CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15111 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC CC nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 11/08/2025 del tribunale di Messina;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini che ha chiesto la dichiarazione di rigetto del ricorso. udite le conclusioni del difensore avv.to Gullo Michele anche quale sostituto dell’avv.to Giunta Gianfranco che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale del riesame di Messina, adito avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 11.7.2025 applicativa nei confronti di AC CC della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ad ipotesi di reato di cui ai capi 1 e 3 inerenti il reato ex art. 74 del DPR 309/90 e quello ex art. 73 del medesimo DPR, confermava l’ordinanza impugnata. 2. Avverso l’ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il proprio difensore AC CC, deducendo tre motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15111 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: LO PP Data Udienza: 04/02/2026 2 3. Con il primo rappresenta la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 DPR 309/90 e il vizio di motivazione. Il tribunale avrebbe fondato la sussistenza di indizi per la partecipazione all'associazione criminale su considerazioni assertive ed elementi insufficienti, in particolare su una conversazione ritenuta decisiva del 31.11.2023, er la quale non si sarebbe tenuto conto della circostanza per cui, a monte, esisterebbe un rapporto familiare tra il ricorrente e AC FF, padre del primo, e i colloqui valorizzati scaturirebbero esclusivamente in virtù di tale rapporto. In particolare, l'interlocutore del ricorrente, OR, aveva già in precedenza contattato AC FF e successivamente avrebbe ricontattato l'utenza cui però questa volta avrebbe risposto il ricorrente, che si sarebbe limitato a confermare l'appuntamento come riferitogli dal padre. Si aggiunge che in tale quadro tutte le circostanze pure valorizzate in ordine alla conversazione del 31 luglio, avrebbero una portata significativa ambivalente, siccome interpretabili anche ai fini di un mero schema concorsuale e non associativo. Quanto alla conoscenza delle dinamiche associative da parte del ricorrente, essa sarebbe stata appresa dal padre. Si sarebbe alfine tradotta una condotta di mero supporto al padre in una di partecipazione associativa pur difettando i necessari requisiti configurativi. Neppure si sarebbero fornite indicazioni sulla frequentazione del ricorrente con altri sodali, sulla sua assistenza allo spaccio, sulla partecipazione ad incontri con altri partecipi quali indicatori della partecipazione alla vita associativa. Sarebbe congetturale poi, la deduzione della stabilità dei rapporti in chiave associativa dal dato del riferimento al luogo dove "ci vedavamo sempre". Da qui la mancata dimostrazione della affectio societatis. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 73 comma 1 del DPR 309/90, di cui al capo 3. Il tribunale, nel valorizzare talune conversazioni non avrebbe risolto il problema della verifica della affidabilità della trattativa ovvero della serietà dell'accordo da parte del AC in termini di disponibilità dello stupefacente e di effettiva intenzione di cederlo, siccome smentita dal mancato ritrovamento dello stupefacente, laddove, peraltro, lo stesso AC da subito non avrebbe fornito rassicurazioni in ordine alla fornitura di droga. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine agli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90. Il tribunale, in tema di attualità delle esigenze cautelari non avrebbe considerato il rilevante lasso di tempo dalla commissione dei fatti (del 3 2023), non accompagnato da manifestazioni sintomatiche della perdurante pericolosità. Né ha considerato che il ricorrente da un anno era agli arresti domiciliari e soffriva di problemi di salute. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile, siccome articolato nella diversa lettura di conversazioni, nonostante chiari principi di legittimità in proposito che delimitano la possibilità di sindacato. E invero, al riguardo emerge una motivazione articolata, che dopo avere illustrato le plurime fonti a supporto della ricostruzione del gruppo associativo ed avere descritto il ruolo, all'interno del medesimo, del coindagato OR, che ad un certo punto aveva assunto il compito di assicurare al sodalizio la fornitura di stupefacenti mediante fornitori CA, passa a illustrare le specifiche vicende da cui è tratta la partecipazione indiziaria del ricorrente. Con particolare riguardo: al tentativo del OR di sostituire ad uno degli abituali fornitori, SO FI, il padre del ricorrente, AC FF GI, stante la pretesa del primo di ottenere previamente il pagamento di un debito dal OR;
