Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata, limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di merito affinché vi provveda.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2013, n. 15510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15510 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 04/12/2013
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - N. 1790
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 24165/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
BR EA N. IL 24/11/1988;
avverso la sentenza n. 130/2012 TRIBUNALE di CAMERINO, del 21/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata confisca del veicolo.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona ricorre a questa Corte avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Camerino, del 21 gennaio 2013, che, su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a BR AN, imputato del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), commi 2 sexies e 7) la pena concordata, sostituita con il lavoro di pubblica utilità; con sospensione dalla patente di guida per sei mesi.
Lamenta il ricorrente la mancata confisca dell'auto, di proprietà dell'imputato, alla cui guida lo stesso si trovava al momento dei controlli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'art. 186 C.d.S., come novellato dal D.L. n. 92 del 2008, convertito nella L. n. 125 del 2008, prevede per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, comma 2, lett. c) - ove anche il procedimento sia definito con pena patteggiata o sia disposta la sospensione condizionale della pena - la confisca del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.
Analoga disposizione reca lo stesso art. 186, comma 7, il quale dispone che la condanna per il rifiuto di sottoporsi al predetto accertamento comporta la confisca del veicolo, con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2. lett. c), salvo che lo stesso appartenga a persona estranea alla violazione. Circostanza, quest'ultima, che sembra doversi escludere, sulla base di quanto risulta dalla lettura del capo d'imputazione.
A tale statuizione non può sottrarsi il giudice penale pur dopo le modifiche apportate alla predetta norma dalla L. n. 120 del 2010, per effetto delle quali alla confisca è stata attribuita la natura di sanzione amministrativa accessoria. Invero, la diversa qualificazione della confisca da sanzione penale accessoria - come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (SU n. 23428/10) e dalla stessa Corte Costituzionale - a sanzione amministrativa, non incide sulla competenza del giudice penale ad irrogarla nel definire il procedimento penale.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente al punto concernente l'omessa confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Camerino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la confisca del veicolo e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Camerino.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2014