Sentenza 6 maggio 2009
Massime • 1
In tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile.
Commentario • 1
- 1. Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e delMarco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell'esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2009, n. 26663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26663 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 06/05/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1231
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - N. 028622/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI LB, N. IL 04/04/1965;
2) BAGNO ON, N. IL 29/04/1960;
3) EV CA, N. IL 29/12/1991;
4) EV BE, N. IL 18/03/1996;
5) EV EL, N. IL 03/05/1956;
6) EV TI, N. IL 17/08/1928;
7) IN NA, N. IL 06/11/1928;
8) ONGARO AU, N. IL 07/02/1970;
avverso SENTENZA del 20/05/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MASSAFRA UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Galasso Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, dell'imputato e del responsabile civile;
chiede l'annullamento con rinvio del ricorso della parte civile CA LE;
infine, chiede il rigetto dei ricorsi delle altre parti civili;
udito il difensore avv. Innamorati Loretta di Roma, per l'imputato e il responsabile civile che conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
Con sentenza in data 20.5.2005 la Corte di Appello di Milano, in riforma di quella emessa in data 7.7.2003 dal Tribunale di Vigevano (che aveva assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato), dichiarava non doversi procedere nei confronti di TI AN in ordine al delitto di omicidio colposo in danno di CA IO, concesse le attenuanti generiche, perché estinto per prescrizione e contestualmente dichiarava il TI responsabile agli effetti civili del reato anzidetto, ravvisando il concorso colposo della vittima nella misura del 50% e pertanto condannando il TI, in solido con il responsabile civile IROS soc. coop. a r.l., al risarcimento dei danni, da liquidare in sede civile, in favore delle parti civili AG LA, CA CC, CA TO, CA TI e NI PI nonché (secondo quanto riportato nel dispositivo in calce alla sentenza integrale) alla rifusione delle spese di assistenza e difesa delle predette parti civili per entrambi i gradi di giudizio, assegnando alle stesse una provvisionale determinata rispettivamente in Euro 30.000 per la prima, Euro 20.000 per ciascuno per i figli CA CC, CA TO, e in Euro 10.000 ciascuno per i genitori CA TI e NI PI. L'imputazione era così formulata: "Reato previsto e punito dall'art.589 c.p., perché, quale direttore tecnico della piscina comunale
"Cesare Manna" di Vigevano, per colpa generica consistita nel consentire a CA IO di effettuare all'interno di una delle vasche della predetta piscina, pratica natatoria in apnea con l'uso di maschera, muta, pinne e zavorra al di fuori di uno specifico corso e, dunque, in assenza di un assistente-bagnanti o istruttore che specificamente lo seguisse, cagionava la morte dello stesso che, a seguito di una protratta immersione attuata alle condizioni estreme sopra descritte e senza che personale tecnico idoneo seguisse costantemente le sue operazioni, decedeva per asfissia da annegamento. Evento verificatosi in Vigevano il 7 marzo 1997". In fatto, il giudice di primo grado aveva accertato che il giorno 7 marzo 1997 IO CA, ingegnere, esperto ed appassionato di sport subacquei e in particolare di immersione in apnea, si stava allenando nella vasca della piscina comunale "Cesare Manna" di Vigevano, che all'epoca era gestita dalla Cooperativa IROS. Durante un'immersione sul fondo della vasca, CA M., munito di muta, maschera, pinne e pesi di zavorra, ad una profondità di circa un metro e ottanta centimetri, aveva perso conoscenza. Nelle vicinanze della zona di immersione, individuata nel punto terminale di una delle corsie laterali, si trovavano GI TT (collega di CA M.) e DO NI (presente occasionalmente in piscina per assistere ad un corso di nuoto di suo figlio di sei anni). In sentenza si legge che i due mentre parlavano della capacità di CA M. di rimanere immerso, preoccupati per il fatto che il subacqueo prolungava in modo eccessivo la propria immersione, si erano adoperati per soccorrerlo e TT si era tuffato recuperando il corpo esanime di CA M. e portandolo in superficie, mentre NI lo aveva issato su uno dei blocchi di partenza posti sul bordo della vasca.
