Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15111
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione art. 273 c.p.p. in relazione all'art. 74 DPR 309/90 e vizio di motivazione

    Il motivo è inammissibile poiché mira a una diversa lettura delle conversazioni, esulando dai limiti del sindacato di legittimità. La motivazione del tribunale è ritenuta articolata e coerente con gli orientamenti giurisprudenziali sulla configurabilità dell'associazione finalizzata al narcotraffico, evidenziando la stabilità dei rapporti, l'affectio societatis e l'elemento soggettivo del ricorrente.

  • Inammissibile
    Vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione agli artt. 273 c.p.p., 73 comma 1 del DPR 309/90

    Il motivo è inammissibile, rinviandosi alle argomentazioni già esposte riguardo al primo motivo.

  • Rigettato
    Vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine agli artt. 273, 274, 275 c.p.p. in relazione agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90

    Il tribunale ha giustificato la sussistenza delle esigenze cautelari in termini di concretezza e attualità, basandosi sulla ritenuta stabile e continuativa dedizione all'attività delittuosa, anche durante la detenzione di sodali e dopo arresti subiti da altri membri del gruppo. La motivazione è ritenuta adeguata e supera i rilievi difensivi relativi al tempo trascorso e alla detenzione domiciliare, considerando la persistente dedizione all'attività associativa contestata come realizzata fino all'attualità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15111
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15111
    Data del deposito : 27 aprile 2026

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