Sentenza 10 febbraio 2000
Massime • 1
Nel procedimento pretorile, poiché la sottoscrizione, da parte dell'ausiliario del pubblico ministero, del decreto di citazione a giudizio non è funzionale a conferire esistenza giuridica, e quindi piena efficacia, all'atto, bensì ad attestarne ufficialmente l'autenticità, e cioè la riferibilità, in termini di certezza, al magistrato da cui esso proviene, la sua mancanza non ne determina, a differenza dell'assenza di sottoscrizione da parte del P.M., la nullità, ma costituisce solo un'irregolarità formale. (Conf. Sez. I, 10 febbraio 2000 n. 4452, Del Regno, non massimata).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2000, n. 4451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4451 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 10/02/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 239
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 45226/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE APPELLO di SALERNOnei confronti di GO RE N. IL 13.05.1971 avverso sentenza del 23.09.1999 CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO
udito il Pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dr. Giuseppe FEBBRARO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
O S S E R V A:
I. Con sentenza in data 23 settembre 1999 la Corte di appello di Salerno dichiarava la nullità del giudizio di primo grado - conclusosi con la sentenza in data 5 ottobre 1998 del Pretore di Nocera Inferiore, con la quale GO OR, imputato dei reati di cui agli artt. 163 r.d. 18.6.1931 n. 773 e 2 legge 27.12.1956 n.1423, era stato condannato alla complessiva pena di mesi tre di arresto - e disponeva trasmettersi gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nocera Inferiore, affermando che il decreto di citazione per il giudizio di primo grado era atto giuridicamente inesistente perché sottoscritto soltanto dal pubblico ministero e non anche dall'ausiliario, di guisa che non soltanto non aveva alcuna efficacia interruttiva del corso della prescrizione, ma comportava la nullità del giudizio di primo grado per difetto di iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale (artt. 179-178 lett. b) in relazione agli artt. 405 e 554 c.p.p.).
2. Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, il quale deduce erronea applicazione di legge art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 555 e 126 stesso codice rilevando che la mancanza della sottoscrizione dell'ausiliario in un atto del processo, lungi dal comportare l'inesistente dell'atto del pubblico ministero ovvero la sua nullità assoluta ed insanabile, costituisce una mera irregolarità dell'atto medesimo e osservando che la decisione impugnata poggiava su una erronea interpretazione di alcuni arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr., tra le tante, Sez. I., 4.2.200 (ud. 20.12.1999), ric. p.g. In proc. Capozzolo) che la mancata sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio avanti il pretore da parte dell'ausiliario del pubblico ministero non costituisce alcuna nullità, ne' assoluta, ne' di tipo intermedio, nè relativa e nemmeno rende l'atto inesistente.
Infatti, essendo sicura la provenienza dell'atto perché fornito dell'indicazione del nome e del cognome del magistrato che aveva emesso e sottoscritto il decreto di citazione a giudizio, la mancata assistenza da parte dell'ausiliario, prevista in via generale per il giudice e non per il pubblico ministero dall'art. 126 c.p.p., non comporta, perché non specificamente prevista dalla legge, alcuna inesistenza o nullità di qualsivoglia tipo.
Inoltre, l'art. 555 co. 1^ c.p.p., che alla lett. h) qualifica la sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio avanti al pretore, oltre che da parte del pubblico ministero, anche da parte dell'ausiliario come uno dei requisiti di tale atto, non prevede tale omissione come causa di nullità del decreto in questione, riservando tale sanzione processuale (art. 555 co. 2^) soltanto alla mancanza di previo invito all'imputato di rendere interrogatorio, all'incerta identificazione dell'imputato e alla mancanza o all'insufficiente indicazione di uno dei requisiti di cui alle lett. c) (enunciazione del fatto e delle circostanze aggravanti e di quelli comportanti l'applicabilità di misure di sicurezza e dei relativi articoli di legge), d) (indicazione di giudice competente e del luogo giorno ed ora della comparizione) ed f) (avviso della facoltà di nomina di un difensore di fiducia e della nomina, in carenza di detta indicazione, di un difensore d'ufficio) del comma primo dell'art. 555 c.p.p. Ne consegue che, in un regime processuale di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.), la mancata specifica previsione di nullità per l'omessa sottoscrizione da parte dell'ausiliario del decreto di citazione avanti il pretore è priva di sanzione processuale e, quindi, è costitutiva di mera irregolarità formale. Del tutto errata, poi, è l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale la mancata sottoscrizione del citato decreto da parte dell'ausiliario lo renderebbe nullo inerendo al difetto di iniziativa da pane del pubblico ministero, in quanto la nullità assoluta per tale motivo si verifica soltanto, come è ricavabile in via generale dal contenuto degli artt. 110 e 142, in via generale, e 179, in maniera specifica, del vigente codice di rito, allorquando manca la sottoscrizione del pubblico ministero.
Infine va rilevato che una completa e più attenta lettura delle sentenze di questa Corte, citate nel provvedimento impugnato a sostegno della decisone adottata, avrebbe evitato l'affermazione di un principio di diritto errato, perché non ricavabile da alcuna norma processuale o dalla giurisprudenza del giudice di legittimità. Per le suesposte ragioni la sentenza gravata deve essere annullata, ai sensi dell'art. 620 lett. d) c.p.p., senza rinvio, mentre gli atti vanno restituiti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, perché proceda al giudizio di appello demandatogli.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2000