigliere Cron. 1243 Dott. Francesco MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Ud. 27/09/01 Dott. Giovanni MAMMONE Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in Roma, QUAGLIOZZI ANTONIO, 47, via Arno presso l'avv. Franco Agostini, dal n. quale è rappresentato, giusta procura а margine del ricorso;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro 3620 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Gabriella Pescosolido, Mario Di Lullo e Carlo De Angelis;
- costituito con procura - پانا ہی ہے avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 643/98 (in causa n. 472/98 r.g.), depositata il 28.12.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.09.2001 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Paolo Marchini in sostituzione dell'avv. Di Lullo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Prato, IO ON, premesso di aver maturato il diritto alla pensioni di anzianità nel 1993 e di aver lasciato il lavoro il 30.9.94, esponeva di aver presentato domanda di pensione di anzianità in data 18.7.94 e che l'INPS gli aveva accordato la prestazione solo a decorrere dall'1.12.94. Ritenendo che, in forza dell'art. 22 della 1. 30.4.1969 n. 153 (mai derogato nei suoi confronti dalla successiva disciplina di dal 30.9.94, settore) il suo diritto fosse maturato l'attore chiedeva che 1'INPS fosse condannato a corrispondergli l'importo della pensione anche per i mesi di ottobre e novembre 1994. 2 Costituitosi l'INPS, il Pretore con sentenza del 31.10.97 rigettava la domanda ritenendo che al 30.9.94 momento in cui sarebbe sorto il diritto alla prestazione in base all'art. 22 della 1. 153/69 l'efficacia della norma legittimante era sospesa dal d.l. 28.9.94 n. 553. Il IO poteva, pertanto, essere collocato in pensione solo in forza delle deroga introdotta dal d.l. 26.11.94 n. 654 а favore dei lavoratori che avessero presentato domanda di pensione prima del 28.9.94 e avessero lasciato il lavoro entro il 30.9.94. Correttamente era, pertanto, fissata la decorrenza della prestazione all'1.12.94. L'attore proponeva appello sostenendo che le deroghe fissate dal d.l. 654/94 avevano derogato retroattivamente al regime introdotto dal d.l. 553/94, di modo che, essendo gli effetti di detti provvedimenti legislativi di urgenza non convertiti - fatti salvi dalla legge 23.12.94 n. 724, egli, in forza di detta deroga, aveva il diritto ad essere collocato in pensione fin dall'ottobre 1994. Il Tribunale, con sentenza del 28.10.98 rigettava l'appello, confermando l'iter argomentativo della prima sentenza e rilevando che alla disciplina derogatoria del d.l. 654/94 non poteva essere riconosciuto carattere retroattivo, né ab origine, né in forza della 3 1. 724/94, la quale aveva espressamente salvaguardato gli effetti sospensivi del d.l. 553/94. Avverso questa sentenza propone ricorso il IO. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione falsa applicazione del d.l. 19.9.92 n. 384, art. 1, e 2 quinquies, convertito dalla 1. 14.11.92 n. 438, C. dei dd.11. 553/94 e 654/94 e dell'art. 13, c. 4, della 1. 724/94, nonché carenza di motivazione. Il d.l. 384/92 aveva sospeso l'applicazione delle disposizioni in materia di pensione di anzianità dal 19.9.92 al 31.12.93, facendo salva la possibilità di andare in pensione dall'1.1.94 per coloro che al 31.12.92 fossero in possessO dei requisiti necessari. I decreti legge 553 e 654 del 1994 entrambi non convertiti -- non hanno inciso sulla posizione del Luzzi, nei confronti del quale rimaneva operante il divieto di pensionamento per anzianità del d.l. 384/92 e l'art. 13, c. 4, della 1. 724/94, secondo cui sono esclusi dal blocco delle pensioni di anzianità i lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, sono cessati dal lavoro entro il 30.9.94 e hanno presentato domanda prima del 28.9.94. EiG 4 Per inquadrare la presente controversia deve procederesi ad un preliminare inquadramento delle disposizioni che hanno ristretto la possibilità di pensionamento anticipato per anzianità, prodromiche alla riforma previdenziale della 1. 8.8.95 n. 335. Con riferimento al caso di specie, deve tenersi conto che con l'art. 1 del decreto legge 19.9.92 n. 384 (convertito dalla. 1. 14.11.92 n. 438) veniva sospesa dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e fino al 31.12.93 "l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ." (c. 1). Lo stesso articolo, prevista una serie di deroghe (c. 2, nessuna delle quali riguardanti il Luzzi), fissava i requisiti per il pensionamento dall'1.1.94 (c. 2 bis, ter e quater), determinando "in 35 anni il requisito di pensionamento di anzianità contribuzione per il previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria" (c. 2 quater). L'art. 1 del d.l. 28.9.94 n. 553 disponeva (c. 1) la sospensione dal momento della sua entrata in vigore (28.9.94) a non oltre 1'1.1.95 di ogni norma prevedente "il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, Eir 5 а trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti". Il d.l. 26.11.94 n. 654 reiterava la norma, precisando che "a decorrere dalla data del 28 settembre 1994 [di entrata in vigore del precedente decreto legge] e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali èprivato e pubblico e della loro omogeneizzazione sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, а trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia ..." (art.1, c. 1). Lo stesso art. 1 del d.l. 654/94 al C. 4 prevedeva, tuttavia, una serie di deroghe tra cui, per quanto qui interessa, "i lavoratori del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data anteriore al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994;" (lett. c) e "i lavoratori per i quali a tale data [28.9.94] sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione 6 del rapporto di lavoro " (lett. d). La 1. 