Pochi secondi dopo erano intervenuti gli assistenti che si trovavano in servizio. In particolare TE VE in quel momento stava entrando in piscina per tenere un corso di nuoto e, vedendo TT e NI che sollevavano il corpo di CA M. fuori dall'acqua, aveva gridato richiamando l'attenzione dei colleghi CO NG, che si trovava sul bordo della vasca piccola, e AR UR che invece era vicina alla vasca grande, e subito tutte e tre si erano precipitate vicino all'infortunato mettendo in atto i primi tentativi di rianimazione anche con l'uso del pallone AMBU in dotazione all'infermeria della piscina.
In seguito era intervenuto un equipaggio dell'autoambulanza della Croce Azzurra il quale, dopo altri inutili tentativi di rianimazione, aveva provveduto a trasferire l'infortunato all'Ospedale di Vigevano dove, nonostante l'intervento dei sanitari, si era verificato il decesso. L'esame autoptico aveva stabilito che CA M. era morto alle ore 17,20 del 7 marzo 1997 a causa di "asfissia acuta da annegamento", direttamente ed unicamente ricollegabile ad una perdita di conoscenza in fase di immersione durante un'apnea prolungata. La Corte territoriale, a differenza del primo Giudice, riteneva, quale punto fondamentale della causa, la violazione da parte del TI (che aveva permesso di fatto al CA M. di utilizzare la piscina, nella quale - al pari di tutte le piscine destinate al nuoto e ad altri esercizi ginnici di superficie - non è consentita l'immersione in apnea, per allenarsi alle immersioni in apnea in vista del corso per istruttori che questi intendeva effettuare nel giugno successivo) delle norme di ordinaria prudenza determinate dalla specificità dell'attività sportiva praticata dal CA M., richiamando i notori effetti dell'immersione in apnea e la necessità di assistenza da parte dell'istruttore e della presenza in acqua di altro atleta che possa seguire da vicino le immersioni e con immersioni di minore durata la situazione soggettiva di colui che si allena e riteneva pienamente provato che la struttura tecnica della piscina non disponesse e comunque non avesse predisposto la presenza di un istruttore che potesse seguire e vigilare in modo adeguato le attività sportive del CA M., non potendo a tanto assolvere le assistenti, che non avevano alcuna qualifica per svolgere il ruolo di istruttori per le immersioni in apnea, ne' l'amico GI TT, il quale difettava anch'egli di specifica qualifica di istruttore e che non solo non si trovava in immersione accanto al CA M. ma non era neppure entrato in acqua (come emergeva dalle dichiarazioni del teste NI), e che aveva tentato di giustificare la grave disattenzione nei confronti dell'amico affermando che di tanto in tanto si allontanava per riscaldarsi. Avverso tale sentenza, ricorrono per Cassazione sia i difensori di fiducia di TI AN, sia quello - munito di procura speciale - delle parti civili costituite, ivi compreso CA LE, sia quello - anch'egli munito di procura speciale- del responsabile civile.
Nell'interesse del TI si deduce il vizio motivazionale ed erronea o carente valutazione delle risultanze processuali della sentenza impugnata, laddove aveva affermato che, a termini del regolamento allegato alla concessione del Comune di Vigevano alla IROS S.C. r.l., non era consentita l'immersione in apnea, ciò non risultando dal testo (che prevede solo il divieto di uso di maschera e pinne). Si contesta il rilievo della Corte che riteneva incongrua la presenza in acqua della sola Busatta in rapporto all'estensione della piscina che rappresenta essere meno estesa di quanto ritenuto (e cioè solo 400 mq) con la conseguente sufficienza di un solo assistente. Si osserva, inoltre, come la normativa FIPSAS non faccia alcun riferimento alla necessità che colui che accompagna in acqua l'apneista debba possedere una particolare qualifica. Evidenzia che il deceduto IO CA era persona giovane e prudente rimasta vittima di una tragica fatalità. Nell'interesse del responsabile civile, si deducono i seguenti motivi.
