Sentenza 24 novembre 2015
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. la condotta di colui che, per commettere il furto, si introduca all'interno di un bar tabaccheria, in quanto la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione e comprende anche i luoghi nei quali la persona compia, ancorché in modo transitorio e contingente, atti della vita privata.
Commentari • 4
- 1. Le Sezioni Unite ridefiniscono la nozione di privata dimora ai finiSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Sono state recentemente depositate le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a meglio delineare i confini dell'area di applicabilità della fattispecie di furto c.d. in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., hanno offerto una nuova definizione della nozione di “privata dimora” volta a risolvere, una volta per tutte, la vexata quaestio se rientrino o meno in tale concetto anche gli esercizi commerciali e gli altri luoghi di lavoro aperti al pubblico. A tale quesito le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa, con la sola eccezione di quei casi in cui il …
Leggi di più… - 2. Furto in abitazione: quando si configura il reato previsto dall'art. 624 bis del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 agosto 2023
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di furto in abitazione previsto e punito dall'art. 624 bis del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi …
Leggi di più… - 3. Furto in abitazione e delimitazione della nozione di “privata dimora”Domenico Giannelli · https://www.diritto.it/ · 26 luglio 2017
Con una recente pronunzia [1] le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il delicato e controverso tema della delimitazione della nozione di privata dimora ai fini della configurabilità del reato di cui all'art 624 bis c. p. La questione era stata rimessa ai giudici di legittimità con ordinanza n. 652/2017 della Sezione V penale in cui si poneva il seguente quesito di diritto«se rientri nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., il luogo dove si esercita un'attività commerciale o imprenditoriale (nella specie, ristorante)». Una certa posizione dottrinale[2] sottolineava all'indomani dell' entrata in vigore …
Leggi di più… - 4. Furto: il luogo di lavoro per la Cassazione non è privata dimoraRosa Valenti · https://www.studiocataldi.it/ · 30 giugno 2017
Dott.ssa Rosa Valenti - In una sua ultima pronuncia (n. 31345/2017) la Corte di Cassazione, ha fatto chiarezza sull'articolo 624 bis Codice Penale (Furto in abitazione e furto con scasso), con riferimento nello specifico alla nozione di privata dimora. La questione sottoposta era se i luoghi aperti al pubblico possano rientrare nella detta nozione, pertanto, si fa riferimento non solo all'art. 624-bis, ma anche ad altre norme, sia di carattere sostanziale (artt. 614, 615, 615-bis, 624-bis, 628, terzo comma, n. 3-bis, 52, secondo comma, cod. pen.), sia di carattere processuale (art. 266, comma 2, cod. proc. pen.). L'art. 624-bis del codice penale L´articolo 624 bis c.p. al primo comma …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2015, n. 6210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6210 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2015 |
Testo completo
6 2 1 0 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. 3517 Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - UP - 24/11/2015 Dott. CARLO ZAZA - Consigliere relatore - Dott.ssa ROSSELLA CATENA R.G.N. 7984/15 - Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da DD CR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 5/06/2014 della Corte di Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO Ка Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari, a seguito di appello del P.G. presso la Corte di Appello di Cagliari, riformava la sentenza emessa in data 18/06/2009 dal Tribunale di Tempio Pausania in composizione monocratica, con cui il DD CR era stato assolto dal delitto di cui agli artt. 624, 625 c.p., per essersi impossessato di varie stecche di t.l.e., sottraendole dall'esercizio commerciale Bar tabacchi di proprietà di PI OL e IR NN;
con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale;
in località Bassacutena il 21/03/2006, condannando lo stesso a pena di giustizia previa esclusione dell'aumento per la contestata recidiva. Con ricorso depositato il 14/11/2014, il difensore del ricorrente, Avv.to Paolo Spano, deduce violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione agli artt. 624, 625, 624 bis, c.p., in quanto la Corte non avrebbe in alcun modo motivato in ordine alla diversa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 bis, c.p., in luogo della originaria formulazione dell'imputazione ai sensi degli artt. 624 e 625 c.p.; in particolare si rileva che l'art. 624 bis, c.p., innovando rispetto alla precedente formulazione dell'art. 625 c.p., punisce più severamente la condotta dell'impossessamento realizzata attraverso l'introduzione in un luogo di privata dimora, nozione più ampia di quello di abitazione;