23.12.94 n. 724, infine, ribadiva, a decorrere dall'1.1.95, la sospensione delle norme in materia di trattamento pensionistico anticipato, fissando una serie di esclusioni dal blocco (art. 13, c. 4), tra cui i lavoratori del settore privato che, in possesso dei requisiti di legge, "siano cessati dal lavoro entro il 30.9.94" (lett. a), "hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecednete al 28.9.94" (lett. b), o per i quali '[al 28.9.94] sia in corso il periodo di preavviso connesSO alla ris oluzione del rapporto di lavoro" (lett. c). L'art. 13, c. 9, della 1. 724/94, infine, abrogava il d.l. 654/94 lasciando fermi "la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo ed al d.l. 28.9.94 n. 553". Di fronte a questa situazione normativa l'odierno ricorrente, avendo dato presentato la richiesta di pensione di anzianità il 18.7.94 ed avendo lasciato il lavoro il 30.9.94, nel giudizio di merito aveva sostenuto la tesi che, pur non essendo prevista dal primo del decreti legge (il d. l. 335/94, vigente all'epoca della maturazione del suo diritto alla Que 7 prestazione) alcuna deroga al regime dei 40 anni di anzianità contributiva, egli poteva beneficiare della deroga prevista dal decreto successivo (il d.l. 654/94) a favore dei dipendenti con 35 anni di anzianità ed in preavviso, in ragione del richiamo effettuato dalla successiva legge 724/94 la quale, nel far salvi gli effetti prodotti dai due decreti, avrebbe anche dato effetto retroattivo alle disposizioni del secondo, facendole decorrere dall'entrata del primo. Tale tesi risulta meglio articolata nel giudizio di cassazione, ove si sostiene che durante la vigenza dei due decreti non convertiti non si è prodotto alcun effetto pregiudizievole della posizione del ricorrente, il quale può, pertanto, valersi della norma dell'articolo 13, c. 4, della legge 724/94, secondo la quale sono esclusi dal blocco i lavoratori in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato cessati entro il 30.9.94 che abbiano presentato la domanda prima del 28.9.94. Tale tesi, basata sull'orientamento originariamente intrapreso da questa Sezione con la sentenza 14.7.98 n. 6883, è tuttavia infondata. Ritiene il Collegio, aderendo al successivo orientamento di questa Corte, manifestatosi con le sentenze 25.2.2000 n. 2178 e 4.12.99 n. 13596, che que 8 nessun elemento, nè di ordine testuale nè di altra natura, sussiste per ritenere che il legislatore d'urgenza abbia inteso derogare al principio generale della normale irretroattività della legge (art. 11 preleggi). In particolare, l'efficacia retroattiva delle eccezioni introdotte dal secondo decreto, ancorché relative a situazioni di fatto già presenti all'epoca del primo, non è desumibile dal fatto che i due provvedimenti siano espressione del medesimo potere di decretazione d'urgenza, essendo tale identità riscontrabile in ogni ipotesi di successione di norme della medesima natura e ben potendo il legislatore (e, quindi, anche il Governo in via d'urgenza) valutare diversamente in due successivi momenti una medesima situazione al fine di assoggettarla ○ no ad un determinato divieto. D'altronde, se i due decreti legge fossero stati un unicum, come sostenuto dal ricorrente, sarebbe stato sufficiente far salvi, con la successiva legge 724/94, solo gli effetti del secondo decreto (n. 654) senza disporre analoga salvezza per il primo (n. 553). L'irretroattività delle disposizioni sulle deroghe introdotte dal quarto comma dell'art. 1 del d.l. 654/94 implica, quindi, che i soggetti (come l'attuale ricorrente) favoriti dalle medesime hanno avuto la 9 Eic possibilità di accedere alla pensione di anzianità solo con l'entrata in vigore della citata norma;
dal che - conformemente a quanto ritenuto dal giudice consegue provvedimento nella di merito - la legittimita' del specie adottato. E' infondato anche il secondo profilo, qui non accoltoprivilegiato dall'orientamento seguito dalla sentenza 6883 del 1998, secondo cui la 4, 13, C. disciplina derogatoria dettata dall'art. della 1. 724/94, che esclude dal blocco dei pensionamenti anticipati anche i lavoratori già considerati dalle lettere c) e d) del d.l. 1994/n.654, sarebbe applicabile al caso di specie, non essendo stata la posizione previdenziale del ricorrente pregiudicata dall'applicazione delle norme dei decreti convertiti. La disciplina dell'art. 13 di tale non legge, infatti, sia nella parte limitativa (c. 1) che nella parte eccettuativa (in particolare, C. 4 ) opera esclusivamente "a decorrere dal 1 gennaio 1995" (che, ai sensi dell'art. 47, è anche la data dell'entrata in vigore della legge stessa). Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato. Nulla deve essere disposto per le spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 152 disp. 10 att. c.p.c.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Il Presidente The tur Così deciso in Roma il 27 settembre 2001 Il Consigliere estensore Nu am し IL CANCELL Dott. C IL CANCELLIERE Depositsto in Cancelleria oggi 2-2-GEN 2002- IL CANCELLIERE IL CANCE I / D S , S I O A 3 . L T 3 T L , 5 R O A B A . ' I L N F L S E I 3 A D N 7 T - S I G 8 S O O - N P 1 A E 1 M S D I I E E , A A G D O O R G E T T E T S T L I I N R G E I E S A D R E L L O E D 11