1. La mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle asserite violazioni di norme regolamentari ovvero di ordinaria prudenza da parte dell'imputato nonché al nesso causale tra la condotta omissiva contestata al TI e il decesso dell'ing. CA M..
Si rileva che il regolamento in questione allegato alla convenzione tra Comune e Coop. IROS, valido solo inter partes, non era vigente all'epoca dei fatti e non prevedeva il divieto di immersione in apnea, ma solo il divieto di uso di maschere e pinne e che, come accertato dalla P.G., il verbale di omologa dell'impianto prevedeva anche l'attività di apnea.
2. Il vizio motivazionale in relazione alla violazione da parte dell'imputato delle norme di ordinaria prudenza, osservando come la motivazione si limiti in più punti ad asserire che si tratterebbe di un fatto "noto a chiunque abbia un minimo di esperienza nell'attività subacquea" o addirittura è "intuitivo" ciò che provoca lo stato di anossia.
Si assume che era pacifico che l'assistente TI stesse vigilando al momento del sinistro sulle attività in corso nella vasca grande e che la Corte non aveva motivato sulla necessità di un istruttore non essendo stata in grado di citare alcuna fonte normativa che imponesse al direttore di assicurare, oltre alla presenza di un numero di assistenti bagnanti previsto, anche di un istruttore, e che comunque il TI si era premurato di richiedere al CA M. di eseguire gli esercizi di apnea in presenza di un compagno d'acqua (quale era appunto il TT); si rileva, tra l'altro, che anche a voler prendere in considerazione l'argomentazione della Corte in merito all'inadeguatezza del TT a svolgere il ruolo di "compagno d'acqua", la motivazione è palesemente carente ed illogica laddove asserisce in capo al TI un obbligo di accertare le qualità e preparazione tecnica del compagno d'acqua che il CA M. si era scelto senza indicare in alcun modo la fonte del detto obbligo.
3. L'illogicità della motivazione con riferimento al principio di autoresponsabilità, secondo cui ciascun soggetto adulto e compos sui è libero di esporsi ai rischi che ritiene di essere in grado di affrontare, laddove ha riconosciuto il concorso di colpa della vittima sul presupposto che era esperto in immersioni in apnea e consapevole dei rischi insiti nella predetta attività, ciò comportando che "nessun altro soggetto terzo possa rivestire il ruolo di istanza di protezione legittimata a inibire la risoluzione medesima di correre il pericolo".
4. La mancanza di motivazione del giudizio controfattuale e cioè in ordine al nesso causale tra la condotta omissiva contestata all'imputato (ossia la scelta del TI di un compagno d'acqua idoneo per il CA M.) e il decesso dell'ing. CA M.. Nell'interesse delle parti civili, si deduce:
1. l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 597, 538 e 539 c.p.p., in relazione all'art. 578 c.p.p., assumendosi che la Corte di
Appello non avrebbe potuto determinare d'ufficio il concorso di colpa non essendo essa stata oggetto di alcun motivo d'appello, tanto più che aveva pronunciato declaratoria d'improcedibilità di estinzione per prescrizione;
2. la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al ritenuto concorso di colpa e violazione o erronea applicazione degli artt. 589 e 41 c.p.. assumendosi che era illogico e in contrasto con le risultanze di causa, pure travisate ed erroneamente interpretate, l'attribuzione del concorso di colpa del CA M., evidenziando come a nulla rilevi che il CA M. fosse consapevole dei pericoli insiti nell'attività dell'apnea posto che, avendo il TI consentito se non autorizzato il CA M. all'esercizio dell'apnea, il TI avrebbe dovuto predisporre personale tecnico idoneo a seguire costantemente il CA M. nei suoi esercizi;
3. La mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione del concorso di colpa della vittima al 50% e violazione o erronea applicazione degli artt. 589 e 41 c.p.. Rilevando che la Corte non aveva, al fine della corretta quantificazione del concorso di colpa, fatto riferimento alle modalità del sinistro (nel caso di specie solo ipotetiche, e messo a confronto le condotte dei soggetti (imputato e vittima) coinvolti nell'incidente ne' di valutare la condotta di terzi rimasti estranei al processo penale (come la Busatta);