all'impossibilità di AC FF di assicurare la richiesta fornitura perché pur ritenuto in grado di gestire operativamente la consegna di stupefacente, non aveva comunque capacità di decidere in autonomia i pagamenti avendo egli riferito che SO FI non si era ritenuto soddisfatto dei chiarimenti che OR riteneva di avere dato in un incontro del 28 luglio;
alla conversazione del 31.7.2023, tra OR e AC CC, rivelatrice di familiarità tra loro, e di operatività condivisa, muovendosi gli stessi all'interno di un contesto organizzativo rodato. A tale ultimo riguardo i giudici hanno evidenziato il ruolo del AC CC, emergente dalla intercettazione, nel gestire gli incontri necessari per la fornitura e nel coordinamento tra i soggetti coinvolti, la sua disponibilità immediata a fornire indicazioni, monitorare l'esito di incontri, anche in momenti di tensione collegati ad un fermo operato in quei frangenti dalla polizia, la sua attivazione, a fronte della assenza di notizie da parte dei correi, fonte di preoccupazione da parte del OR, per contattare il padre e altri soggetti e, non ultimo, il riferimento alla "sala giochi" significativamente indicata come quel luogo "dove ci vedevamo sempre con te" e coerentemente valutato come rafforzativo della sussistenza di una prassi consolidata, ripetuta secondo modalità stabili e condivise. Completa il quadro ricostruttivo anche la citazione della circostanza per cui il AC aveva ipotizzato, nel corso della conversazione, l'allontanamento volontario da parte dei sodali dai telefoni, quale dato rivelatore, 4 anche esso, di una piena consapevolezza delle modalità operative della associazione e delle precauzioni da adottare. Si tratta di analisi con cui, in sostanza, si evidenzia la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione associativa, in termini sia di stabilità e di affectio societatis - attraverso la illustrazione, rispetto ad un contesto di stabile fornitura da parte di esponenti CA in favore del gruppo associativo messinese, delle ragioni della contiguità, familiarità e pronta messa a disposizione e collaborazione consolidata del ricorrente dalla parte dei fornitori e al servizio del gruppo acquirente -, sia dell' elemento soggettivo, quanto alla consapevolezza della sussistenza del sodalizio e alla partecipazione ad esso. Si tratta invero di coordinate in linea con indirizzi di legittimità: per cui per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012 Ud. (dep. 28/03/2012 ) Rv. 252232 - 01); in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (ez. 6 - , n. 34563 del 17/07/2019 Cc. (dep. 29/07/2019 ) Rv. 276692 - 01); la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può manifestarsi anche attraverso la costante disponibilità a fornire le sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico e tuttavia è necessario che si accerti, a livello di gravità indiziaria, che tali attività sono poste in essere con la coscienza e volontà dell'autore di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga ( cfr. in motivazione sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013 Cc. (dep. 08/10/2013 ) Rv. 257798 - 01) e ancora, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi 5 intercettati, aveva ritenuto non significativa la circostanza che l'attività criminosa avesse formato oggetto di un'osservazione non dilatata nel tempo, dando invece rilievo a numerosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schema operativo, quali la dimestichezza dei conversanti, l'uso di riferimenti di non immediata intelligibilità, e l'esistenza di debiti già accumulati). (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440 - 02). In questo quadro, certamente ragionevole e di particolare spessore appare la valorizzazione, da parte della Corte, della proposta del AC di "contattare" Santino, identificato in Santino Di Pietro, che nell'incontestata ricostruzione di cui alla ordinanza impugnata risulta figura apicale dell'organizzazione, ancora in grado di gestire i rapporti con i CA. Si tratta di una proposta che, come coerentemente rilevato dai giudici, dimostra anche essa come il ricorrente, quale snodo comunicativo tra i vertici e gli esecutori, abbia conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interne agli stessi. Così da potersi ritenere inserito nell'ambito di rapporti consolidati e scambi reiterati, funzionali alla attribuzione