detta nozione, in ogni caso, non si attaglierebbe alla condotta che, nel caso di specie, si era realizzata attraverso l'introduzione in un pubblico esercizio in orario di apertura al pubblico. Ci si duole, inoltre, della mancata concessione delle generiche basate sui soli precedenti penali CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non appare meritevole di accoglimento. Non vi è alcun dubbio che, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente si fosse introdotto, al fine di sottrarre delle stecche di t.l.e., all'interno dell'esercizio bar - tabacchi denominato "Pink Bar", gestito da RR OL, scassinando la porta di ingresso e sottraendo l'intero quantitativo di tabacchi ivi depositati, oltre alle monete contenute nelle slot machines. Il RR OL, a seguito dell'attivazione dell'impianto di allarme, si era recato sul posto notando una vettura Clio di colore grigio che si allontanava dall'esercizio commerciale. contestato ai sensi dell'art. 624, 625 n. 1, c.p. -La Corte territoriale ha rilevato come il fatto dovesse essere qualificato ai sensi dell'art. 624 bis, c.p., stante l'abolizione dell'art. 625 n. 1, c.p. ad opera della legge 128/2001, vigente al momento della commissione del reato, alla data del 21.3.2006. Detta motivazione appare ineccepibile, non essendovi alcun dubbio che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 1, c.p., sia stata del tutto abrogata a seguito 2 dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma terzo, legge 26 marzo 201, n. 128; inoltre la formulazione del capo di imputazione, pur avendo erroneamente fatto riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 1, c.p., non più sussistente all'epoca della commissione del delitto, contiene la precisa descrizione della fattispecie vigente, di cui all'art. 624 bis, c.p., attraverso l'esplicito richiamo alla sottrazione di beni dall'interno di un bar - tabacchi. Tanto premesso, va ricordato che, per giurisprudenza assolutamente pacifica di questa Corte, la nozione di "privata dimora" nella fattispecie di furto in abitazione, di cui all'art. 624 bis, c.p., è più ampia di quella di “abitazione”, in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compie, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (Sezione V, sentenza n. 7293 del 17/12/2014, Rv. 262659). In base a tale condiviso arresto, è stata ritenuta sussistente la fattispecie di cui all'art. 624 bis, c.p., ad esempio, nel caso di furto consumato in un ristorante in concomitanza con l'orario di chiusura (Sezione II, sentenza n. 24763 del 26/05/2015, Rv. 264283; Sezione IV, sentenza n. 32232 del 10/06/2009, Rv. 244432), così come il furto consumato in una farmacia durate l'orario di apertura (Sezione IV, sentenza n. 37908 del 25/06/2009, Rv. 244980). Non vi è quindi alcun dubbio che, anche nel caso di specie, i locali di un esercizio commerciale adibito a bar-tabacchi debbano essere considerati luogo di privata dimora, in quanto certamente all'interno degli stessi il gestore compie, ancorché in maniera transitoria e contingente, atti della vita privata, coincidendo detto luogo con quello ove la predetta persona offesa trascorre buona parte della sua giornata, coincidente con l'orario lavorativo. Ciò fa sì che detto luogo rientri nella sfera di tutela prevista per tutti i luoghi assimilabili al concetto di privata dimora;
ciò indipendentemente dal fatto che, al momento della consumazione del furto, i locali fossero o meno aperti al pubblico, detta circostanza essendo del tutto irrilevante con la destinazione del locale medesimo a privata dimora, ossia a luogo di svolgimento di atti leciti inerenti la vita lavorativa, ancorché in maniera non esaustiva, afferendo senza alcun dubbio la sfera lavorativa alla vita personale e, quindi, alla sfera privata del soggetto che vi si intrattiene. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va osservato che la motivazione della sentenza si basa sulla considerazione della personalità del ricorrente, alla luce dei numerosi precedenti specifici. Detta motivazione appare coerente con le emergenze fattuali desunte dal certificato del casellario giudiziale, le cui risultanze non risultano contestate, e, come tale, è del tutto insindacabile in sede di giudizio di legittimità. 3 К Dal rigetto del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24/11/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente E Rossella Catena Maurizio Fumo Romli ling есі DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 15 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Du un 4