4. il contrasto tra dispositivo letto in udienza e quello in calce alla motivazione della sentenza depositata, deducendo a tal riguardo l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 546, 547, 541, 597 e 598 c.p.p., in quanto nel secondo erano state omesse varie parole ed aggiunte altre, così come minuziosamente rappresentato: in particolare, mentre nel dispositivo steso di seguito alla motivazione fa riferimento alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e relativamente alla sola posizione delle parti civili impugnanti, il dispositivo letto in udienza fa esclusivo riferimento alle spese del procedimento d'appello e riguarda tutte le parti civili impugnanti o non (compresa, quindi, la posizione di CA LE); con la conseguenza che, attesa la prevalenza de dispositivo letto in udienza, sarebbe illegittima la sentenza impugnata laddove non statuisce in favore di tutte le parti civili, impugnanti e non, sulle spese processuali di primo grado;
5. La mancanza di motivazione e violazione di legge in ordine al rigetto e/o esclusione della domanda di risarcimento danni da liquidare in separata sede e la mancanza della liquidazione delle spese processuali di primo e secondo grado in favore della parte civile CA LE che ne aveva diritto ed aveva presentato conclusioni come da specifico atto, sebbene non impugnante la sentenza di primo grado.
DIRITTO
I ricorsi presentati nell'interesse dell'imputato e del responsabile civile sono infondati. Non è inutile ricordare, che il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la
Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di Cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova", finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale:
cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione (Cass. pen. Sez. 4, 19.6.2006, n. 38424). Ne consegue che, non ogni possibile incongruenza logica nell'apparato motivazionale della sentenza di merito, è deducibile come vizio ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e, conseguentemente, censurabile in sede di legittimità: deve trattarsi di incongruenze logiche macroscopiche, assolutamente evidenti dalla lettura del provvedimento gravato, che rendano la conclusione raggiunta, per come giustificata, intrinsecamente contraddittoria e/o gravemente insufficiente, se non addirittura apodittica.
Consegue, con tutta evidenza, come le censure addotte a favore dell'imputato non solo attengano al merito della decisione impugnata, che invece s'appalesa congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile ricostruzione dei fatti e fondata su un ben argomentato esame delle emergenze probatorie, ma altresì, riproponendo una diversa lettura delle medesime già esclusa dalla Corte d'appello, non tengano alcun conto dell'impostazione della motivazione criticata che ha rimarcato come l'addebito principale si sostanzi nella colpa generica (come si evince chiaramente dall'imputazione sopra riportata) ovvero nell'assenza della comune prudenza senza necessità di ricercare parametri di riferimento nelle prescrizioni del regolamento (che non può comunque ritenersi interpretato in modo radicalmente scorretto dal Giudice a quo) o alla normativa della FIPSAS. Tanto meno ha rilevanza la personalità della vittima, rappresentata come estremamente prudente, non potendo ciò implicare alcuna giustificazione per il TI, attesa la sua specifica funzione.
Analogamente infondate sono le censure mosse nell'interesse del responsabile civile, che cercano d'introdurre argomentazioni di fatto la cui indagine non è consentita in questa sede e adducono illogicità motivazionali assolutamente non percepibili, avendo puntualizzato la Corte come la colpa contestata al TI fosse preminentemente relativa all'inosservanza di norme di comune prudenza ed avendo in proposito esaurientemente argomentato, onde non è possibile ravvisare alcuna illogicità o tanto meno carenza motivazionale.