della qualità di partecipe. Tale ricostruzione rende altresì lineare il rilievo per cui, pur non essendosi conclusa, il 31.7., la singola materiale consegna concordata, si è reiterata comunque l'ennesima fornitura di droga "necessaria per l'attività di spaccio in larga scala curata dai narcos messinesi", nel senso che, nel quadro dei consolidati e previamente affermati rapporti di fornitura tra CA e ME ( cfr. prima parte di pag. 8) pur non rinvenendosi lo stupefacente in occasione di un incontro tra le parti del 31.7.2023, "le conversazioni precedenti e successive confermavano l'accordo per la consegna di una partita di droga inizialmente di un chilo, poi raddoppiata su richiesta di OR". Motivazione quest'ultima, attraverso cui il collegio della cautela dà conto sia della serietà dell'accordo (che si inserisce in un rapporto reale, consolidato e reiterato) che dell'accordo stesso, di cui al capo 3, per dare adeguata contezza anche del reato fine in cui appare coinvolto anche il ricorrente. 2. Quanto al secondo motivo, esso riguarda, con riferimento al reato fine di cui al capo 3), il rilievo difensivo per cui il tribunale, nel valorizzare talune conversazioni non avrebbe risolto il problema della verifica della affidabilità della trattativa ovvero della serietà dell'accordo da parte del AC in termini di disponibilità dello stupefacente e di effettiva intenzione di cederlo, siccome smentita dal mancato ritrovamento dello stupefacente, laddove peraltro lo stesso AC da subito non avrebbe fornito rassicurazioni in ordine alla fornitura di droga. Si tratta di motivo inammissibile rinviandosi a quanto osservato nell'ultima parte del paragrafo sopra elaborato. 6 3. Il terzo motivo attiene agli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90 con riguardo ai profili di attualità delle esigenze cautelari, non avendo il tribunale considerato il rilevante lasso di tempo dalla commissione dei fatti (del 2023), non accompagnato da manifestazioni sintomatiche della perdurante pericolosità. Né avrebbe considerato che il ricorrente da un anno era agli arresti domiciliari e soffriva di problemi di salute. Si osserva che il tribunale ha giustificato la sussistenza di esigenze cautelari, sub specie del pericolo di reiterazione di reati analoghi, in termini di concretezza e attualità, alla luce della ritenuta stabile e continuativa dedizione dell'indagato all'attività delittuosa, manifestata anche "durante la detenzione di alcuni sodali e successivamente agli arresti e ai controlli subiti da altri membri del gruppo". Si tratta di motivazione adeguata, che esclude in sé la ritenuta rilevanza del tempo trascorso dai fatti come anche lo stato di detenzione agli arresti domiciliari dedotto dalla difesa dal 2024 posto che - senza che la difesa si sia confrontata al riguardo - il collegio con riguardo alla fattispecie associativa, peraltro contestata come realizzata "dal 2020 sino all'attualità", ha congruamente evidenziato dati ulteriori, tradottisi in una persistente dedizione all'attività delittuosa in questione, concretamente manifestata. Dati che in tal modo corroborano e non consentono di superare la presunzione relativa in tema di applicazione della custodia in carcere, esistente in ordine al reato associativo. Così che emerge, in altri termini, una motivazione che supera ampiamente ogni rilievo difensivo in ordine al tempo trascorso dai fatti, che nel predetto quadro motivazionale neppure paiono rigidamente ascrivibili alla data del solo reato fine. E si tratta di una motivazione che, coinvolgendo innanzitutto la partecipazione associativa, finalizzata a reati di detenzione e/o spaccio di stupefacenti, coinvolge anche il profilo cautelare inerente in reato fine di cui al capo 3). Fermo che, in ogni caso, la adeguatezza della misura alla luce di una tale valutazione, ritenuta valida in rapporto quantomeno al reato associativo, priva di effetto e interesse ogni analoga censura inerente il reato fine. Consegue che, peraltro, la notazione della collocazione da circa un anno del ricorrente agli arresti domiciliari e la sofferenza per problemi di salute ( analizzati per escludere ogni profilo ostativo alla custodia) assume carattere non decisivo, rispetto alla illustrata motivazione, tanto più che tale decisività ai fini in esame non è stata neppure illustrata in questa sede. Si rammenta, al riguardo, che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la 7 decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 e sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 cit.). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. Così è deciso, 04/2/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente PP LO NI Liberati
Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini che ha chiesto la dichiarazione di rigetto del ricorso. udite le conclusioni del difensore avv.to Gullo Michele anche quale sostituto dell’avv.to Giunta Gianfranco che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale del riesame di Messina, adito avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 11.7.2025 applicativa nei confronti di AC CC della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ad ipotesi di reato di cui ai capi 1 e 3 inerenti il reato ex art. 74 del DPR 309/90 e quello ex art. 73 del medesimo DPR, confermava l’ordinanza impugnata. 2. Avverso l’ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il proprio difensore AC CC, deducendo tre motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15111 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: LO PP Data Udienza: 04/02/2026 2 3. Con il primo rappresenta la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 DPR 309/90 e il vizio di motivazione. Il tribunale avrebbe fondato la sussistenza di indizi per la partecipazione all'associazione criminale su considerazioni assertive ed elementi insufficienti, in particolare su una conversazione ritenuta decisiva del 31.11.2023, er la quale non si sarebbe tenuto conto della circostanza per cui, a monte, esisterebbe un rapporto familiare tra il ricorrente e AC FF, padre del primo, e i colloqui valorizzati scaturirebbero esclusivamente in virtù di tale rapporto. In particolare, l'interlocutore del ricorrente, OR, aveva già in precedenza contattato AC FF e successivamente avrebbe ricontattato l'utenza cui però questa volta avrebbe risposto il ricorrente, che si sarebbe limitato a confermare l'appuntamento come riferitogli dal padre. Si aggiunge che in tale quadro tutte le circostanze pure valorizzate in ordine alla conversazione del 31 luglio, avrebbero una portata significativa ambivalente, siccome interpretabili anche ai fini di un mero schema concorsuale e non associativo. Quanto alla conoscenza delle dinamiche associative da parte del ricorrente, essa sarebbe stata appresa dal padre. Si sarebbe alfine tradotta una condotta di mero supporto al padre in una di partecipazione associativa pur difettando i necessari requisiti configurativi. Neppure si sarebbero fornite indicazioni sulla frequentazione del ricorrente con altri sodali, sulla sua assistenza allo spaccio, sulla partecipazione ad incontri con altri partecipi quali indicatori della partecipazione alla vita associativa. Sarebbe congetturale poi, la deduzione della stabilità dei rapporti in chiave associativa dal dato del riferimento al luogo dove "ci vedavamo sempre". Da qui la mancata dimostrazione della affectio societatis. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 73 comma 1 del DPR 309/90, di cui al capo 3. Il tribunale, nel valorizzare talune conversazioni non avrebbe risolto il problema della verifica della affidabilità della trattativa ovvero della serietà dell'accordo da parte del AC in termini di disponibilità dello stupefacente e di effettiva intenzione di cederlo, siccome smentita dal mancato ritrovamento dello stupefacente, laddove, peraltro, lo stesso AC da subito non avrebbe fornito rassicurazioni in ordine alla fornitura di droga. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine agli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90. Il tribunale, in tema di attualità delle esigenze cautelari non avrebbe considerato il rilevante lasso di tempo dalla commissione dei fatti (del 3 2023), non accompagnato da manifestazioni sintomatiche della perdurante pericolosità. Né ha considerato che il ricorrente da un anno era agli arresti domiciliari e soffriva di problemi di salute. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile, siccome articolato nella diversa lettura di conversazioni, nonostante chiari principi di legittimità in proposito che delimitano la possibilità di sindacato. E invero, al riguardo emerge una motivazione articolata, che dopo avere illustrato le plurime fonti a supporto della ricostruzione del gruppo associativo ed avere descritto il ruolo, all'interno del medesimo, del coindagato OR, che ad un certo punto aveva assunto il compito di assicurare al sodalizio la fornitura di stupefacenti mediante fornitori CA, passa a illustrare le specifiche vicende da cui è tratta la partecipazione indiziaria del ricorrente. Con particolare riguardo: al tentativo del OR di sostituire ad uno degli abituali fornitori, SO FI, il padre del ricorrente, AC FF GI, stante la pretesa del primo di ottenere previamente il pagamento di un debito dal OR;
