Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
AULA "B" 3 1 54/02 489/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AO DELL'ANNO Presidente Dott. Michele DE LUCA Consigliere R.G.N. 13907/99 L Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 7272 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 09.01.2002 56 da OR LU Y rapp.to e difeso dall'avv. Giorgio Antonini, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Giuseppe Ferrari, n. 2, giusta procura speciale a margine del ricorso, 1
- ricorrente -
contro
I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te .p.t., prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, giusta procura speciale in calce al ricorso notificato, - costituito solo con procura - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 01664/99 del 17.06.1998/29.01.1999, R.G. n. 35554/96, notificata il 30 aprile 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09 gennaio 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Giorgio Antonino per IOi Luciano;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 15976 del 07/27 ottobre 1995 il Pretore di Roma accoglieva la domanda proposta da Luciano IO contro l'Inps Istituto Nazionale della - Previdenza Sociale (in appresso Inps) diretta al riconoscimento in suo favore del diritto al ricalcolo della pensione con l'utilizzazione degli indici Istat del 1988 e condannava l'Istituto al pagamento delle differenze sui ratei di pensione maturati a decorrere dal 1° gennaio 1988, oltre rivalutazione e interessi come per legge. Il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza pretorile, rigettava l'originaria domanda del IOe;
spese di entrambi i gradi del giudizio di merito irripetibili. Osservava il Tribunale che: la retribuzione non poteva essere rivalutata oltre quanto stabilito dall'art. 3 comma 11 della legge n. 297/1982; la data del 1 gennaio 1988 segnava soltanto il momento dal quale deve essere corrisposta la quota aggiuntiva di cui alla legge n. 67/88, e non costituisce il momento temporale rispetto al quale deve essere calcolato il valore delle retribuzioni eccedenti il tetto, a suo tempo percepite delle 1 2 Я suddette retribuzioni nominali, l'unica rivalutazione che doveva essere computata prima dell'applicazione delle tabelle di cui alla legge n. 67/88 era quella ex art. 3, 11° comma, della legge n. 297/82. Ricorre per cassazione IOe Luciano con unico motivo di censura, proponendo anche profili di incostituzionalità. L'Inps si è costituito depositando agli atti la sola procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso IOe Luciano denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 2 bis, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e 3 della legge 20 marzo 1982, n. 297, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. La sentenza impugnata viene censurata sostenendosi che la quota aggiuntiva andava calcolata applicando i coefficienti di rivalutazione in vigore alla data del 1 gennaio 1998 e non quelli vigenti alla data di decorrenza della pensione;
erroneamente, quindi, non si era tenuto conto J delle variazioni degli indici ISTAT intervenute tra la data di decorrenza della pensione e il 31 dicembre 1987. Il motivo non merita accoglimento alla luce del costante orientamento di questa Corte, secondo cui la disciplina dell'art. 21, sesto comma, della legge n. 67 del 1988 (interpretato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 86 del 1988, convertito in legge n. 160/1988), si applica anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1 gennaio 1988 (così come precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 1990), ancorché per queste non si faccia luogo a nuova liquidazione della pensione;
sicché, anche per le retribuzioni eccedenti il massimale la rivalutazione va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza della pensione, ferma restando la decorrenza dal 1 gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive di pensione (cfr. Cass. 8 maggio 1996, n 4314; Cass. 11 maggio 1996, n. 4446; Cass. 13 agosto 1996, n. 7540; Cass. 6 novembre 1996, n. 9687; Cass. 11 ottobre 1997, n. 9929, Cass. 4 agosto 2000 n. 10290). 3 Sotto il profilo della subordinata questione di legittimità costituzionale della interpretazione di cui all'orientamento sopra indicato, va solo rilevato che l'inesistenza nell'ordinamento pensionistico di un principio generale di perequazione o rivalutazione dei イ valori monetari esclude, in conformità agli orientamenti della Corte delle legge che la sola graduazione, in relazione ad elementi temporali della fattispecie, dell'incidenza di nuovi benefici previdenziali, possa implicare la violazione del principio costituzionale di eguaglianza. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione per irripetibilità di esse ai sensi del ripristinato art. 152 disp. att. c.p.c. e comunque per assenza di attività difensiva dell'Istituto, costituito solo con procura e non rappresentato all'udienza.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 09 gennaio 2002. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovannil/arfaralle AO LLNN 3 3 5 . N 0 1 3 . 7 T - R 8 - A A ' 1 S L 1 S L A E Shall T E D , I G I A S D S G , E N E E O P L S S L I L I A O N A L B G L I O O E T D T D A I A D R T I E S D , O IL CANCELLIERE O P O R M T I S I A G Depositato in Cancelleria D E R E T N E S E E 5 MAR. 2002 R P U AL CANCELLIERE +