Nè l'esercizio di attività sportive pericolose implica un esonero per coloro (come il TI) che l'autorizzano o consentono in strutture in cui svolgono la specifica funzione di direttore tecnico preposto alle attività sportive, dall'onere di adottare i mezzi idonei a salvaguardare la sicurezza degli utenti stessi, di qualunque tipo essi siano, e cioè predisporre le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività agonistica: in altri termini, il principio di autoresponsabilità (invocato anche nel ricorso dell'imputato) non può mai porsi come causa sopravvenuta idonea da sola a produrre l'evento e tale cioè da escludere il nesso di causalità, essendo, se mai, causa preesistente.
Il richiamo al notorio è anche pertinente e corretto, intendendosi per fatto notorio quell'accadimento che si denuncia in forma determinata, circoscritta, la cui conoscenza rientra nella cultura propria di una cerchia di persone e quindi, nel caso di specie, a quella che si occupa di attività subacquee.
Ed esaurientemente la Corte milanese ha spiegato come le esigenze di controllo ed assistenza non potevano essere assicurate nemmeno dalla presenza del TT che, secondo il teste NI, non era neppure in acqua e sul bordo della piscina con il costume asciutto;
il TT avrebbe persino dichiarato che di tanto in tanto si allontanava per scaldarsi, con ciò mostrando che non era certo idoneo a svolgere il ruolo di controllo ed assistenza in acqua all'apneista: sicché il TI non poteva ritenersi esente da responsabilità avendo permesso che l'attività d'immersione si svolgesse senza l'assistenza di personale tecnicamente idoneo alle funzioni di istruttore e controllore.
È poi implicito e non abbisognevole di alcuna particolare motivazione, il giudizio controfattuale operato dalla Corte territoriale, per cui senza la violazione delle norme di ordinaria prudenza dettate dalla specificità dell'attività sportiva praticata dal CA M., norme di cui il TI nella sua peculiare qualità di direttore tecnico alle attività sportive che si svolgevano in quella piscina, avrebbe dovuto essere necessariamente a conoscenza, e con esse della necessità della compresenza in acqua di persona idonea a svolgere il controllo, anche subacqueo, degli esercizi d'immersione del CA M., avrebbe consentito il tempestivo intervento e scongiurato l'evento letale (riportando immediatamente in superficie il soggetto e debitamente soccorso con ventilazione polmonare ed altre tecniche di ventilazione, come espressamente esposto in sentenza (pag. 15).
Insomma, si ritiene che la Corte territoriale abbia ampiamente assolto all'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare, specificamente, i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, e dato conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Cass. pen., Sez. un., 12.7.2005, n. 33748). Consegue il rigetto dei ricorsi dell'imputato e del responsabile civile e la condanna dei medesimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
Parzialmente fondato è, invece, il ricorso delle parti civili che va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Sono infondate le prime tre censure.
Giova premettere che le ipotesi contemplate nell'art. 606 c.p.p., lett. b) (richiamato nel motivo di ricorso sub 1) configurano tipici errores in indicando in iure: l'inosservanza va intesa come mancata applicazione mentre l'erronea applicazione va riferita all'applicazione inficiata da errore, il quale può essere determinato anche dalla falsa interpretazione della norma sostanziale.