all'impossibilità di AC FF di assicurare la richiesta fornitura perché pur ritenuto in grado di gestire operativamente la consegna di stupefacente, non aveva comunque capacità di decidere in autonomia i pagamenti avendo egli riferito che SO FI non si era ritenuto soddisfatto dei chiarimenti che OR riteneva di avere dato in un incontro del 28 luglio;
alla conversazione del 31.7.2023, tra OR e AC CC, rivelatrice di familiarità tra loro, e di operatività condivisa, muovendosi gli stessi all'interno di un contesto organizzativo rodato. A tale ultimo riguardo i giudici hanno evidenziato il ruolo del AC CC, emergente dalla intercettazione, nel gestire gli incontri necessari per la fornitura e nel coordinamento tra i soggetti coinvolti, la sua disponibilità immediata a fornire indicazioni, monitorare l'esito di incontri, anche in momenti di tensione collegati ad un fermo operato in quei frangenti dalla polizia, la sua attivazione, a fronte della assenza di notizie da parte dei correi, fonte di preoccupazione da parte del OR, per contattare il padre e altri soggetti e, non ultimo, il riferimento alla "sala giochi" significativamente indicata come quel luogo "dove ci vedevamo sempre con te" e coerentemente valutato come rafforzativo della sussistenza di una prassi consolidata, ripetuta secondo modalità stabili e condivise. Completa il quadro ricostruttivo anche la citazione della circostanza per cui il AC aveva ipotizzato, nel corso della conversazione, l'allontanamento volontario da parte dei sodali dai telefoni, quale dato rivelatore, 4 anche esso, di una piena consapevolezza delle modalità operative della associazione e delle precauzioni da adottare. Si tratta di analisi con cui, in sostanza, si evidenzia la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione associativa, in termini sia di stabilità e di affectio societatis - attraverso la illustrazione, rispetto ad un contesto di stabile fornitura da parte di esponenti CA in favore del gruppo associativo messinese, delle ragioni della contiguità, familiarità e pronta messa a disposizione e collaborazione consolidata del ricorrente dalla parte dei fornitori e al servizio del gruppo acquirente -, sia dell' elemento soggettivo, quanto alla consapevolezza della sussistenza del sodalizio e alla partecipazione ad esso. Si tratta invero di coordinate in linea con indirizzi di legittimità: per cui per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012 Ud. (dep. 28/03/2012 ) Rv. 252232 - 01); in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (ez. 6 - , n. 34563 del 17/07/2019 Cc. (dep. 29/07/2019 ) Rv. 276692 - 01); la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può manifestarsi anche attraverso la costante disponibilità a fornire le sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico e tuttavia è necessario che si accerti, a livello di gravità indiziaria, che tali attività sono poste in essere con la coscienza e volontà dell'autore di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga ( cfr. in motivazione sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013 Cc. (dep. 08/10/2013 ) Rv. 257798 - 01) e ancora, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi 5 intercettati, aveva ritenuto non significativa la circostanza che l'attività criminosa avesse formato oggetto di un'osservazione non dilatata nel tempo, dando invece rilievo a numerosi elementi di conferma delle origini risalenti dello schema operativo, quali la dimestichezza dei conversanti, l'uso di riferimenti di non immediata intelligibilità, e l'esistenza di debiti già accumulati). (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440 - 02). In questo quadro, certamente ragionevole e di particolare spessore appare la valorizzazione, da parte della Corte, della proposta del AC di "contattare" Santino, identificato in Santino Di Pietro, che nell'incontestata ricostruzione di cui alla ordinanza impugnata risulta figura apicale dell'organizzazione, ancora in grado di gestire i rapporti con i CA. Si tratta di una proposta che, come coerentemente rilevato dai giudici, dimostra anche essa come il ricorrente, quale snodo comunicativo tra i vertici e gli esecutori, abbia conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interne agli stessi. Così da potersi ritenere inserito nell'ambito di rapporti consolidati e scambi reiterati, funzionali alla attribuzione della qualità di partecipe. Tale ricostruzione rende altresì lineare il rilievo per cui, pur non