Inoltre, l'inosservanza o l'erronea applicazione possono riguardare anche una norma diversa da quella penale sostanziale, purché di essa si debba tener conto nell'applicazione della legge penale. E la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che il vizio contemplato nella lett. b) attiene a disposizioni di diritto sostanziale e non processuale, anche laddove menziona le "altre norme giuridiche" (Cass. pen. Sez. 3, 20.11.1998, Forlani). Nel caso di specie, invece si assumono violate solo norme di natura processuale che non rientrano nel vizio previsto dalla disposizione richiamata. Quanto alle censure sub 2 e 3, non è ravvisabile alcuna violazione di legge e corretta ed esauriente s'appalesa la motivazione a sostegno del ritenuto concorso di colpa della vittima rinvenuta nell'esperienza acquisita in materia d'immersione in apnea e nella consapevolezza sia della sua rischiosità sia della necessità di assistenza da parte di persona perfettamente idonea e tecnicamente preparata nonché congrua ed adeguata la sua quantificazione. Peraltro, da tempo la Corte di Cassazione ha chiarito quali sono i limiti entro i quali il giudice penale può accertare la colpa concorrente di un terzo, estraneo al procedimento, nella causazione di un evento di cui è chiamato a rispondere l'imputato. L'accertamento è consentito al giudice penale solo ai fini della valutazione che è dovuta in sede penale, e cioè quella della responsabilità penale dell'imputato, per la cui verifica può assumere rilevanza la condotta di un terzo sia sotto il profilo dell'efficienza causale del comportamento dell'imputato (che può, in ipotesi, essere escluso in virtù del comportamento del terzo), sia sotto il profilo del grado della colpa, di cui il giudice penale deve tenere conto ai fini della quantificazione della pena e nella cui valutazione è evidente che l'eventuale colpa concorrente di altri soggetti non può non influire;
deve però escludersi che il giudice penale possa quantificare l'apporto causale di un terzo o di terzi non presenti ad alcun titolo nel processo penale e dunque evidentemente non in grado di rappresentare il proprio punto di vista e tutelare la propria posizione, nei cui confronti comunque un eventuale accertamento di tal fatta non potrebbe assumere efficacia di giudicato. La specificazione percentualistica della colpa è dovuta solo quando nel processo penale sia presente la parte civile e si debba valutare l'eventuale colpa concorrente di tale soggetto (o di un suo dante causa) dovendosi in tal caso il giudice pronunciare anche agli effetti civili, e cioè con statuizioni che attengono al rapporto (civilistico) tra imputato e/o responsabile civile da un lato (debitori) e parte civile (creditore) dall'altro (Cass. pen. Sez. 4, 17.3.2005, n. 20580, rv.231364), onde non sono pertinenti i richiami delle pronunce della S.C. che concernono la responsabilità di terzi rimasti estranei al procedimento.
È palese, invece, la fondatezza del motivo di cui al n. 4 del ricorso, e, parzialmente, di quello sub n. 5.
Infatti, è noto che nel caso di difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto nell'originale della sentenza, va attribuita prevalenza al primo, poiché il secondo ne costituisce una pura e semplice trascrizione, con conseguente rettifica della sentenza (Cass. Pen. Sez. 4, 10.2.1983 n. 1918; conf. mass. n. 118969; conf. mass. n. 128884; conf. mass. n. 141360; conf. mass. n. 143053; conf. mass. n. 153976). Del pari, il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria (Cass. pen. Sez. Un. 10.7.2002, n. 30327 Rv. 222001). Ma è palese l'omissione di pronuncia sulle spese di primo grado in favore di tutte le parti civili costituite (e ciò, nel silenzio sullo specifico punto del dispositivo letto in udienza - poi integrato in quello steso in calce alla motivazione - e tenuto conto della modesta entità dell'importo liquidato), laddove dal dispositivo letto in udienza si evince la globalità delle spese liquidate in loro favore (e cioè anche in favore di CA LE), per quel che concerne la sola fase del giudizio d'appello (come ancora si evince dal silenzio sul punto del dispositivo letto in udienza). Non si ritiene, invece che ricorra alcuna omissione in ordine alla condanna generica al risarcimento dei danni, dal momento che nel dispositivo letto in udienza, laddove è scritto "accoglie l'appello delle parti civili, dichiara TI responsabile ai soli fini civili e, ravvisato il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%, condanna TI AN e il responsabile civile IROS s.r.l. in solido tra loro al risarcimento dei danni da liquidare in sede civile", non appare alcuna specificazione in ordine ai nominativi delle parti civili (come invece risulta in quello steso in calce alla motivazione), sicché, prevalendo quello letto in udienza, si deve ritenere che la condanna sia estesa indistintamente in favore di tutte le parti civili costituite, ivi compreso CA LE.
Consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente a quanto omesso con rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di TI AN e del responsabile civile, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato provvedimento di liquidazione delle spese di parte civile nel giudizio di primo grado e all'omessa assegnazione di provvisionale nei confronti di CA LE, rinviando su tali punti al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2009