essendosi conclusa, il 31.7., la singola materiale consegna concordata, si è reiterata comunque l'ennesima fornitura di droga "necessaria per l'attività di spaccio in larga scala curata dai narcos messinesi", nel senso che, nel quadro dei consolidati e previamente affermati rapporti di fornitura tra CA e ME ( cfr. prima parte di pag. 8) pur non rinvenendosi lo stupefacente in occasione di un incontro tra le parti del 31.7.2023, "le conversazioni precedenti e successive confermavano l'accordo per la consegna di una partita di droga inizialmente di un chilo, poi raddoppiata su richiesta di OR". Motivazione quest'ultima, attraverso cui il collegio della cautela dà conto sia della serietà dell'accordo (che si inserisce in un rapporto reale, consolidato e reiterato) che dell'accordo stesso, di cui al capo 3, per dare adeguata contezza anche del reato fine in cui appare coinvolto anche il ricorrente. 2. Quanto al secondo motivo, esso riguarda, con riferimento al reato fine di cui al capo 3), il rilievo difensivo per cui il tribunale, nel valorizzare talune conversazioni non avrebbe risolto il problema della verifica della affidabilità della trattativa ovvero della serietà dell'accordo da parte del AC in termini di disponibilità dello stupefacente e di effettiva intenzione di cederlo, siccome smentita dal mancato ritrovamento dello stupefacente, laddove peraltro lo stesso AC da subito non avrebbe fornito rassicurazioni in ordine alla fornitura di droga. Si tratta di motivo inammissibile rinviandosi a quanto osservato nell'ultima parte del paragrafo sopra elaborato. 6 3. Il terzo motivo attiene agli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90 con riguardo ai profili di attualità delle esigenze cautelari, non avendo il tribunale considerato il rilevante lasso di tempo dalla commissione dei fatti (del 2023), non accompagnato da manifestazioni sintomatiche della perdurante pericolosità. Né avrebbe considerato che il ricorrente da un anno era agli arresti domiciliari e soffriva di problemi di salute. Si osserva che il tribunale ha giustificato la sussistenza di esigenze cautelari, sub specie del pericolo di reiterazione di reati analoghi, in termini di concretezza e attualità, alla luce della ritenuta stabile e continuativa dedizione dell'indagato all'attività delittuosa, manifestata anche "durante la detenzione di alcuni sodali e successivamente agli arresti e ai controlli subiti da altri membri del gruppo". Si tratta di motivazione adeguata, che esclude in sé la ritenuta rilevanza del tempo trascorso dai fatti come anche lo stato di detenzione agli arresti domiciliari dedotto dalla difesa dal 2024 posto che - senza che la difesa si sia confrontata al riguardo - il collegio con riguardo alla fattispecie associativa, peraltro contestata come realizzata "dal 2020 sino all'attualità", ha congruamente evidenziato dati ulteriori, tradottisi in una persistente dedizione all'attività delittuosa in questione, concretamente manifestata. Dati che in tal modo corroborano e non consentono di superare la presunzione relativa in tema di applicazione della custodia in carcere, esistente in ordine al reato associativo. Così che emerge, in altri termini, una motivazione che supera ampiamente ogni rilievo difensivo in ordine al tempo trascorso dai fatti, che nel predetto quadro motivazionale neppure paiono rigidamente ascrivibili alla data del solo reato fine. E si tratta di una motivazione che, coinvolgendo innanzitutto la partecipazione associativa, finalizzata a reati di detenzione e/o spaccio di stupefacenti, coinvolge anche il profilo cautelare inerente in reato fine di cui al capo 3). Fermo che, in ogni caso, la adeguatezza della misura alla luce di una tale valutazione, ritenuta valida in rapporto quantomeno al reato associativo, priva di effetto e interesse ogni analoga censura inerente il reato fine. Consegue che, peraltro, la notazione della collocazione da circa un anno del ricorrente agli arresti domiciliari e la sofferenza per problemi di salute ( analizzati per escludere ogni profilo ostativo alla custodia) assume carattere non decisivo, rispetto alla illustrata motivazione, tanto più che tale decisività ai fini in esame non è stata neppure illustrata in questa sede. Si rammenta, al riguardo, che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la 7 decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 e sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 cit.). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. Così è deciso, 04/2/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente PP LO NI Liberati